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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/11/2025, n. 37815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37815 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IL DO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
lettel-sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 37815 Anno 2025 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 10/09/2025 Letta la requisitoria del dott. Ferdinando Vignola, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in rubrica la Corte di appello di Brescia ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione presentata da ND VI ex art. 630, lett. c), cod. proc. pen. in relazione alla sentenza emessa dal Tribunale di Monza in data 14 novembre 2019, confermata dalla Corte di appello di Milano con pronuncia resa in data 6 ottobre 2021 e divenuta irrevocabile in data 14 ottobre 2022, con la quale il suddetto veniva condannato per i delitti di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione, con applicazione delle pene accessorie previste dalla legge. 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, VI. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione denuncia violazione degli artt. 630 e 634 cod. proc. pen. e vizio della motivazione. Ci si duole che il Giudice della revisione, lungi dal limitarsi al vaglio di non manifesta infondatezza delle prove nuove, rimandando l'approfondimento al giudizio rescissorio, si sia inoltrato in un'analisi approfondita delle stesse, sostenendo che le medesime riproponessero il tema della truffa subita dal promotore finanziario GI, innestata sulla consegna di un assegno bancario di euro 500.000,00, poi sostituito da altro retrodatato di un anno, restituito dall'istituto di credito perché prescritto. Si rileva che, comunque, è erronea la valutazione della forza probatoria della copia originale dell'assegno, mai prodotta nel corso del processo penale in quanto non nella disponibilità di VI, elemento, quindi, nuovo e sopravvenuto;
come anche delle dichiarazioni di Walter De IT, responsabile del Servizio Crediti di Flashbank, che ha confermato come il mancato incasso di detto assegno abbia determinato la revoca degli affidamenti bancari, nonché delle dichiarazioni di IM LO, peraltro divenuto amministratore della nuova Logica Partners, che ha confermato la sostituzione dell'assegno e, quindi, la sussistenza della truffa in danno di VI. Dette dichiarazioni avrebbero dovuto essere considerate, al pari della produzione dell'assegno originalmente consegnato, come elementi nuovi non valutati nella sentenza di cui si è chiesta la revisione. 2.2. Col secondo motivo di ricorso si ritorna sulla violazione dell'art. 630 cod. proc. pen. e sull'erronea valutazione della potenzialità dimostrativa delle nuove prove. 2.3. Col terzo motivo di impugnazione si insiste sulla violazione dell'art. 634 cod. proc. pen. per la mancata valutazione unitaria delle nuove prove. Ggn L 2.4. Con il quarto motivo di ricorso si rileva violazione dell'art. 634, comma 2, cod. proc. pen., per mancanza della motivazione alla base della condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. Si osserva che il fondamento della condanna al pagamento di detta sanzione pecuniaria è sempre connesso ad un profilo di colpa, che nel caso in esame non viene in alcun modo argomentato, con riguardo, in particolare, alla manifesta infondatezza dell'istanza. Il difensore chiede, quindi, alla luce dei suddetti motivi, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con ogni conseguenza di legge. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato. 1.1. Infondati sono i primi tre motivi di impugnazione. Invero, è principio consolidato che, per pervenire ad un esito positivo del giudizio di revisione, la prova nuova deve condurre all'accertamento - in termini di ragionevole sicurezza - di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio (Sez. 5, n. 24070 del 27/04/2016, Livadia, Rv. 267067); e, inoltre, che la revisione della sentenza di condanna é ammessa anche se l'esito del giudizio possa condurre al ragionevole dubbio circa la colpevolezza dell'imputato a causa dell'insufficienza, dell'incertezza o della contraddittorietà delle prove d'accusa, in quanto l'art. 631 esplicitamente richiama tutte le formule assolutorie indicate nell'art. 530 cod. proc. pen., comprese quelle ispirate al canone di garanzia in dubio pro reo (Sez. 5, n. 14255 del 22/01/2013, Valenti, Rv. 256600). Va, inoltre, osservato che in tema di revisione, con riguardo alla specifica previsione di cui all'art. 630, lett. c), cod. proc. pen., quando le nuove prove offerte dal condannato abbiano natura