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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XIII, sentenza 08/01/2026, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 90/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
STANZIOLA MAURIZIO, Presidente
NT RO, OR
PANARIELLO CIRO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3396/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Marzano Sul Sarno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 67 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 67 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 67 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 67 TARI 2021 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 67 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6179/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
(Come in atti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso telematico depositato il 27.06.2025, la ricorrente società Ricorrente_1 Srl, in persona del legale rappresentante, sig. Rappresentante_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, come in atti, proponeva gravame innanzi l'intestata Corte di Giustizia, avverso l'avviso di accertamento n. 67 del
31/03/2025, relativo alla tassa rifiuti (TARI), anni 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e notificato a mezzo pec il
09/04/2025, emesso dal Comune di San Marzano sul Sarno, relativa all'immobile sito nel predetto comune alla via Indirizzo_1 e, precisamente, capannone industriale di 576 mq (catastalmente inquadrato al foglio Dati_Catastali_1 ), deducendo la nullita' dello stesso, per violazione dell''art. 1, co. 649 della Legge n. 147/2013, inesistenza del presupposto impositivo e mancato riconoscimento dell'esenzione
TARI per le aree produttive di rifiuti speciali (I), eccessività e sproporzionalità delle aree tassate rispetto all'attività effettivamente svolta dalla società (II) e concludeva per dichiarare nullo l'atto di accertamento.
Il Comune di San Marzano sul Sarno si costituiva in giudizio, evidenziando che l'avviso di accertamento impugnato è stato emesso per infedele dichiarazione TARI per gli anni 2018-2022 relativamente: al terreno sito in via Indirizzo_1, di una superficie complessiva di 1600 mq, per la tassazione di superfici mai dichiarate dalla contribuente, ma accertate dall'ente, superfici per le quali la contribuente non ha fornito all'amministrazione comunale, prova e richiesta di cause di esclusione o esenzione, la presentazione di apposita dichiarazione e concludeva per il rigetto.
Con memoria illustrativa la ricorrente evidenziava l'insussistenza del presupposto impositivo delle aree e depositava relazione tecnica redatta dall'Ing. Nominativo_1, contenente elementi utili a dimostrare la mancata produzione di rifiuti domestici e che che l'area scoperta accertata è funzionalmente connessa all'attività produttiva e che i regolamenti comunali TARI 2014 e 2020, prevedono la detassazione delle superfici funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza.
La controversia, veniva quindi sottoposta all' esame di questa Corte all' udienza pubblica del 15 dicembre
2025, nel corso della quale, sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti, sentita parte ricorrente, udito il relatore, decideva come da dispositivo,
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in esame e' in parte fondato alla stregua delle seguenti motivazioni ed argomentazioni.
In via preliminare, dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente e non contestata, risulta incontestato la natura industriale dell'attività svolta dalla ricorrente e dalla perizia e planimetria allegata vengono individuate la superficie dell'immobile e le aree scoperte adibite a tali attiviità.
L'atto impugnato non è carente di motivazione, in quanto lo stesso riporta chiaramente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche poste a fondamento della richiesta, l'indicazione degli immobili, degli identificativi, delle superfici, destinazione, ecc., la liquidazione degli importi dovuti, per cui il contribuente è stato senz'altro posto in condizioni di conoscere compiutamente la pretesa fiscale, in tutti i suoi elementi essenziali. La Corte di Cassazione ha da tempo affermato il principio secondo cui l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente “l'an” ed il “quantum” dell'imposta. In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cass., sez. 5, 8/11/2017, n. 26431).
Con precipuo riferimento all'avviso impugnato, è indiscutibile che l'indicazione delle ragioni giuridiche (leggi, regolamenti, tariffe, ecc.) e dei presupposti di fatto (possesso, utilizzo, destinazione, ubicazione, ecc.), rispettano pienamente il disposto della L. n. 212 del 2000, art. 7, che prescrive che negli atti dell'amministrazione finanziaria siano indicati "i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione", anche alla luce dei principi dello Statuto del Contribuente.
In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cass., Sez. 5, 8/11/2017, n. 26431). Si aggiunga, inoltre, che il requisito motivazionale risulta assolto, indirettamente mediante il richiamo dei contenuti degli atti regolamnetari richiamti nell'avviso (regolamenti, delibere, ecc), documenti di carattere generale, facilmente accessibili dal contribuente.
