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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/07/2025, n. 2446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2446 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. 6754/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 06.06.2025
da 1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano C.F.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Simona CLERICI presso il cui studio, sito in Milano, Via Antonello da Messina n. 5, ha eletto domicilio e
2) Controparte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana C.F.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Simona CLERICI presso il cui studio, sito in Milano, Via Antonello da Messina n. 5, ha eletto domicilio con i seguenti figli:
, nato a [...] il [...] Persona_1
FATTO
Pagina 1 di 3 Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 06.06.2025, le parti sopra indicate hanno congiuntamente chiesto la modifica delle condizioni del decreto n. 144/2022 del Tribunale di Milano, emesso il 12.01.2022 e pubblicato il 24.01.2022, di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e del mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio, dando atto della decisione della madre di acquistare un immobile sito in Milano in cui trasferirsi unitamente al figlio minore. Le parti, in particolare, hanno congiuntamente chiesto di recepire in provvedimento le condizioni congiunte come di seguito riportate:
“1) revocare l''assegnazione alla signora della ex casa coniugale sita in Milano, Controparte_1
Viale Legioni Romane n. 4, di proprietà esclusiva del signor per intervenuta Parte_1 rinuncia all'assegnazione da parte della stessa. La signora rilascerà tale immobile, CP_1 asportando i propri beni ed effetti personali, e si trasferirà a vivere con il figlio minore nel Per_1 nuovo immobile, entro e non oltre il 30 ottobre 2025. 2) Il signor verserà alla signora , a titolo di contributo al Parte_1 Controparte_1 mantenimento del figlio minore , anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, la somma Per_1 mensile pari ad € 1.650,00 per dodici mensilità annue, con decorrenza dalla mensilità di novembre 2025 o comunque dall'effettivo rilascio dell'ex casa coniugale da parte della signora e ciò CP_1 sino all'indipendenza economica del figlio. Tale somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione dicembre 2026). Il padre pagherà inoltre il 50% delle spese straordinarie per il figlio secondo quanto stabilito nelle
“Linee guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla corte di Appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi: spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal SSN;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal SSN. Spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche, c) trattamenti sanitari non erogati dal SSN ovvero previsti dal SSN ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici. Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) spese di custodia (baby sitter). Le parti danno atto e concordano di continuare a usufruire
Pagina 2 di 3 dell'attuale baby sitter per;
spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) Per_1 corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ricreative e ludiche (pittura, teatro, boy-scout); e) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
f) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo dieci giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro trenta giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i quindici giorni successivi alla richiesta.
-COMPENSARE integralmente tra le parti le spese di lite”.
Comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 09.06.2025
DIRITTO Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Ritiene, altresì, il Collegio che, atteso il contenuto degli accordi raggiunti relativi alla prole, appare manifestamente superfluo l'ascolto della stessa (art. 337octies c.c.). Ritiene altresì il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese legali, essendo le parti assistite dal medesimo difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui al decreto n. 144/2022 del Tribunale di Milano, emesso il 12.01.2022 e pubblicato il 24.01.2022, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Nulla sulle spese.
Così deciso in Milano, il 25.06.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 06.06.2025
da 1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano C.F.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Simona CLERICI presso il cui studio, sito in Milano, Via Antonello da Messina n. 5, ha eletto domicilio e
2) Controparte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana C.F.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Simona CLERICI presso il cui studio, sito in Milano, Via Antonello da Messina n. 5, ha eletto domicilio con i seguenti figli:
, nato a [...] il [...] Persona_1
FATTO
Pagina 1 di 3 Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 06.06.2025, le parti sopra indicate hanno congiuntamente chiesto la modifica delle condizioni del decreto n. 144/2022 del Tribunale di Milano, emesso il 12.01.2022 e pubblicato il 24.01.2022, di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e del mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio, dando atto della decisione della madre di acquistare un immobile sito in Milano in cui trasferirsi unitamente al figlio minore. Le parti, in particolare, hanno congiuntamente chiesto di recepire in provvedimento le condizioni congiunte come di seguito riportate:
“1) revocare l''assegnazione alla signora della ex casa coniugale sita in Milano, Controparte_1
Viale Legioni Romane n. 4, di proprietà esclusiva del signor per intervenuta Parte_1 rinuncia all'assegnazione da parte della stessa. La signora rilascerà tale immobile, CP_1 asportando i propri beni ed effetti personali, e si trasferirà a vivere con il figlio minore nel Per_1 nuovo immobile, entro e non oltre il 30 ottobre 2025. 2) Il signor verserà alla signora , a titolo di contributo al Parte_1 Controparte_1 mantenimento del figlio minore , anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, la somma Per_1 mensile pari ad € 1.650,00 per dodici mensilità annue, con decorrenza dalla mensilità di novembre 2025 o comunque dall'effettivo rilascio dell'ex casa coniugale da parte della signora e ciò CP_1 sino all'indipendenza economica del figlio. Tale somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione dicembre 2026). Il padre pagherà inoltre il 50% delle spese straordinarie per il figlio secondo quanto stabilito nelle
“Linee guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla corte di Appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi: spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal SSN;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal SSN. Spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche, c) trattamenti sanitari non erogati dal SSN ovvero previsti dal SSN ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici. Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) spese di custodia (baby sitter). Le parti danno atto e concordano di continuare a usufruire
Pagina 2 di 3 dell'attuale baby sitter per;
spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) Per_1 corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ricreative e ludiche (pittura, teatro, boy-scout); e) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
f) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo dieci giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro trenta giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i quindici giorni successivi alla richiesta.
-COMPENSARE integralmente tra le parti le spese di lite”.
Comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 09.06.2025
DIRITTO Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Ritiene, altresì, il Collegio che, atteso il contenuto degli accordi raggiunti relativi alla prole, appare manifestamente superfluo l'ascolto della stessa (art. 337octies c.c.). Ritiene altresì il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese legali, essendo le parti assistite dal medesimo difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui al decreto n. 144/2022 del Tribunale di Milano, emesso il 12.01.2022 e pubblicato il 24.01.2022, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Nulla sulle spese.
Così deciso in Milano, il 25.06.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
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