speculare e contraria rispetto a quelle già acquisite e consacrate nel giudicato penale, il giudice della revisione può e deve saggiare mediante comparazione la resistenza di queste ultime rispetto alle prime, giacché, in caso contrario, il giudizio di revisione si trasformerebbe indebitamente in un semplice e automatico azzeramento, per effetto delle nuove prove, di quelle a suo tempo poste a base della pronuncia di condanna (Sez. 6, n. 14591 del 21/02/2007, Pecoraro, Rv. 236153). La valutazione in ordine alla rilevanza della prova si sottrae alla censura in sede di legittimità allorché la stessa abbia formato oggetto di motivazione adeguata ed immune da vizi logici. Invero, il diritto alla prova deve essere valutato nei limiti delle ragioni proprie del processo revisionale per cui, ove le "nuove prove" risultino inidonee ad inficiare l'accertamento del fatto, il giudice della revisione è legittimato a non ammetterle e a dichiarare inammissibile o rigettare la richiesta. Nel giudizio di revisione, però, non può mai costituire nuova prova la ' testimonianza finalizzata ad una diversa e nuova valutazione di quelle già apprezzate in occasione della sentenza sottoposta a revisione. 3 Nel caso in esame il ricorrente risulta avere presentato istanza di revisione ai sensi dell'art. 630, lett. c), cod. proc. pen. avverso sentenza di condanna per bancarotta documentale e patrimoniale inerente al fallimento della Logica Partners s.r.I., di cui VI era stato amministratore, fallimento dichiarato il 24 giugno 2010, indicando come "nuove prove" a) un assegno di 500.000 euro a firma di IZ GI, consegnato da quest'ultimo all'imputato quale restituzione di un prestito di pari valore, assegno mai incassato e la cui somma non è mai stata recuperata, b) l'atto di precetto formato su quell'assegno, atto palesemente errato da cui sarebbe nata una sequenza di errori ed omissioni da parte degli avv. Leva e Messina, che hanno portato il credito a prescriversi, c) la denuncia presentata il 29 ottobre 2012 da VI nei confronti di GI, d) i versamenti effettuati da VI a seguito del prestito personale di Scuteri, e) l'attuale assetto societario di Logica Partners s.r.I., f) le dichiarazioni rese da LO e De IT all'avv. Bianucci. La Corte di appello di Brescia ha giudicato inammissibile la richiesta di revisione, rilevando come la stessa si sia risolta in realtà nel tentativo di riproporre la tesi difensiva, già sostenuta durante il processo di cognizione, secondo cui l'imputato era stato vittima di una truffa subita dal promotore finanziario GI, innestata sulla consegna, da parte di quest'ultimo, di un assegno di euro 500.000, poi sostituito, in circostanze oscure, con altro assegno pre-datato e, quindi, inesigibile;
e come tale tema sia stato ampiamente trattato nel corso del giudizio di cognizione e sia, pertanto, coperto da giudicato. Rileva a tale riguardo che nella sentenza di cui si è chiesta la revisione si era evidenziato come la truffa asseritamente subita da parte di GI avesse investito personalmente VI, essendo relativa all'acquisto di una villa in Sardegna, e non la società fallita, rispetto alla quale comunque quest'ultimo, che era l'unico soggetto a poter operare sui conti della società, aveva compiuto una notevole attività distrattiva per un importo pari quasi ad un milione di euro, questa sì rilevante ai fini dell'integrazione della bancarotta fraudolenta patrimoniale, al pari del difetto di tenuta della documentazione societaria, finalizzato ad ostacolare la ricostruzione del flusso degli affari e ad occultare le condotte distrattive. Aggiunge, con riguardo ai dati probatori dedotti come nuovi e idonei sul piano dimostrativo, che: - quanto alla vicenda dell'assegno, nessun dato nuovo è stato raccolto, non essendo stato De IT in grado di indicare alcun dato certo circa la pretesa sostituzione dell'assegno; - in ogni caso, anche ammettendo che VI sia stato truffato da GI e che il mancato incasso dell'assegno abbia provocato un effetto a catena sugli affidamenti bancari anche della società fallita, ciò in nulla sposterebbe il gravissimo sbilancio fra le uscite ingiustificate sul piano imprenditoriale e le ben minori risorse immesse, alla base dell'ipotesi distrattiva asseverata in fase di cognizione;
