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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 10/11/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
composta dai magistrati:
IA GR d'ER Presidente
Gianfranco Placentino Consigliere
AR MO CI Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 82/2023 R.G., di appello, avverso la sentenza n. 209/2022, pronunciata dal Tribunale di Isernia il 22.7.2022 nella causa civile n. 539/2015 R.G., aventi ad oggetto risoluzione contratto di compravendita immobiliare;
TRA
( ), Parte_1 C.F._1
( ) Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi, in forza di procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. Stefano
Cappellu, con domiciliazione telematica legale;
APPELLANTI PRINCIPALI
CONTRO
( ), in persona del l. r. in carica;
Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in forza di procura in calce alla comparsa di risposta, dagli Avv.ti
RI ZE e PP TA, con domiciliazione telematica legale;
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
E
, Controparte_2
APPELLATO NON COSTITUITO
1 RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
e hanno proposto appello avverso la sentenza Parte_1 Parte_2
n. 209 del 22.7.2022, con cui il Tribunale di Isernia aveva rigettato la domanda dagli stessi proposta nei confronti di e di Controparte_2 Controparte_1
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_1 principale e proponendo appello incidentale.
Nel costituirsi in appello per la società, l'avv. PP TA, già procuratore di CP_2
in primo grado, in virtù di procura rilasciata "per ogni ulteriore fase e grado del
[...] giudizio, comprese le impugnazioni", ha dichiarato che il predetto è deceduto.
Pertanto è stata dichiarata l'interruzione del processo, con ordinanza del 13.6.2024 ritualmente comunicata in pari data ai procuratori delle parti costituite.
Dalla data di tale comunicazione è decorso il termine di tre mesi, senza che la parte interessata abbia provveduto alla riassunzione del processo.
Pertanto, anche a fronte di istanza in tal senso presentata dal procuratore di
[...]
deve pronunciarsi l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 305 c.p.c. Controparte_1 per mancata riassunzione nei termini.
Nessuna statuizione va adottata sulle spese di lite, che, ai sensi dell'art. 310, comma 4
c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Campobasso – collegio civile, pronunciando sull'appello principale avverso la sentenza n. 209/2022 pronunciata dal
Tribunale di Isernia il 22.7.2022, proposto da e Parte_1 Parte_2 nei confronti di e di nonché sull'appello Controparte_2 Controparte_1 incidentale proposto da questa società, così provvede:
- dichiara l'estinzione del processo;
- spese del giudizio a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso nella camera di consiglio della corte in data 30.10.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
AR MO CI IA GR d'ER
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