Ordinanza cautelare 14 dicembre 2021
Ordinanza collegiale 9 aprile 2025
Ordinanza collegiale 16 ottobre 2025
Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 31/03/2026, n. 873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 873 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00873/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02139/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2139 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Maurizio Savarese, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia;
contro
Comune di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Roberta Cannarozzo Fazzari, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia;
per l’annullamento
- del provvedimento -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS- del 05.07.2021 con il quale è stata denegata la richiesta di titolo abilitativo in sanatoria di cui all’istanza di condono prot. n-OMISSIS- del 09.05.1995;
- del provvedimento prot. -OMISSIS-, del 25.01.2021 con il quale è stata dichiarata l’improcedibilità della perizia giurata prot. -OMISSIS- del 24/09/2020 (Cron.-OMISSIS-) anticipativo del predetto provvedimento di diniego;
- di tutti gli atti esecutivi, pregressi e presupposti, connessi e dipendenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 la dott.ssa LA SA US e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato il 29 ottobre 2021 e depositato il successivo 26 novembre, il sig. -OMISSIS- ha esposto le seguenti circostanze.
Con istanza di condono edilizio prot. n-OMISSIS- del 9 maggio 1995, il ricorrente ha chiesto la regolarizzazione di opere abusivamente realizzate in via -OMISSIS-, ricadenti in catasto fabbricati al foglio di mappa -OMISSIS-, consistenti nella “Realizzazione di u.i. allo stato grezzo, ubicato al piano secondo di un edificio per civile abitazione a n. 3 elevazioni di proprietà del padre, -OMISSIS-, ma da destinare a prima abitazione, per una superficie utile dichiarata pari a mq. 92,21, ed una superficie non residenziale pari a mq. 11,57, ossia per una superficie complessiva pari a mq. 99,85”.
Nel corso del procedimento avviato sulla detta istanza, il Comune, con provvedimento del 25 gennaio 2021, prot. -OMISSIS-, ha dichiarato l’improcedibilità della perizia giurata presentata dal ricorrente in data 24 settembre 2020, sulla base delle seguenti considerazioni:
a. nella perizia si dichiara che l’immobile è definito e provvisto di impianti, mentre nel fascicolo risulta che è allo stato grezzo;
b. nella planimetria catastale depositata nella banca dati “SISTER”, collegata con l’Agenzia del Territorio, nella parte est dell’unità immobiliare, viene rappresentata un’altezza variabile da mt. 2.00 a mt. 2.50, mentre negli elaborati grafici allegati all’istanza è indicata, nella stessa parte dell’immobile, un’altezza variabile da mt. 2.90 a mt. 3.60; la differente altezza risulta anche da un raffronto tra i prospetti rappresentati negli elaborati grafici presenti nel fascicolo e le fotografie allegate all’istanza di condono;
c. sempre dal raffronto tra le fotografie allegate all’istanza di condono e gli elaborati grafici prodotti risulta una diversa configurazione del tetto.
Con provvedimento -OMISSIS-, prot. -OMISSIS- del 5 luglio 2021, l’istanza di condono è stata rigettata, per le ragioni già indicate nell’atto del 25 gennaio 2021.
Con il ricorso in esame, il sig. -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, del menzionato diniego, sulla base dei seguenti motivi.
Le norme regionali in materia di sottotetti non pongono alcuna rigida preclusione circa i requisiti di un sottotetto perché sussista il diritto al recupero.
Sotto altro profilo, gli elementi da cui il comune ha tratto l’avvenuta modifica dell’immobile abusivo in pendenza del procedimento di condono sarebbero il frutto di errori.
Segnatamente, l’altezza risultante dalla planimetria catastale e presa in considerazione dall’amministrazione (metri 2.00/2.50 nella parte est dell’unità immobiliare) sarebbe stata frutto di un refuso grafico: il tecnico che ha redatto la planimetria avrebbe indicato un’altezza (mt. 2.50) corrispondente alla distanza tra pavimento e controsoffitto e un’altra altezza (mt. 2,00) in realtà inesistente.
La presunta variazione in altezza dell’immobile, in realtà, sarebbe l’effetto di un indispensabile intervento di rifacimento della copertura, con realizzazione di un cordolo, intervento comunicato dal ricorrente all’amministrazione con nota del 30 settembre 2013, prot. -OMISSIS-; la conformazione della copertura, invece, non avrebbe subito alcuna modifica.
Con il secondo motivo di ricorso, il sig. -OMISSIS- ha denunciato l’illegittimità del diniego impugnato sotto un diverso profilo: l’amministrazione avrebbe dovuto, in sede procedimentale, effettuare un’istruttoria tecnica sul punto della compromissione della staticità di ulteriori unità immobiliari, tenuto conto del fatto che l’opera in contestazione si trova in un edificio per civile abitazione a tre elevazioni di proprietà del padre del ricorrente, -OMISSIS- -OMISSIS-.