- se poi, in punto di fatto, non può certo sostenersi che il gravissimo "sbilancio" di cui si è detto — vere o no le truffe lamentate da VI — sia stato ininfluente nella dinamica fallimentare della società, è in ogni caso incontestabile, in punto di diritto, che la distrazione rileva in sé, quale sottrazione di risorse al ceto dei creditori, a prescindere dal suo nesso causale con l'insolvenza e poi con il fallimento. i1 Quindi, la tesi della truffa, pur come ripresa nelle deduzioni poste a base dell'istanza, con riferimento ai "nuovi" elementi di prova addotti, è stata ritenuta incensurabilmente inidonea a destituire di giuridica consistenza la tesi, esitata dalle decisioni che avevano definito il giudizio di cognizione, secondo cui l'addotta truffa non esclude l'accertata illiceità delle condotte di VI, come amministratore della summenzionata società, determinative della sua responsabilità per bancarotta fraudolenta, documentale e patrimoniale. Con i suddetti motivi di ricorso, di contro, si insiste sulla novità degli elementi addotti e non ci si sofferma sul loro effetto demolitorio, escluso dall'ordinanza impugnata (a p. 10-12). Infondato è, infine, anche l'ulteriore profilo di doglianza di cui al primo motivo, circa il vaglio che in sede di ammissibilità la Corte di appello deve compiere in merito all'efficienza delle nuove prove. Invero, in tema di revisione, la valutazione preliminare del giudice circa l'ammissibilità della richiesta proposta sulla base dell'asserita esistenza di una prova nuova non può essere confinata nell'astrazione concettuale, ma deve ancorarsi alla realtà processuale e svilupparsi in termini realistici, senza ignorare segni evidenti d'inconferenza e/o inaffidabilità della stessa (Sez. 5, n. 18064 del 25/03/2025, R., Rv. 288137 - 03). Va, inoltre, ricordato, in punto di diritto, che è del tutto legittima la valutazione di efficacia della nuova prova, avendo più volte questa Corte affermato che è inammissibile, per manifesta infondatezza, la richiesta di revisione fondata non sull'acquisizione di nuovi elementi di fatto, ma su una diversa valutazione di prove già conosciute ed esaminate nel giudizio, ovvero su prove che, sia pur formalmente nuove, sono inidonee ictu °cui/ a determinare un effetto demolitorio del giudicato (Sez. 5, n. 44925 del 26/06/2017, Di Stefano, Rv. 271071) ed è anzi necessaria la delibazione prognostica circa il grado di affidabilità e di conferenza dei nova, che non si traduca tuttavia in un'approfondita e indebita anticipazione del giudizio di merito (Sez. 5, n. 36718 del 4/05/2017, Aurichella, in motivazione). I primi tre motivi di ricorso nel caso in esame non chiariscono in alcun modo come le nuove prove potessero avere tale effetto demolitorio, rivelandosi, pertanto, infondati, ai limiti dell'inammissibilità per genericità. 1.2. E', invece, fondata la doglianza di cui al quarto motivo di ricorso. Invero, si è affermato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 634 cod. proc. pen., in relazione all'art. 24 Cost., laddove prevede che, in caso di declaratoria di inammissibilità della richiesta di revisione, il giudice possa condannare il richiedente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, in quanto tale facoltà è connessa ad una valutazione del giudice circa la ragionevolezza della richiesta come formulata (Sez. 1, n. 21719 del 09/05/2007, Morfei, Rv. 236773: nel caso di specie, la Corte ha ritenuto legittima, e correttamente motivata, la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, in riferimento all'ulteriore presentazione di una richiesta già i' dichiarata per due volte inammissibile). 5 La costituzionalità della disposizione che riguarda la condanna alla sanzione pecuniaria viene, di tutta evidenza, riconnessa alla valutazione di carenza di ragionevolezza della proposta di revisione. Anche in materia di ricusazione la giurisprudenza è alquanto esigente in relazione a tale profilo, rilevando che l'applicazione della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità o rigetto dell'istanza, siccome consegue ad una valutazione largamente discrezionale del giudice, richiede una motivazione che offra sufficiente giustificazione della determinazione sanzionatoria (Sez. 3, n. 41213 del 15/09/2015, Attanasio, Rv. 264989). Nel caso in esame non solo la Corte ha omesso di operare un riferimento espresso in motivazione alla ragione di tale condanna, ma dal provvedimento nel suo complesso non emerge alcun profilo di colpa del richiedente la revisione in relazione alla ragionevolezza della sua proposta. 2. In accoglimento del motivo di cui in ultimo, si impongono, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata senza rinvio, limitatamente alla condanna di VI al pagamento di euro 800,00 in favore della Cassa delle ammende, e l'eliminazione di detta condanna. Il ricorso va, invece, rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, limitatamente alla condanna di VI al pagamento di euro 800,00 in favore della Cassa delle ammende, condanna che elimina. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso in Roma, il 10 settembre 2025.
