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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/03/2025, n. 11736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11736 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: KA EN nato il [...] avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
lette le conclusioni del il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, IO BALSAMO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 11736 Anno 2025 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 22/01/2025 RITENUTO IN FATTO 1.E' impugnata la sentenza della Corte di appello di Firenze, che, nel giudizio abbreviato, ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze, del 19/06/2023, che ha riconosciuto GE IK colpevole di una serie di furti pluri - aggravati commessi ai sensi degli artt. 624 bis e 625 cod. pen., condannandolo alla pena di giustizia, avvinti in continuazione, con le circostani:e attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, operata la riduzione per il mentre, in accoglimento del concordato proposto dalle parti, in parziale riforma della sentenze c el Tribunale, ha rideterminato la pena nei confronti dei coimputati (non ricorrenti). 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, avvocati) iElvira Supino che svolge quattro motivi, enunciati nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod. proc.pen.. 2.1. Con i primi due motivi, è denunciata erronea applicazione degli artt. 81 cpv. e 39 cod. pen.. perché la Corte di appello, pur avendo riconosciuto le circostanze attenuanti gimeriche con giudizio di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti, nell'operare, rispetto 31a pena base individuata per il reato più grave, gli aumenti per i reati satellite, ha calibrato il trattamento sanzionatorio in ragione della natura e del numero di circostanze aggravanti spe:ii icamente, di volta in volta, ravvisate. A riprova della fondatezza della deduzione, la difesa pon Ii! a confronto la decisione adottata in relazione al coimputato LI, per cui è stata accolta l.: proposta di concordato, nella quale, riconosciute le attenuanti generiche prevalenti su tutte IE ggravanti, la Corte di appello ha inflitto, in aumento per la continuazione con gli altri 22 reat , la medesima entità di pena, senza operare alcuna distinzione correlata al numero di circostar zi?. aggravante contestate per ciascun fatto. 2.2. Con il terzo e il quarto motivo ci si duole della illogicità della motivazione ccn riguardo alla affermata responsabilità per i capi 14) e 16), sulla base di elementi indiziari incerti e non neutri, e comunque con motivazione non supportata logicamente e in spregio dei principi di certezza processuale di cui all'art. 530 cod. proc. pen. e che governano la ripartizione iiEll'onere della prova. 3. Ha depositato memoria il difensore del ricorrente, avvocato Supino, che in Eikte nei motivi di ricorso e per l'accoglimento. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso non è fondato. 1.Con riguardo alle doglianze veicolate con i primi due motivi, secondo quanto più volte ribadito da questa Corte, in materia di reato continuato, al fine di stabilire la pena base, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche alla più grave delle violazioni deve essere eff attuata senza che si possa tenere conto delle circostanze inerenti alle violazioni meno gravi, ri è /and° queste ulteriori attenuanti e aggravanti soltanto per determinare la misura dell'aumento da apportare alla pena base.(Sez. 1, n. 49344 del 13/11/2013, Rv. 258348 01). 2 Nel procedere al calcolo della pena, il Giudice di merito deve, dapprima, individuare la violazione più grave, desumibile dalla pena da irrogare per singoli reati curi luenti nella continuazione, tenendo conto della eventuale applicazione di circostanze a jgravanti o attenuanti, oltre che dell'eventuale giudizio di comparazione tra circostanze di sec;
