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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 16/02/2026, n. 988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 988 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 988/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PICONE LUCIA, Presidente
CHIAPPINIELLO AGOSTINO, RE
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 5430/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11243/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 40 e pubblicata il 09/08/2019
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. PROT. 2018 91767 IVA-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 745/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti: Parte ricorrente chiede la conferma della sentenza di primo grado.
Parte Agenzia delle Entrate chiede la riforma della sewntenza di primo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.P.A. depositava atto di riassunzione del giudizio in epigrafe in seguito all'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 8123 del 2025, con la quale la Suprema Corte cassava la decisione della CTR Lazio
n. 2018/2021 e rinviava il giudizio a questa sezione per un nuovo esame.
Il diniego di rimborso dell'IVA veniva impugnato dalla società CO dinanzi alla CTP di Roma, la quale con decisione n. 11246 del 2019 accoglieva il ricorso.
Detta decisione veniva impugnata dall'Agenzia delle Entrate.
La CTR del Lazio con sentenza n. 2018 del 2021 rigettava l'appello, confermando la decisione di primo grado.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate chiedendo la riforma della sentenza di primo grado e l'accoglimento dell'appello dell'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte di giustizia ritiene che l'atto di riassunzione sia sia meritevole di accoglimento.
La questione posta al Collegio è stabilire se il contribuente è tenuto a conservare la documentazione oltre il termine decadenziale della potestà impositiva dell'Amministrazione.
In particolare, la Suprema Corte di Cassazione con Ordinanza n. 8123 del 2025, statuisce: “ < che intenda far valere la propria pretesa al rimborso deve assumersene l'onere probatorio» e che < possibilità per l'Amministrazione di contestare la sussistenza" di un credito Iva "indipendentemente dal decorso del termine di decadenza contemplato dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, è volta a scongiurare il riconoscimento di crediti Iva inesistenti, che [...] si porrebbe in contrasto col principio di neutralità"» per concludere così: <
strazione sia precluso di contestare l'esistenza del credito oltre il termine di accerta mento, disattende i superiori principi, potendo e dovendo, invece, l'Amministrazione disconoscere crediti inesistenti ed essendo preciso ed indefettibile onere di chi pretende il rimborso fornire la documentazione giustificativa, senza che assumano rilievo in senso contrario eventuali difficoltà meramente fattuali legate alla risalenza nel tempo dei rapporti rilevanti ed all'intervenuta dichiarazione di fallimento e senza che sia sufficiente il puro e semplice riporto a nuovo nelle dichiarazioni periodiche”.
Il Collegio rileva che non sussiste alcuna modifica dell'art. 2220 del c.c., per cui non è possibile richiedere al contribuente di conservare la documentazione sine die.
In tal senso, la sentenza n. 9834 del 2026, citata dalla ricorrente, con la quale Corte di Cassazione statuisce il seguente principio: “« l'art. 22, comma secondo, DPR 600/73, laddove prevede che "le scritture contabili obbligatorie ai sensi del presente decreto, di altre leggi tributarie o di leggi speciali devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta, anche oltre i termini stabiliti dall'art. 2220 o da altre leggi tributarie", deve essere interpretato in armonia con il dettato letterale di esso, nonché, partitamente, in ossequio al principio specifico più generalmente previsto dall'art. 8, comma 5, L. 212/2000 - che costituisce ai sensi dell'art. 1, comma 1, L. 212/2000 principio generale dell'ordinamento tributario - nel senso che l'ultrattività dell'obbligo di conservazione ovvero la sua estensione oltre il termine decennale dell'art. 2220 c.c. - ed ora pure del citato art. 8, comma 5 - si impone non già in via generale - di modo che se ne possa affermare l'inosservanza anche quando, come qui, il termine decennale sia spirato prima che l'accertamento abbia avuto luogo - ma solo se l'accertamento che sia iniziato prima del decimo anno non sia stato ancora definito, diversamente derivandone, se non un interpretazione sostanzialmente abrogatrice della norma, un'applicazione di essa influenzata da un forte indice di discrezionalità, nel senso che, potendo l'amministrazione procedere all'accertamento nei termini dell'art. 43
DPR 600/73, l'obbligo di conservazione, scaduto il periodo decennale, si protrarrebbe sino alla scadenza dei termini anzidetti per una durata che dipende esclusivamente dalla volontà dell'ufficio, rispetto alla quale il contribuente non avrebbe altra difesa che conservare le scritture sine die»”.
Tra l'altro, l'ordinanza della Cassazione non affronta il tema del termine entro il quale il contribuente è tenuto a conservare la documentazione, per una azione eventuale e rimessa alla completa discrezionalità dell'Amministrazione, con violazione del diritto di difesa.
Appare ragionevole ritenere che se l'azione del Fisco inizia prima della scadenza del termine decennale di cui all'art. 2220 c.c., il contribuente è tenuto a conservare tutta la documentazione del caso, ma contrariamente la distruzione di detta documentazione scaturisce dall'esercizio di un diritto, quindi non è illecita.