lettel-sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 37815 Anno 2025 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 10/09/2025 Letta la requisitoria del dott. Ferdinando Vignola, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in rubrica la Corte di appello di Brescia ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione presentata da ND VI ex art. 630, lett. c), cod. proc. pen. in relazione alla sentenza emessa dal Tribunale di Monza in data 14 novembre 2019, confermata dalla Corte di appello di Milano con pronuncia resa in data 6 ottobre 2021 e divenuta irrevocabile in data 14 ottobre 2022, con la quale il suddetto veniva condannato per i delitti di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione, con applicazione delle pene accessorie previste dalla legge. 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, VI. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione denuncia violazione degli artt. 630 e 634 cod. proc. pen. e vizio della motivazione. Ci si duole che il Giudice della revisione, lungi dal limitarsi al vaglio di non manifesta infondatezza delle prove nuove, rimandando l'approfondimento al giudizio rescissorio, si sia inoltrato in un'analisi approfondita delle stesse, sostenendo che le medesime riproponessero il tema della truffa subita dal promotore finanziario GI, innestata sulla consegna di un assegno bancario di euro 500.000,00, poi sostituito da altro retrodatato di un anno, restituito dall'istituto di credito perché prescritto. Si rileva che, comunque, è erronea la valutazione della forza probatoria della copia originale dell'assegno, mai prodotta nel corso del processo penale in quanto non nella disponibilità di VI, elemento, quindi, nuovo e sopravvenuto;
come anche delle dichiarazioni di Walter De IT, responsabile del Servizio Crediti di Flashbank, che ha confermato come il mancato incasso di detto assegno abbia determinato la revoca degli affidamenti bancari, nonché delle dichiarazioni di IM LO, peraltro divenuto amministratore della nuova Logica Partners, che ha confermato la sostituzione dell'assegno e, quindi, la sussistenza della truffa in danno di VI. Dette dichiarazioni avrebbero dovuto essere considerate, al pari della produzione dell'assegno originalmente consegnato, come elementi nuovi non valutati nella sentenza di cui si è chiesta la revisione. 2.2. Col secondo motivo di ricorso si ritorna sulla violazione dell'art. 630 cod. proc. pen. e sull'erronea valutazione della potenzialità dimostrativa delle nuove prove. 2.3. Col terzo motivo di impugnazione si insiste sulla violazione dell'art. 634 cod. proc. pen. per la mancata valutazione unitaria delle nuove prove. Ggn L 2.4. Con il quarto motivo di ricorso si rileva violazione dell'art. 634, comma 2, cod. proc. pen., per mancanza della motivazione alla base della condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. Si osserva che il fondamento della condanna al pagamento di detta sanzione pecuniaria è sempre connesso ad un profilo di colpa, che nel caso in esame non viene in alcun modo argomentato, con riguardo, in particolare, alla manifesta infondatezza dell'istanza. Il difensore chiede, quindi, alla luce dei suddetti motivi, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con ogni conseguenza di legge. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato. 1.1. Infondati sono i primi tre motivi di impugnazione. Invero, è principio consolidato che, per pervenire ad un esito positivo del giudizio di revisione, la prova nuova deve condurre all'accertamento - in termini di ragionevole sicurezza - di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio (Sez. 5, n. 24070 del 27/04/2016, Livadia, Rv. 267067); e, inoltre, che la revisione della sentenza di condanna é ammessa anche se l'esito del giudizio possa condurre al ragionevole dubbio circa la colpevolezza dell'imputato a causa dell'insufficienza, dell'incertezza o della contraddittorietà delle prove d'accusa, in quanto l'art. 631 esplicitamente richiama tutte le formule assolutorie indicate nell'art. 530 cod. proc. pen., comprese quelle ispirate al canone di garanzia in dubio pro reo (Sez. 5, n. 14255 del 22/01/2013, Valenti, Rv. 256600). Va, inoltre, osservato che in tema di revisione, con riguardo alla specifica previsione di cui all'art. 630, lett. c), cod. proc. pen., quando le nuove prove offerte dal condannato abbiano natura speculare e contraria rispetto a quelle già acquisite e consacrate nel giudicato penale, il giudice della revisione può e deve saggiare mediante comparazione la resistenza di queste ultime rispetto