I e II Con sostanziale unico motivo di gravame la ricorrente censura l'impugnato accertamento per violazione dell''art. 1, co. 649 della Legge n. 147/2013, inesistenza del presupposto impositivo e mancato riconoscimento dell'esenzione TARI per le aree produttive di rifiuti speciali, eccessività e sproporzionalità delle aree tassate rispetto all'attività effettivamente svolta dalla società.
Tale motivo risulta in parte conferente. Il presupposto impositivo della SU, e della TARI successivamente, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993 si identifica nell'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio e' istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli articoli 58 e 59, fermo restando quanto disposto dall'art. 59, comma 4". Sono esclusi dalla tassazione (comma 2 del citato art. 62): "i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perche' risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilita' nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. Nella determinazione della superficie assoggettabile a SU (comma 3 del citato art. 62) "non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
Ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile il comune puo' individuare nel regolamento categorie di attivita' produttive di rifiuti speciali tossici o nocivi alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto alla intera superficie su cui l'attivita' viene svolta". E' stato da tempo chiarito che tali esclusioni non sono, tuttavia, automatiche, in quanto la norma pone una presunzione iuris tantum di produttivita' superabile solo dalla prova contraria del detentore dell'area, disponendo, inoltre, che le circostanze escludenti la produttivita' e la tassabilita' siano dedotte "nella denuncia originaria" o in quella "di variazione", e siano debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione
(Cass. n. 31460 del 2019). La tassa puo' essere commisurata "o in base alla quantita' e qualita' medie ordinarie per unita' di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, e al costo dello smaltimento oppure, per i comuni aventi popolazione inferiore a 35.000 abitanti, in base alla qualita' alla quantita' effettivamente prodotta, dei rifiuti solidi urbani e al costo dello smaltimento" (art. 65 del d.lgs. citato). In relazione alle diverse tipologie di rifiuti oggetto di tassazione, il d.lgs. n. 507 del 1993, all'art. 60, aveva equiparato ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti da attivita' artigianali, commerciali e di servizi che fossero dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani interni, con apposito regolamento, dai comuni, mantenendo il regime convenzionale per i rifiuti speciali non equiparabili. Successivamente l'art. 39 della I. n. 146 del 1994, ha abrogato il sopra citato art. 60, disponendo l'assimilazione ope legis ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali indicati al n. 1, punto 1.1.1, lettera a), della
Deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del citato decreto del 1982, nonche' gli accessori per l'informatica. In tal modo venivano assimilati ai rifiuti urbani sostanzialmente tutti i rifiuti speciali, esclusi quelli ospedalieri e quelli tossici e nocivi di cui all'art. 2, comma 4, punto 2, e comma
5 del predetto decreto del 1982, non incisi dalla richiamata delibera interministeriale. Ne conseguiva che, con l'introduzione di tale nuovo regime, sull'assimilabilita' o meno dei rifiuti speciali non poteva interferire l'apprezzamento discrezionale dei Comuni. L'auto smaltimento anche in regime di convenzione, menzionato all'art. 39, n. 2, della legge 146/94, riguardava, infatti, esclusivamente le ultime tre categorie predette.
L'assimilazione ope legis e' venuta meno con l'abrogazione del suddetto art. 39 per effetto dell'introduzione della disposizione di all'art. 17 della I. n. 128 del 1998. La conseguenza e' stata la piena operativita' del d. lgs. n. 22 del 1997 sulla TIA, i cui artt. 7 e 21 prevedevano la necessita' di un provvedimento dell'ente impositore di assimilazione, per quantita' e qualita' ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali derivanti da attivita' commerciali, industriali e di servizi ex art. 21, sulla base dei criteri di cui all'indicata Delibera del 27.7.1984 comma 2, lett. g), cit. (Cass. n. 18988 del 2019 Rv. 654517- 01). L'attribuzione ai comuni del potere di deliberare in ordine alla individuazione dei rifiuti speciali assimilabili a quelli urbani e, dunque, di assoggettare i primi a tassazione non e' comunque, venuta meno per effetto del successivo d.lgs. n. 152 del 2006. Prima delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 116 del 2020, infatti, secondo quanto previsto dall'art. 184, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, rientravano nella definizione di rifiuti urbani, sia i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, sia i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualita' e quantita' ai sensi dell'art. 198, comma 2, lett. g), del d.lgs. citato. Tale ultima disposizione attribuiva ai Comuni il potere di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani;
potere da esercitare nel rispetto di criteri, qualitativi e quantitativi, individuati a livello statale, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lett. e) d.lgs. citato. La mancata individuazione dei predetti criteri, dovuta alla carente legiferazione statale, ha indotto i Comuni ad esercitare la propria potesta' regolamentare di assimilazione sulla base dei criteri generali stabiliti dalla
Deliberazione interministeriale del 27 luglio 1984 fermo l'obbligo, ai fini della legittimita' delle relative delibere comunali di assimilazione, dell'indicazione dei criteri quantitativi.
Secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione in materia di SU, ma che puo' estendersi anche alla TARI, spetta al contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativ iall'esistenza e alla delimitazione delle aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani (da lui smaltiti direttamente, essendo esclusi dal normale circuito di raccolta), che pertanto non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile, in applicazione dell'art. 62, comma 3, del d.lgs.
n. 507 del 1993, posto che, pur operando anche nella materia in esame il principio secondo il quale spetta all' amministrazione provare i fatti che costituiscono fonte dell'obbligazione tributaria (nella specie,
l'occupazione di aree nel territorio comunale), per quanto attiene alla quantificazione del tributo, grava sull'interessato un onere d'informazione, al fine di ottenere l'esclusione dalla superficie tassabile delle aree produttive di rifiuti speciali, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (Cass. civ. 11 maggio 2021 n. 12445, n. 19767 del 2020, n. 9214 del 2018, Cass. civ. n. 7647 del
2018, Cass. civ. n. 3799 del 2018, Cass. civ. n. 3799 del 2018, Cass. civ. n. 21250 del 2017 e Cass. civ. n.
5377 del 2012). La ricorrente ha provato, come era suo onere, la produzione di rifiuti speciali ed il loro oggettiva impossibilità di smaltimento attraverso il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti.
Nella specie, infatti risulta che la contribuente abbia comunque fornito all'ente impositore la dettagliata indicazione delle aree di produzione dei rifiuti speciali e la prova a quale tipo di rifiuti speciali si riferisce, mediante deposito di apposita perizia e di contratti e documentazione attestante lo smaltimento dei rifiuti speciali. A tal fine i regolamenti comunali approvati dal Comune di San Marzano sul Sarno, (art. 12, del
Regolamento TARI 2014, e l'art. 9, del Regolamento TARI 2020), prevedono che: “Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali non assimilabili agli urbani. In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo, dell'attività svolta dall'utenza. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività”.
Orbene indipendentemente dalla tipologia di rifiuto prodotto, ed anche in presenza di rifiuto speciale non assimilabile o non conferibile al pubblico servizio, permane l'obbligo del contribuente di denunciare e dimostrare precisamente le entità e le superfici ritenute escluse o agevolate, mediante denuncia delle aree in cui i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, smaltiti in proprio, vengono prodotti, e dimostriazione dell'effettivo avviamento dei rifiuti ai riciclo, dovendosi consentire all'ente locale il dovuto onere di verifica delle informazioni ricevute dal contribuente, al fine di ottenere l'esclusione delle aree dalla superficie tassabile.
Stante la documentazione versata in atti, la mancata presentazione della denuncia TARI da parte della contribuente non ha consentito all'ente locale l'esercizio del proprio potere di controllo ex ante, tale da confermare la totale esclusione delle predette aree dall'applicazione della tariffa;
tuttavia avendo la ricorrente, ex post, provato in ogni caso la sicura produzione di rifiuti speciali, la loro oggettiva impossibilità di smaltimento attraverso il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti e l'autonomo smaltimento, puo' senz'altro trovare applicazione la normativa agevolativa prevista anche dal Regolamento Comunale, dovendosi riconoscere alla ricorrente la riduzione della parte variabile della tariffa negli anni accertati, avendo la contribuente assolto all'onere di dimostrare la spettanza della riduzione.
Alla luce delle suddette considerazioni gli avvisi di accertamento impugnati vanno annullati relativamente alla parte variabile della TARI richiesta per gli anni d'imposta dal 2018 al 2022.
Tutte le questioni teste' vagliate, esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questa Corte, e gli altri motivi di ricorso non esaminati espressamente sono stati ritenuti dalla Corte assorbiti ai fini della decisione.
Spese del giudizio
La reciproca soccombenza suggerisce a questa Corte di disporre la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione. Spese compensate.