, no opposto, procedendo solo successivamente all'aumento per la ritenuta continuazione (Sa:. 6, n. 44368 del 15/10/2014, dep. 24/10/2014, P.G. in proc. Piccirillo, Rv. 260625). Anche recentemente la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che, in tema di reato continuato, il giudizio di bilanciamento tra circostanze dev'essere effettuato con esclusivo riguardo a quelle relative al reato ritenuto più grave, dovendo tenersi conto di qu€iI2 afferenti ai reati "satellite" al solo fine della determinazione dell'aumento di pena ex art. 81, comma secondo, cod. pen. (— Sez. 1, n. 13369 del 13/02/2018,— Rv. --272567; Sez. 3, n. 26340 del 25/03/2014, Rv. 260057; Rv. 258348), salvo che nel caso in 1:ui il giudizio di bilanciamento tra circostanze di segno opposto relative a un reato satellite incida sul genere di pena applicabile, in ossequio ai principi del "favor rei" e di legalità (Sez. 2, r . 16352 del 29/02/2024, Rv. 28629501). Ciò in quanto il coordinamento tra l'art. 69 cod. pen. e l'art. 81 cpv. cod. pen. impone di distinguere l'operazione di bilanciamento dall'aumento per la continuazione. La prima deve riguardare il rato più grave mentre le eventuali c n °stanze che riguardino i reati satellite vanno considerato al solo scopo di adeguare l'aumento p e - l'unicità del disegno criminoso che avvince il reato meno grave ( Sez. 5 n. 4609 del 07/03/1996 , rv. 204840). In sostanza, una volta che le attenuanti generiche siano concesse, diverse sono le modalità di operatività. Mentre con riguardo al reato principale l'operatività dei V circostanze sfocia nella diminuzione di pena ex art. 63 cod. pen., nel caso di prevalenza attenuanti, ovvero nella mancata applicazione dell'aumento per le circostanze aggravanti, in Ca30 di giudizio di equivalenza, per i reati satelliti, le stesse influiscono in sede di determinazione iell'aunnento di pena ex art. 81 cod. pen., dipendendo l'entità dello stesso anche, appunt:),, tra gli altri elementi, dal riconoscimento delle medesime (Sez. 3, n. 225 del 28/06/2017 -.1dep. 2018 )- Rv. 272211; conf. Sez. 6, n. 1898 del 17/11/1992, dep. 26/02/1993, Rv. 19378) 1.1. Di tali principi ha fatto corretta applicazione la Corte di appello, operando la riduzione in relazione alla pena per il reato più grave, e procedendo alla complessiva valutaziore del disvalore di ciascun fatto posto in continuazione, alla luce di tutte le circostante riconosciuta 1.2. La sentenza impugnata ha fatto, inoltre, corretta applicazione del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite 'Pizzone' (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 232269 - 01), secondo cui il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuen , il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di p , ?.na in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, e «il valore ponderale che il giudice attribi..T;ce a ciascun reato satellite e, pertanto, devono essere resi conoscibili gli elementi che hanno :ondotto alla definizione di quel valore». In coerenza con i principi affermati dalla giurisprudenza 'li legittimità, la sentenza impugnata ha tenuto conto di tutte le circostanze afferenti ai reati satellite considerandole come elementi che conducono alla definizione del rispettivo aurilLnto di pena, 3 operando una valutazione della gravità dei singoli fatti alla luce di tutte e circostanze riconosciute, secondo le proprie specifiche prerogative. Posto che, nel caso di specie, sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza ispetto alle aggravanti contestate in relazione al reato più grave, rispetto al quale è stata individuata la pena-base, l'operazione di diminuzione è stata correttamente effettuata esclusivamente sul reato più grave, mentre per i reati satellite il giudice di merito, come gli compete, ha effettuato - dandone conto - la valutazione di complessiva gravità del singolo reato satellite. 2. Anche il secondo motivo appare infondato, alla luce dell'orientamento della giuri;
prudenza di legittimità secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, non costituisce un ind ci? del vizio di motivazione il diverso trattamento sanzionatorio riservato ai coimputati che abbia' io definito la loro posizione nelle forme del concordato con rinuncia ai motivi di appello, previste , dall'art. 599- bis cod. proc. pen., perché tale modulo definitorio risponde ad una finalità deflatti /a di cui non è irragionevole tener conto nella modulazione del trattamento punitivo (Sez. 6, n. 21019 del 18/05/2021, Rv. 28150803). 3. Il terzo e il quarto motivo risultano inammissibilmente declinati, in quanto -- 31 di là della formale denuncia del vizio di motivazione per contraddittorietà degli argomenti utilizzati nella sentenza - essi sono finalizzati a una non consentita rivalutazione delle fonti di p -civa. 3.1. E' noto, infatti, che secondo consolidato orientamento interpretativo è precluse alla Corte di Cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da ccintrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa lettura dei dati prccessuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque cl attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01; Sez. A, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702-01; Sez. 2, n. 7986 del 1811 I12016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100-01). In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi ci fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e cliven;
i parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plai. sibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merli;
D (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). In questa prospettiva, si è chiarito che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, sono inammissibili tutte le doglianze che "..)ttaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illoqicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione 1.1ei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza robatoria del] singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747). 3.2. La affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi 14 e 16 fonda - coni rariamente a quanto sostenuto dal ricorrente - su una ricostruzione del tutto logica del mater le probatorio in merito alla riconducibilità dei fatti al ricorrente, alla luce di una esaustiva valuta2.ii: ne dell'intero 4 compendio probatorio, che si è beneficiato anche della confessione dell'imputatc in elazione a molti dei furti in contestazione. La sentenza impugnata bene ha evidenziato come la tesi difensiva, che mira a sostenere la mancanza di prova in ordine ai fatti predetti, ! offra di una irrituale parcellizzazione delle fonti di prova che, invece, valutate nel loro corriDI esso, danno conto di un collaudato modus operandi messo in pratica anche nella perpetrazion2 dei furti in questione, come confermato dai risultati dei tabulati telefonici, dal monitoraggic Jel percorso seguito dall'autovettura e dal servizio di 0.P.C., non smentiti dalla mancata confa 35 ione giacchè come ha efficacemente osservato la Corte di appello, l'imputato non ha affatto escluso di avere commesso i fatti. La diversa interpretazione delle risultanze probatorie, che qui vie propugnata dalla difesa, attiene al merito della valutazione giudiziale, laddove la sentenza ha b evidenziato il percorso logico che l'ha condotta alla decisione, non inficiato da macroscopici izi logici, gli unici rilevabili in questa sede in ragione della doppia conforme. 4. Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamentc delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 22 gennaio 2025 Il Consigljére esten ore
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
lette le conclusioni del il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, IO BALSAMO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 11736 Anno 2025 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 22/01/2025 RITENUTO IN FATTO 1.E' impugnata la sentenza della Corte di appello di Firenze, che, nel giudizio abbreviato, ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze, del 19/06/2023, che ha riconosciuto GE IK colpevole di una serie di furti pluri - aggravati commessi ai sensi degli artt. 624 bis e 625 cod. pen., condannandolo alla pena di giustizia, avvinti in continuazione, con le circostani:e attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, operata la riduzione per il mentre, in accoglimento del concordato proposto dalle parti, in parziale riforma della sentenze c el Tribunale, ha rideterminato la pena nei confronti dei coimputati (non ricorrenti). 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, avvocati) iElvira Supino che svolge quattro motivi, enunciati nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod. proc.pen.. 2.1. Con i primi due motivi, è denunciata erronea applicazione degli artt. 81 cpv. e 39 cod. pen.. perché la Corte di appello, pur avendo riconosciuto le circostanze attenuanti gimeriche con giudizio di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti, nell'operare, rispetto 31a pena base individuata per il reato più grave, gli aumenti per i reati satellite, ha calibrato il trattamento sanzionatorio in ragione della natura e del numero di circostanze aggravanti spe:ii icamente, di volta in volta, ravvisate. A riprova della fondatezza della deduzione, la difesa pon Ii! a confronto la decisione adottata in relazione al coimputato LI, per cui è stata accolta l.: proposta di concordato, nella quale, riconosciute le attenuanti generiche prevalenti su tutte IE ggravanti, la Corte di appello ha inflitto, in aumento per la continuazione con gli altri 22 reat , la medesima entità di pena, senza operare alcuna distinzione correlata al numero di circostar zi?. aggravante contestate per ciascun fatto. 