alle prime, giacché, in caso contrario, il giudizio di revisione si trasformerebbe indebitamente in un semplice e automatico azzeramento, per effetto delle nuove prove, di quelle a suo tempo poste a base della pronuncia di condanna (Sez. 6, n. 14591 del 21/02/2007, Pecoraro, Rv. 236153). La valutazione in ordine alla rilevanza della prova si sottrae alla censura in sede di legittimità allorché la stessa abbia formato oggetto di motivazione adeguata ed immune da vizi logici. Invero, il diritto alla prova deve essere valutato nei limiti delle ragioni proprie del processo revisionale per cui, ove le "nuove prove" risultino inidonee ad inficiare l'accertamento del fatto, il giudice della revisione è legittimato a non ammetterle e a dichiarare inammissibile o rigettare la richiesta. Nel giudizio di revisione, però, non può mai costituire nuova prova la ' testimonianza finalizzata ad una diversa e nuova valutazione di quelle già apprezzate in occasione della sentenza sottoposta a revisione. 3 Nel caso in esame il ricorrente risulta avere presentato istanza di revisione ai sensi dell'art. 630, lett. c), cod. proc. pen. avverso sentenza di condanna per bancarotta documentale e patrimoniale inerente al fallimento della Logica Partners s.r.I., di cui VI era stato amministratore, fallimento dichiarato il 24 giugno 2010, indicando come "nuove prove" a) un assegno di 500.000 euro a firma di IZ GI, consegnato da quest'ultimo all'imputato quale restituzione di un prestito di pari valore, assegno mai incassato e la cui somma non è mai stata recuperata, b) l'atto di precetto formato su quell'assegno, atto palesemente errato da cui sarebbe nata una sequenza di errori ed omissioni da parte degli avv. Leva e Messina, che hanno portato il credito a prescriversi, c) la denuncia presentata il 29 ottobre 2012 da VI nei confronti di GI, d) i versamenti effettuati da VI a seguito del prestito personale di Scuteri, e) l'attuale assetto societario di Logica Partners s.r.I., f) le dichiarazioni rese da LO e De IT all'avv. Bianucci. La Corte di appello di Brescia ha giudicato inammissibile la richiesta di revisione, rilevando come la stessa si sia risolta in realtà nel tentativo di riproporre la tesi difensiva, già sostenuta durante il processo di cognizione, secondo cui l'imputato era stato vittima di una truffa subita dal promotore finanziario GI, innestata sulla consegna, da parte di quest'ultimo, di un assegno di euro 500.000, poi sostituito, in circostanze oscure, con altro assegno pre-datato e, quindi, inesigibile;
e come tale tema sia stato ampiamente trattato nel corso del giudizio di cognizione e sia, pertanto, coperto da giudicato. Rileva a tale riguardo che nella sentenza di cui si è chiesta la revisione si era evidenziato come la truffa asseritamente subita da parte di GI avesse investito personalmente VI, essendo relativa all'acquisto di una villa in Sardegna, e non la società fallita, rispetto alla quale comunque quest'ultimo, che era l'unico soggetto a poter operare sui conti della società, aveva compiuto una notevole attività distrattiva per un importo pari quasi ad un milione di euro, questa sì rilevante ai fini dell'integrazione della bancarotta fraudolenta patrimoniale, al pari del difetto di tenuta della documentazione societaria, finalizzato ad ostacolare la ricostruzione del flusso degli affari e ad occultare le condotte distrattive. Aggiunge, con riguardo ai dati probatori dedotti come nuovi e idonei sul piano dimostrativo, che: - quanto alla vicenda dell'assegno, nessun dato nuovo è stato raccolto, non essendo stato De IT in grado di indicare alcun dato certo circa la pretesa sostituzione dell'assegno; - in ogni caso, anche ammettendo che VI sia stato truffato da GI e che il mancato incasso dell'assegno abbia provocato un effetto a catena sugli affidamenti bancari anche della società fallita, ciò in nulla sposterebbe il gravissimo sbilancio fra le uscite ingiustificate sul piano imprenditoriale e le ben minori risorse immesse, alla base dell'ipotesi distrattiva asseverata in fase di cognizione;