In tal senso, si riporta la sentenza Sez. I, della Suprema Corte, n. 11225 del 2000, con la quale in materia di conservazione della documentazione statuisce: “Nel caso in cui, nel corso di un giudizio civile, venga formulata istanza di esibizione documentale ex art. 210 cod. proc. civ., la parte nei cui confronti tale istanza
è formulata è tenuta a conservare la documentazione oggetto di essa fino a che il giudice non abbia definitivamente e negativamente provveduto sulla stessa, a nulla rilevando che, trattandosi di documentazione contabile, sopravvenga, "medio tempore", la maturazione del termine decennale di durata dell'obbligo di conservazione delle scritture contabili fissato dall'art.2220 cod. civ.; nessun obbligo di conservazione oltre il decennio grava invece sulla parte finché la suddetta istanza non sia presentata, con la conseguenza che dalla distruzione della documentazione contabile il giudice può trarre argomenti di prova a norma dell'art. 116 cod.proc.civ. solo se tale distruzione sia avvenuta successivamente alla presentazione della relativa istanza e durante il tempo di attesa della decisione su di essa”.
Nel caso di specie il credito iva è maturato nel 1996, per cui il termine di conservazione è spirato più volte, come riportato per completezza anche nell'ordinanza della Cassazione.
Nel merito la società ha depositato già in primo grado tutta la documentazione necessaria affinchè
l'Amministrazione finanziaria potesse espletare i prescritti controlli e detta documentazione è stata depositata nuovamente con il presente atto di riassunzione, riportata anche da pagina 15 a pag. 17, fermo restando, ovviamente, il decorso del termine per la conservazione della documentazione, avvenuto ampiamente prima dell'inizio dell'azione.
Eppure, il credito iva in parola è stato riportato nelle dichiarazioni dei redditi successive al 1996, anno in cui
è sorto il debito.
Ai fini della conservazione della documentazione si riporta anche l'art. 6, comma 4, della legge n. 212 del
2000, ai sensi del quale “Al contribuente non possono essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'Amministrazione.
P.Q.M.
La CGT di 2° grado del Lazio, Sezione 8, rigetta l'atto di appello dell'Agenzia delle Entrate e, per l'effetto, annulla l'atto di diniego impugnato dal ricorrente. Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio in favore della società ricorrente, che liquida in € 37.000,00, di cui € 8.000,00 per il primo grado, € 9.000,00 per il secondo grado, € 10.000,00 per il giudizio in Cassazione ed € 10.000 per il presente giudizio in riassunzione, oltre oneri accessori, se dovuti. Roma 11 febbraio 2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PICONE LUCIA, Presidente
CHIAPPINIELLO AGOSTINO, RE
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 5430/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11243/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 40 e pubblicata il 09/08/2019
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. PROT. 2018 91767 IVA-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 745/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti: Parte ricorrente chiede la conferma della sentenza di primo grado.
Parte Agenzia delle Entrate chiede la riforma della sewntenza di primo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.P.A. depositava atto di riassunzione del giudizio in epigrafe in seguito all'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 8123 del 2025, con la quale la Suprema Corte cassava la decisione della CTR Lazio
n. 2018/2021 e rinviava il giudizio a questa sezione per un nuovo esame.
Il diniego di rimborso dell'IVA veniva impugnato dalla società CO dinanzi alla CTP di Roma, la quale con decisione n. 11246 del 2019 accoglieva il ricorso.
Detta decisione veniva impugnata dall'Agenzia delle Entrate.
La CTR del Lazio con sentenza n. 2018 del 2021 rigettava l'appello, confermando la decisione di primo grado.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate chiedendo la riforma della sentenza di primo grado e l'accoglimento dell'appello dell'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte di giustizia ritiene che l'atto di riassunzione sia sia meritevole di accoglimento.
La questione posta al Collegio è stabilire se il contribuente è tenuto a conservare la documentazione oltre il termine decadenziale della potestà impositiva dell'Amministrazione.
In particolare, la Suprema Corte di Cassazione con Ordinanza n. 8123 del 2025, statuisce: “ < che intenda far valere la propria pretesa al rimborso deve assumersene l'onere probatorio» e che < possibilità per l'Amministrazione di contestare la sussistenza" di un credito Iva "indipendentemente dal decorso del termine di decadenza contemplato dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, è volta a scongiurare il riconoscimento di crediti Iva inesistenti, che [...] si porrebbe in contrasto col principio di neutralità"» per concludere così: <
strazione sia precluso di contestare l'esistenza del credito oltre il termine di accerta mento, disattende i superiori principi, potendo e dovendo, invece, l'Amministrazione disconoscere crediti inesistenti ed essendo preciso ed indefettibile onere di chi pretende il rimborso fornire la documentazione giustificativa, senza che assumano rilievo in senso contrario eventuali difficoltà meramente fattuali legate alla risalenza nel tempo dei rapporti rilevanti ed all'intervenuta dichiarazione di fallimento e senza che sia sufficiente il puro e semplice riporto a nuovo nelle dichiarazioni periodiche”.