Cosi' deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025.
il relatore il presidente
Dott. Roberto Celentano Dott. Maurizio Stanziola
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
STANZIOLA MAURIZIO, Presidente
NT RO, OR
PANARIELLO CIRO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3396/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Marzano Sul Sarno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 67 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 67 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 67 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 67 TARI 2021 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 67 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6179/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
(Come in atti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso telematico depositato il 27.06.2025, la ricorrente società Ricorrente_1 Srl, in persona del legale rappresentante, sig. Rappresentante_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, come in atti, proponeva gravame innanzi l'intestata Corte di Giustizia, avverso l'avviso di accertamento n. 67 del
31/03/2025, relativo alla tassa rifiuti (TARI), anni 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e notificato a mezzo pec il
09/04/2025, emesso dal Comune di San Marzano sul Sarno, relativa all'immobile sito nel predetto comune alla via Indirizzo_1 e, precisamente, capannone industriale di 576 mq (catastalmente inquadrato al foglio Dati_Catastali_1 ), deducendo la nullita' dello stesso, per violazione dell''art. 1, co. 649 della Legge n. 147/2013, inesistenza del presupposto impositivo e mancato riconoscimento dell'esenzione
TARI per le aree produttive di rifiuti speciali (I), eccessività e sproporzionalità delle aree tassate rispetto all'attività effettivamente svolta dalla società (II) e concludeva per dichiarare nullo l'atto di accertamento.
Il Comune di San Marzano sul Sarno si costituiva in giudizio, evidenziando che l'avviso di accertamento impugnato è stato emesso per infedele dichiarazione TARI per gli anni 2018-2022 relativamente: al terreno sito in via Indirizzo_1, di una superficie complessiva di 1600 mq, per la tassazione di superfici mai dichiarate dalla contribuente, ma accertate dall'ente, superfici per le quali la contribuente non ha fornito all'amministrazione comunale, prova e richiesta di cause di esclusione o esenzione, la presentazione di apposita dichiarazione e concludeva per il rigetto.
Con memoria illustrativa la ricorrente evidenziava l'insussistenza del presupposto impositivo delle aree e depositava relazione tecnica redatta dall'Ing. Nominativo_1, contenente elementi utili a dimostrare la mancata produzione di rifiuti domestici e che che l'area scoperta accertata è funzionalmente connessa all'attività produttiva e che i regolamenti comunali TARI 2014 e 2020, prevedono la detassazione delle superfici funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza.
La controversia, veniva quindi sottoposta all' esame di questa Corte all' udienza pubblica del 15 dicembre
2025, nel corso della quale, sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti, sentita parte ricorrente, udito il relatore, decideva come da dispositivo,
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in esame e' in parte fondato alla stregua delle seguenti motivazioni ed argomentazioni.
In via preliminare, dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente e non contestata, risulta incontestato la natura industriale dell'attività svolta dalla ricorrente e dalla perizia e planimetria allegata vengono individuate la superficie dell'immobile e le aree scoperte adibite a tali attiviità.
L'atto impugnato non è carente di motivazione, in quanto lo stesso riporta chiaramente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche poste a fondamento della richiesta, l'indicazione degli immobili, degli identificativi, delle superfici, destinazione, ecc., la liquidazione degli importi dovuti, per cui il contribuente è stato senz'altro posto in condizioni di conoscere compiutamente la pretesa fiscale, in tutti i suoi elementi essenziali. La Corte di Cassazione ha da tempo affermato il principio secondo cui l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente “l'an” ed il “quantum” dell'imposta. In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cass., sez. 5, 8/11/2017, n. 26431).
Con precipuo riferimento all'avviso impugnato, è indiscutibile che l'indicazione delle ragioni giuridiche (leggi, regolamenti, tariffe, ecc.) e dei presupposti di fatto (possesso, utilizzo, destinazione, ubicazione, ecc.), rispettano pienamente il disposto della L. n. 212 del 2000, art. 7, che prescrive che negli atti dell'amministrazione finanziaria siano indicati "i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione", anche alla luce dei principi dello Statuto del Contribuente.
In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cass., Sez. 5, 8/11/2017, n. 26431). Si aggiunga, inoltre, che il requisito motivazionale risulta assolto, indirettamente mediante il richiamo dei contenuti degli atti regolamnetari richiamti nell'avviso (regolamenti, delibere, ecc), documenti di carattere generale, facilmente accessibili dal contribuente.