2.2. Con il terzo e il quarto motivo ci si duole della illogicità della motivazione ccn riguardo alla affermata responsabilità per i capi 14) e 16), sulla base di elementi indiziari incerti e non neutri, e comunque con motivazione non supportata logicamente e in spregio dei principi di certezza processuale di cui all'art. 530 cod. proc. pen. e che governano la ripartizione iiEll'onere della prova. 3. Ha depositato memoria il difensore del ricorrente, avvocato Supino, che in Eikte nei motivi di ricorso e per l'accoglimento. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso non è fondato. 1.Con riguardo alle doglianze veicolate con i primi due motivi, secondo quanto più volte ribadito da questa Corte, in materia di reato continuato, al fine di stabilire la pena base, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche alla più grave delle violazioni deve essere eff attuata senza che si possa tenere conto delle circostanze inerenti alle violazioni meno gravi, ri è /and° queste ulteriori attenuanti e aggravanti soltanto per determinare la misura dell'aumento da apportare alla pena base.(Sez. 1, n. 49344 del 13/11/2013, Rv. 258348 01). 2 Nel procedere al calcolo della pena, il Giudice di merito deve, dapprima, individuare la violazione più grave, desumibile dalla pena da irrogare per singoli reati curi luenti nella continuazione, tenendo conto della eventuale applicazione di circostanze a jgravanti o attenuanti, oltre che dell'eventuale giudizio di comparazione tra circostanze di sec;
, no opposto, procedendo solo successivamente all'aumento per la ritenuta continuazione (Sa:. 6, n. 44368 del 15/10/2014, dep. 24/10/2014, P.G. in proc. Piccirillo, Rv. 260625). Anche recentemente la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che, in tema di reato continuato, il giudizio di bilanciamento tra circostanze dev'essere effettuato con esclusivo riguardo a quelle relative al reato ritenuto più grave, dovendo tenersi conto di qu€iI2 afferenti ai reati "satellite" al solo fine della determinazione dell'aumento di pena ex art. 81, comma secondo, cod. pen. (— Sez. 1, n. 13369 del 13/02/2018,— Rv. --272567; Sez. 3, n. 26340 del 25/03/2014, Rv. 260057; Rv. 258348), salvo che nel caso in 1:ui il giudizio di bilanciamento tra circostanze di segno opposto relative a un reato satellite incida sul genere di pena applicabile, in ossequio ai principi del "favor rei" e di legalità (Sez. 2, r . 16352 del 29/02/2024, Rv. 28629501). Ciò in quanto il coordinamento tra l'art. 69 cod. pen. e l'art. 81 cpv. cod. pen. impone di distinguere l'operazione di bilanciamento dall'aumento per la continuazione. La prima deve riguardare il rato più grave mentre le eventuali c n °stanze che riguardino i reati satellite vanno considerato al solo scopo di adeguare l'aumento p e - l'unicità del disegno criminoso che avvince il reato meno grave ( Sez. 5 n. 4609 del 07/03/1996 , rv. 204840). In sostanza, una volta che le attenuanti generiche siano concesse, diverse sono le modalità di operatività. Mentre con riguardo al reato principale l'operatività dei V circostanze sfocia nella diminuzione di pena ex art. 63 cod. pen., nel caso di prevalenza attenuanti, ovvero nella mancata applicazione dell'aumento per le circostanze aggravanti, in Ca30 di giudizio di equivalenza, per i reati satelliti, le stesse influiscono in sede di determinazione iell'aunnento di pena ex art. 81 cod. pen., dipendendo l'entità dello stesso anche, appunt:),, tra gli altri elementi, dal riconoscimento delle medesime (Sez. 3, n. 225 del 28/06/2017 -.1dep. 2018 )- Rv. 272211; conf. Sez. 6, n. 1898 del 17/11/1992, dep. 26/02/1993, Rv. 19378) 1.1. Di tali principi ha fatto corretta applicazione la Corte di appello, operando la riduzione in relazione alla pena per il reato più grave, e procedendo alla complessiva valutaziore del disvalore di ciascun fatto posto in continuazione, alla luce di tutte le circostante riconosciuta 1.2. La sentenza impugnata ha fatto, inoltre, corretta applicazione del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite 'Pizzone' (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 232269 - 01), secondo cui il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuen , il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di p , ?.na in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, e «il valore ponderale che il giudice attribi..T;ce a ciascun reato satellite e, pertanto, devono essere resi conoscibili gli elementi che hanno :ondotto alla definizione di quel valore». In coerenza con i principi affermati dalla giurisprudenza 