Il Collegio rileva che non sussiste alcuna modifica dell'art. 2220 del c.c., per cui non è possibile richiedere al contribuente di conservare la documentazione sine die.
In tal senso, la sentenza n. 9834 del 2026, citata dalla ricorrente, con la quale Corte di Cassazione statuisce il seguente principio: “« l'art. 22, comma secondo, DPR 600/73, laddove prevede che "le scritture contabili obbligatorie ai sensi del presente decreto, di altre leggi tributarie o di leggi speciali devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta, anche oltre i termini stabiliti dall'art. 2220 o da altre leggi tributarie", deve essere interpretato in armonia con il dettato letterale di esso, nonché, partitamente, in ossequio al principio specifico più generalmente previsto dall'art. 8, comma 5, L. 212/2000 - che costituisce ai sensi dell'art. 1, comma 1, L. 212/2000 principio generale dell'ordinamento tributario - nel senso che l'ultrattività dell'obbligo di conservazione ovvero la sua estensione oltre il termine decennale dell'art. 2220 c.c. - ed ora pure del citato art. 8, comma 5 - si impone non già in via generale - di modo che se ne possa affermare l'inosservanza anche quando, come qui, il termine decennale sia spirato prima che l'accertamento abbia avuto luogo - ma solo se l'accertamento che sia iniziato prima del decimo anno non sia stato ancora definito, diversamente derivandone, se non un interpretazione sostanzialmente abrogatrice della norma, un'applicazione di essa influenzata da un forte indice di discrezionalità, nel senso che, potendo l'amministrazione procedere all'accertamento nei termini dell'art. 43
DPR 600/73, l'obbligo di conservazione, scaduto il periodo decennale, si protrarrebbe sino alla scadenza dei termini anzidetti per una durata che dipende esclusivamente dalla volontà dell'ufficio, rispetto alla quale il contribuente non avrebbe altra difesa che conservare le scritture sine die»”.
Tra l'altro, l'ordinanza della Cassazione non affronta il tema del termine entro il quale il contribuente è tenuto a conservare la documentazione, per una azione eventuale e rimessa alla completa discrezionalità dell'Amministrazione, con violazione del diritto di difesa.
Appare ragionevole ritenere che se l'azione del Fisco inizia prima della scadenza del termine decennale di cui all'art. 2220 c.c., il contribuente è tenuto a conservare tutta la documentazione del caso, ma contrariamente la distruzione di detta documentazione scaturisce dall'esercizio di un diritto, quindi non è illecita.
In tal senso, si riporta la sentenza Sez. I, della Suprema Corte, n. 11225 del 2000, con la quale in materia di conservazione della documentazione statuisce: “Nel caso in cui, nel corso di un giudizio civile, venga formulata istanza di esibizione documentale ex art. 210 cod. proc. civ., la parte nei cui confronti tale istanza
è formulata è tenuta a conservare la documentazione oggetto di essa fino a che il giudice non abbia definitivamente e negativamente provveduto sulla stessa, a nulla rilevando che, trattandosi di documentazione contabile, sopravvenga, "medio tempore", la maturazione del termine decennale di durata dell'obbligo di conservazione delle scritture contabili fissato dall'art.2220 cod. civ.; nessun obbligo di conservazione oltre il decennio grava invece sulla parte finché la suddetta istanza non sia presentata, con la conseguenza che dalla distruzione della documentazione contabile il giudice può trarre argomenti di prova a norma dell'art. 116 cod.proc.civ. solo se tale distruzione sia avvenuta successivamente alla presentazione della relativa istanza e durante il tempo di attesa della decisione su di essa”.
Nel caso di specie il credito iva è maturato nel 1996, per cui il termine di conservazione è spirato più volte, come riportato per completezza anche nell'ordinanza della Cassazione.
Nel merito la società ha depositato già in primo grado tutta la documentazione necessaria affinchè
l'Amministrazione finanziaria potesse espletare i prescritti controlli e detta documentazione è stata depositata nuovamente con il presente atto di riassunzione, riportata anche da pagina 15 a pag. 17, fermo restando, ovviamente, il decorso del termine per la conservazione della documentazione, avvenuto ampiamente prima dell'inizio dell'azione.
Eppure, il credito iva in parola è stato riportato nelle dichiarazioni dei redditi successive al 1996, anno in cui
è sorto il debito.
Ai fini della conservazione della documentazione si riporta anche l'art. 6, comma 4, della legge n. 212 del
2000, ai sensi del quale “Al contribuente non possono essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'Amministrazione.
P.Q.M.
La CGT di 2° grado del Lazio, Sezione 8, rigetta l'atto di appello dell'Agenzia delle Entrate e, per l'effetto, annulla l'atto di diniego impugnato dal ricorrente. Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio in favore della società ricorrente, che liquida in € 37.000,00, di cui € 8.000,00 per il primo grado, € 9.000,00 per il secondo grado, € 10.000,00 per il giudizio in Cassazione ed € 10.000 per il presente giudizio in riassunzione, oltre oneri accessori, se dovuti. Roma 11 febbraio 2026