Questo Tribunale, con ordinanza -OMISSIS-del 14 dicembre 2021, ha respinto la domanda cautelare per difetto di periculum e, con successive ordinanze -OMISSIS-del 9 aprile 2025 e-OMISSIS- del 16 ottobre 2025, ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti del Comune di Palermo (essendo stata, la prima notifica, effettuata ad un indirizzo pec diverso da quello risultante dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici) – adempimento cui parte ricorrente ha tempestivamente provveduto – ed ha disposto a cura del Comune la produzione di una documentata relazione, dalla quale risultassero analiticamente gli elementi, indicati nel provvedimento impugnato, da cui l’amministrazione ha dedotto l’intervenuta variazione in altezza dell’immobile, oltre alla perizia giurata presentata da parte ricorrente con tutti gli allegati (segnatamente, gli allegati grafici), nonché gli elaborati grafici catastali, le fotografie e gli eventuali grafici allegati all’istanza di condono.
Il Comune di Palermo, in un primo momento, si è limitato a produrre alcuni atti procedimentali, già presenti nel fascicolo del presente giudizio e, solo dopo la seconda ordinanza istruttoria, ha prodotto i documenti richiesti.
Alla pubblica udienza del 13 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso non merita accoglimento.
Il Comune di Palermo ha correttamente motivato il diniego di condono sulla base di interventi edilizi abusivamente realizzati successivamente alla presentazione della relativa istanza, che hanno variato la configurazione strutturale dell’immobile (cfr., tra le più recenti, T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. V, n. 891/2025: “in assenza di una specifica previsione normativa che consenta modifiche dell’oggetto della sanatoria, ogni intervento che ne alteri la configurazione compromette irrimediabilmente la procedibilità della domanda” ).
Ne discende, quindi, l’estraneità al presente giudizio di ogni considerazione relativa alla normativa sul c.d. recupero dei sottotetti.
Le deduzioni di parte ricorrente, tese a smentire che l’immobile in questione abbia subito una variazione in altezza, non risultano convincenti alla luce della documentazione prodotta agli atti del presente giudizio dal Comune di Palermo in data 4 novembre 2025.
Invero, risulta effettivamente che l’immobile in questione, come rappresentato nei grafici allegati alla perizia giurata sottoscritta dal tecnico incaricato dal ricorrente, presenta una configurazione nettamente diversa rispetto a quella risultante dalla documentazione fotografica allegata all’istanza di condono, difficilmente giustificabile con la necessità – addotta in ricorso – di realizzare un cordolo in occasione del rifacimento della copertura.
In disparte la circostanza che la (presunta) esigenza – addotta dal ricorrente - di adeguare un fabbricato alle tecniche costruttive indicate nelle n.t.c. non esime dalla necessità di acquisire il relativo titolo edilizio, il collegio rileva che le difformità tra la configurazione originaria dell’immobile abusivo e quella attuale vanno ben oltre la presenza di un cordolo.
È infatti rilevabile a vista d’occhio la maggiore, attuale altezza del fabbricato, anche soltanto osservando, nei due documenti, la diversa distanza tra l’apertura presente all’ultimo piano e la copertura del fabbricato: nel primo, la copertura rasenta la finestra (cfr. fotografie n. 1 e n. 2 allegate all’istanza del 9 maggio 1995), nel secondo è ben più distante da questa; peraltro, la stessa dimensione (in altezza) dell’apertura sembra essere stata aumentata.
Ancora, la copertura del fabbricato presenta una diversa configurazione: dalle fotografie risulta la presenza di una copertura a falda inclinata verso il prospetto (indicato nelle medesime come “prospetto principale”); nella documentazione grafica, invece, è rappresentata una copertura a doppia falda, con le due falde inclinate verso i lati del prospetto principale.
Nel senso di un intervento edilizio successivo alla realizzazione dell’abuso per il quale è stato chiesto il condono depone anche l’altezza del piano secondo in questione, che è indicata nella planimetria catastale come variabile tra metri 2,00 e metri 2,50 e, negli elaborati grafici allegati alla perizia giurata, tra metri 2,90 e 3,60; risulta poco attendibile, a tale riguardo, l’asserzione di parte ricorrente – non assistita da alcun tipo di elemento probatorio – relativa ad un errore commesso dal tecnico.
La successiva doglianza, relativa ad una mancata indagine su eventuali problemi di staticità derivanti dalla demolizione dell’abuso, non è pertinente all’oggetto del giudizio, costituito da un provvedimento con cui l’amministrazione si è limitata a rigettare l’istanza di condono.
Il ricorso, dunque, deve essere respinto.
Tenuto conto delle difese solo formali dell’amministrazione resistente (che peraltro ha indicato in memoria di costituzione nominativi non corrispondenti a quelli del ricorrente e del suo difensore) e della circostanza che è stato necessario emettere due provvedimenti istruttori per ottenere la produzione di alcuni documenti in possesso degli uffici comunali, ritiene il collegio di dover compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, -OMISSIS-6, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
ER AL, Presidente
LA SA US, Primo Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA SA US | ER AL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.