'li legittimità, la sentenza impugnata ha tenuto conto di tutte le circostanze afferenti ai reati satellite considerandole come elementi che conducono alla definizione del rispettivo aurilLnto di pena, 3 operando una valutazione della gravità dei singoli fatti alla luce di tutte e circostanze riconosciute, secondo le proprie specifiche prerogative. Posto che, nel caso di specie, sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza ispetto alle aggravanti contestate in relazione al reato più grave, rispetto al quale è stata individuata la pena-base, l'operazione di diminuzione è stata correttamente effettuata esclusivamente sul reato più grave, mentre per i reati satellite il giudice di merito, come gli compete, ha effettuato - dandone conto - la valutazione di complessiva gravità del singolo reato satellite. 2. Anche il secondo motivo appare infondato, alla luce dell'orientamento della giuri;
prudenza di legittimità secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, non costituisce un ind ci? del vizio di motivazione il diverso trattamento sanzionatorio riservato ai coimputati che abbia' io definito la loro posizione nelle forme del concordato con rinuncia ai motivi di appello, previste , dall'art. 599- bis cod. proc. pen., perché tale modulo definitorio risponde ad una finalità deflatti /a di cui non è irragionevole tener conto nella modulazione del trattamento punitivo (Sez. 6, n. 21019 del 18/05/2021, Rv. 28150803). 3. Il terzo e il quarto motivo risultano inammissibilmente declinati, in quanto -- 31 di là della formale denuncia del vizio di motivazione per contraddittorietà degli argomenti utilizzati nella sentenza - essi sono finalizzati a una non consentita rivalutazione delle fonti di p -civa. 3.1. E' noto, infatti, che secondo consolidato orientamento interpretativo è precluse alla Corte di Cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da ccintrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa lettura dei dati prccessuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque cl attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01; Sez. A, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702-01; Sez. 2, n. 7986 del 1811 I12016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100-01). In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi ci fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e cliven;
i parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plai. sibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merli;
D (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). In questa prospettiva, si è chiarito che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, sono inammissibili tutte le doglianze che "..)ttaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illoqicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione 1.1ei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza robatoria del] singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747). 3.2. La affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi 14 e 16 fonda - coni rariamente a quanto sostenuto dal ricorrente - su una ricostruzione del tutto logica del mater le probatorio in merito alla riconducibilità dei fatti al ricorrente, alla luce di una esaustiva valuta2.ii: ne dell'intero 4 compendio probatorio, che si è beneficiato anche della confessione dell'imputatc in elazione a molti dei furti in contestazione. La sentenza impugnata bene ha evidenziato come la tesi difensiva, che mira a sostenere la mancanza di prova in ordine ai fatti predetti, ! offra di una irrituale parcellizzazione delle fonti di prova che, invece, valutate nel loro corriDI esso, danno conto di un collaudato modus operandi messo in pratica anche nella perpetrazion2 dei furti in questione, come confermato dai risultati dei tabulati telefonici, dal monitoraggic Jel percorso seguito dall'autovettura e dal servizio di 0.P.C., non smentiti dalla mancata confa 35 ione giacchè come ha efficacemente osservato la Corte di appello, l'imputato non ha affatto escluso di avere commesso i fatti. La diversa interpretazione delle risultanze probatorie, che qui vie propugnata dalla difesa, attiene al merito della valutazione giudiziale, laddove la sentenza ha b evidenziato il percorso logico che l'ha condotta alla decisione, non inficiato da macroscopici izi logici, gli unici rilevabili in questa sede in ragione della doppia conforme. 4. Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamentc delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 22 gennaio 2025 Il Consigljére esten ore