I e II Con sostanziale unico motivo di gravame la ricorrente censura l'impugnato accertamento per violazione dell''art. 1, co. 649 della Legge n. 147/2013, inesistenza del presupposto impositivo e mancato riconoscimento dell'esenzione TARI per le aree produttive di rifiuti speciali, eccessività e sproporzionalità delle aree tassate rispetto all'attività effettivamente svolta dalla società.
Tale motivo risulta in parte conferente. Il presupposto impositivo della SU, e della TARI successivamente, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993 si identifica nell'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio e' istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli articoli 58 e 59, fermo restando quanto disposto dall'art. 59, comma 4". Sono esclusi dalla tassazione (comma 2 del citato art. 62): "i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perche' risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilita' nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. Nella determinazione della superficie assoggettabile a SU (comma 3 del citato art. 62) "non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
Ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile il comune puo' individuare nel regolamento categorie di attivita' produttive di rifiuti speciali tossici o nocivi alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto alla intera superficie su cui l'attivita' viene svolta". E' stato da tempo chiarito che tali esclusioni non sono, tuttavia, automatiche, in quanto la norma pone una presunzione iuris tantum di produttivita' superabile solo dalla prova contraria del detentore dell'area, disponendo, inoltre, che le circostanze escludenti la produttivita' e la tassabilita' siano dedotte "nella denuncia originaria" o in quella "di variazione", e siano debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione
(Cass. n. 31460 del 2019). La tassa puo' essere commisurata "o in base alla quantita' e qualita' medie ordinarie per unita' di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, e al costo dello smaltimento oppure, per i comuni aventi popolazione inferiore a 35.000 abitanti, in base alla qualita' alla quantita' effettivamente prodotta, dei rifiuti solidi urbani e al costo dello smaltimento" (art. 65 del d.lgs. citato). In relazione alle diverse tipologie di rifiuti oggetto di tassazione, il d.lgs. n. 507 del 1993, all'art. 60, aveva equiparato ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti da attivita' artigianali, commerciali e di servizi che fossero dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani interni, con apposito regolamento, dai comuni, mantenendo il regime convenzionale per i rifiuti speciali non equiparabili. Successivamente l'art. 39 della I. n. 146 del 1994, ha abrogato il sopra citato art. 60, disponendo l'assimilazione ope legis ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali indicati al n. 1, punto 1.1.1, lettera a), della
Deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del citato decreto del 1982, nonche' gli accessori per l'informatica. In tal modo venivano assimilati ai rifiuti urbani sostanzialmente tutti i rifiuti speciali, esclusi quelli ospedalieri e quelli tossici e nocivi di cui all'art. 2, comma 4, punto 2, e comma
5 del predetto decreto del 1982, non incisi dalla richiamata delibera interministeriale. Ne conseguiva che, con l'introduzione di tale nuovo regime, sull'assimilabilita' o meno dei rifiuti speciali non poteva interferire l'apprezzamento discrezionale dei Comuni. L'auto smaltimento anche in regime di convenzione, menzionato all'art. 39, n. 2, della legge 146/94, riguardava, infatti, esclusivamente le ultime tre categorie predette.
L'assimilazione ope legis e' venuta meno con l'abrogazione del suddetto art. 39 per effetto dell'introduzione della disposizione di all'art. 17 della I. n. 128 del 1998. La conseguenza e' stata la piena operativita' del d. lgs. n. 22 del 1997 sulla TIA, i cui artt. 7 e 21 prevedevano la necessita' di un provvedimento dell'ente impositore di assimilazione, per quantita' e qualita' ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali derivanti da attivita' commerciali, industriali e di servizi ex art. 21, sulla base dei criteri di cui all'indicata Delibera del 27.7.1984 comma 2, lett. g), cit. (Cass. n. 18988 del 2019 Rv. 654517- 01). L'attribuzione ai comuni del potere di deliberare in ordine alla individuazione dei rifiuti speciali assimilabili a quelli urbani e, dunque, di assoggettare i primi a tassazione non e' comunque, venuta meno per effetto del successivo d.lgs. n. 152 del 2006. Prima delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 116 del 2020, infatti, secondo quanto previsto dall'art. 184, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, rientravano nella definizione di rifiuti urbani, sia i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, sia i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualita' e quantita' ai sensi dell'art. 198, comma 2, lett. g), del d.lgs. citato. Tale ultima disposizione attribuiva ai Comuni il potere di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani;
potere da esercitare nel rispetto di criteri, qualitativi e quantitativi, individuati a livello statale, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lett. e) d.lgs. citato. La mancata individuazione dei predetti criteri, dovuta alla carente legiferazione statale, ha indotto i Comuni ad esercitare la propria potesta' regolamentare di assimilazione sulla base dei criteri generali stabiliti dalla
Deliberazione interministeriale del 27 luglio 1984 fermo l'obbligo, ai fini della legittimita' delle relative delibere comunali di assimilazione, dell'indicazione dei criteri quantitativi.
Secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione in materia di SU, ma che puo' estendersi anche alla TARI, spetta al contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativ iall'esistenza e alla delimitazione delle aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani (da lui smaltiti direttamente, essendo esclusi dal normale circuito di raccolta), che pertanto non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile, in applicazione dell'art. 62, comma 3, del d.lgs.
n. 507 del 1993, posto che, pur operando anche nella materia in esame il principio secondo il quale spetta all' amministrazione provare i fatti che costituiscono fonte dell'obbligazione tributaria (nella specie,
l'occupazione di aree nel territorio comunale), per quanto attiene alla quantificazione del tributo, grava sull'interessato un onere d'informazione, al fine di ottenere l'esclusione dalla superficie tassabile delle aree produttive di rifiuti speciali, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (Cass. civ. 11 maggio 2021 n. 12445, n. 19767 del 2020, n. 9214 del 2018, Cass. civ. n. 7647 del
2018, Cass. civ. n. 3799 del 2018, Cass. civ. n. 3799 del 2018, Cass. civ. n. 21250 del 2017 e Cass. civ. n.
5377 del 2012). La ricorrente ha provato, come era suo onere, la produzione di rifiuti speciali ed il loro oggettiva impossibilità di smaltimento attraverso il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti.
Nella specie, infatti risulta che la contribuente abbia comunque fornito all'ente impositore la dettagliata indicazione delle aree di produzione dei rifiuti speciali e la prova a quale tipo di rifiuti speciali si riferisce, mediante deposito di apposita perizia e di contratti e documentazione attestante lo smaltimento dei rifiuti speciali. A tal fine i regolamenti comunali approvati dal Comune di San Marzano sul Sarno, (art. 12, del
Regolamento TARI 2014, e l'art. 9, del Regolamento TARI 2020), prevedono che: “Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali non assimilabili agli urbani. In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo, dell'attività svolta dall'utenza. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività”.
Orbene indipendentemente dalla tipologia di rifiuto prodotto, ed anche in presenza di rifiuto speciale non assimilabile o non conferibile al pubblico servizio, permane l'obbligo del contribuente di denunciare e dimostrare precisamente le entità e le superfici ritenute escluse o agevolate, mediante denuncia delle aree in cui i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, smaltiti in proprio, vengono prodotti, e dimostriazione dell'effettivo avviamento dei rifiuti ai riciclo, dovendosi consentire all'ente locale il dovuto onere di verifica delle informazioni ricevute dal contribuente, al fine di ottenere l'esclusione delle aree dalla superficie tassabile.
Stante la documentazione versata in atti, la mancata presentazione della denuncia TARI da parte della contribuente non ha consentito all'ente locale l'esercizio del proprio potere di controllo ex ante, tale da confermare la totale esclusione delle predette aree dall'applicazione della tariffa;
tuttavia avendo la ricorrente, ex post, provato in ogni caso la sicura produzione di rifiuti speciali, la loro oggettiva impossibilità di smaltimento attraverso il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti e l'autonomo smaltimento, puo' senz'altro trovare applicazione la normativa agevolativa prevista anche dal Regolamento Comunale, dovendosi riconoscere alla ricorrente la riduzione della parte variabile della tariffa negli anni accertati, avendo la contribuente assolto all'onere di dimostrare la spettanza della riduzione.
Alla luce delle suddette considerazioni gli avvisi di accertamento impugnati vanno annullati relativamente alla parte variabile della TARI richiesta per gli anni d'imposta dal 2018 al 2022.
Tutte le questioni teste' vagliate, esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questa Corte, e gli altri motivi di ricorso non esaminati espressamente sono stati ritenuti dalla Corte assorbiti ai fini della decisione.
Spese del giudizio
La reciproca soccombenza suggerisce a questa Corte di disporre la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione. Spese compensate.
Cosi' deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025.
il relatore il presidente
Dott. Roberto Celentano Dott. Maurizio Stanziola