- se poi, in punto di fatto, non può certo sostenersi che il gravissimo "sbilancio" di cui si è detto — vere o no le truffe lamentate da VI — sia stato ininfluente nella dinamica fallimentare della società, è in ogni caso incontestabile, in punto di diritto, che la distrazione rileva in sé, quale sottrazione di risorse al ceto dei creditori, a prescindere dal suo nesso causale con l'insolvenza e poi con il fallimento. i1 Quindi, la tesi della truffa, pur come ripresa nelle deduzioni poste a base dell'istanza, con riferimento ai "nuovi" elementi di prova addotti, è stata ritenuta incensurabilmente inidonea a destituire di giuridica consistenza la tesi, esitata dalle decisioni che avevano definito il giudizio di cognizione, secondo cui l'addotta truffa non esclude l'accertata illiceità delle condotte di VI, come amministratore della summenzionata società, determinative della sua responsabilità per bancarotta fraudolenta, documentale e patrimoniale. Con i suddetti motivi di ricorso, di contro, si insiste sulla novità degli elementi addotti e non ci si sofferma sul loro effetto demolitorio, escluso dall'ordinanza impugnata (a p. 10-12). Infondato è, infine, anche l'ulteriore profilo di doglianza di cui al primo motivo, circa il vaglio che in sede di ammissibilità la Corte di appello deve compiere in merito all'efficienza delle nuove prove. Invero, in tema di revisione, la valutazione preliminare del giudice circa l'ammissibilità della richiesta proposta sulla base dell'asserita esistenza di una prova nuova non può essere confinata nell'astrazione concettuale, ma deve ancorarsi alla realtà processuale e svilupparsi in termini realistici, senza ignorare segni evidenti d'inconferenza e/o inaffidabilità della stessa (Sez. 5, n. 18064 del 25/03/2025, R., Rv. 288137 - 03). Va, inoltre, ricordato, in punto di diritto, che è del tutto legittima la valutazione di efficacia della nuova prova, avendo più volte questa Corte affermato che è inammissibile, per manifesta infondatezza, la richiesta di revisione fondata non sull'acquisizione di nuovi elementi di fatto, ma su una diversa valutazione di prove già conosciute ed esaminate nel giudizio, ovvero su prove che, sia pur formalmente nuove, sono inidonee ictu °cui/ a determinare un effetto demolitorio del giudicato (Sez. 5, n. 44925 del 26/06/2017, Di Stefano, Rv. 271071) ed è anzi necessaria la delibazione prognostica circa il grado di affidabilità e di conferenza dei nova, che non si traduca tuttavia in un'approfondita e indebita anticipazione del giudizio di merito (Sez. 5, n. 36718 del 4/05/2017, Aurichella, in motivazione). I primi tre motivi di ricorso nel caso in esame non chiariscono in alcun modo come le nuove prove potessero avere tale effetto demolitorio, rivelandosi, pertanto, infondati, ai limiti dell'inammissibilità per genericità. 1.2. E', invece, fondata la doglianza di cui al quarto motivo di ricorso. Invero, si è affermato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 634 cod. proc. pen., in relazione all'art. 24 Cost., laddove prevede che, in caso di declaratoria di inammissibilità della richiesta di revisione, il giudice possa condannare il richiedente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, in quanto tale facoltà è connessa ad una valutazione del giudice circa la ragionevolezza della richiesta come formulata (Sez. 1, n. 21719 del 09/05/2007, Morfei, Rv. 236773: nel caso di specie, la Corte ha ritenuto legittima, e correttamente motivata, la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, in riferimento all'ulteriore presentazione di una richiesta già i' dichiarata per due volte inammissibile). 5 La costituzionalità della disposizione che riguarda la condanna alla sanzione pecuniaria viene, di tutta evidenza, riconnessa alla valutazione di carenza di ragionevolezza della proposta di revisione. Anche in materia di ricusazione la giurisprudenza è alquanto esigente in relazione a tale profilo, rilevando che l'applicazione della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità o rigetto dell'istanza, siccome consegue ad una valutazione largamente discrezionale del giudice, richiede una motivazione che offra sufficiente giustificazione della determinazione sanzionatoria (Sez. 3, n. 41213 del 15/09/2015, Attanasio, Rv. 264989). Nel caso in esame non solo la Corte ha omesso di operare un riferimento espresso in motivazione alla ragione di tale condanna, ma dal provvedimento nel suo complesso non emerge alcun profilo di colpa del richiedente la revisione in relazione alla ragionevolezza della sua proposta. 2. In accoglimento del motivo di cui in ultimo, si impongono, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata senza rinvio, limitatamente alla condanna di VI al pagamento di euro 800,00 in favore della Cassa delle ammende, e l'eliminazione di detta condanna. Il ricorso va, invece, rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, limitatamente alla condanna di VI al pagamento di euro 800,00 in favore della Cassa delle ammende, condanna che elimina. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso in Roma, il 10 settembre 2025.