Ordinanza cautelare 15 febbraio 2023
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 20/01/2026, n. 1118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1118 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01118/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00239/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 239 del 2023, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Michele Picciani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principe Eugenio 15;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto della domanda di emersione ex art. 103 comma 1 D.L. 34/2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 gennaio 2026 la dott.ssa CE EL SB e nessuno per le parti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 7 dicembre 2022 e depositato in data 6 gennaio 2023, la parte ricorrente ha impugnato il ricevuto decreto di rigetto dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare.
1.1 Il gravato provvedimento si è basato sul fatto che “ dagli approfondimenti effettuati da funzionari di vigilanza dell’Ispettorato del Lavoro è emerso che, sia all’indirizzo dichiarato presso la CCIA di Latina (…) sia presso la seconda sede di TR (…) non è presente alcuna azienda agricola, denominata PI.DA SR nè alcun riferimento al rappresentante legale dell’azienda, determinandone di fatto l’inesistenza ”.
2. In data 26 gennaio 2023, si è costituito in giudizio l’Ufficio Territoriale per il Governo di Roma con atto di stile, successivamente depositando relazione e documenti.
3. Con ordinanza n. -OMISSIS-adottata all’esito della camera di consiglio del 14 febbraio 2023, la Sezione ha respinto l’istanza di misura cautelare.
4. All’udienza del 9 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione sulla base degli atti.
5. Il ricorso è stato affidato ad un unico articolato motivo di diritto: “ Eccesso di potere per carenza dei presupposti legittimanti il provvedimento di diniego. Violazione di legge, art. 3 L. 241/90 – carenza di motivazione. Violazione – falsa applicazione di legge: art. 103 D.L.34/2020 ”.
Il ricorrente avrebbe posseduto tutti i requisiti oggettivi e soggettivi per accedere alla sanatoria e la domanda sarebbe stata rigettata per causa imputabile unicamente al datore di lavoro. Lo Sportello si sarebbe limitato a richiamare il parere negativo espresso dall’Ispettorato del lavoro ma tale parere non sarebbe vincolante. Lo Sportello avrebbe dovuto consentire la regolarizzazione del ricorrente.
6. Nella relazione agli atti di causa, l’Amministrazione ha dedotto che il rappresentante legale della società denominata PI.DA. s.r.l., nella domanda di emersione dal lavoro irregolare, ha asseritamente dichiarato che l’azienda ha occupato irregolarmente alle proprie dipendenze il cittadino straniero beneficiario della domanda di emersione a far data dal 20 dicembre 2019, con mansioni di “ Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni ortive in serra, di ortive protette o di orti stabili ”, ed ai fini della medesima procedura ha presentato ulteriori n. 72 istanze in favore di altrettanti lavoratori stranieri, nonché n. 10 istanze per lavoratori stagionali extracomunitari residenti all’estero.
L’Ispettorato del Lavoro ha rilevato una serie di motivi ostativi all’accoglimento della domanda consistenti, in particolare, nel fatto che, dagli accertamenti esperiti, è risultato che il datore di lavoro non possiede il reddito imponibile richiesto per l’assunzione del lavoratore (art. 9, comma 1, del Decreto Ministero dell’Interno del 27 maggio 2020) e che il contratto a tempo parziale non è previsto dalla circolare del Ministero dell’Interno del 30 maggio 2020.
Oltre a quanto sopra, è emerso che, sia all'indirizzo dichiarato presso la CCIA di Latina che all’indirizzo dichiarato presso la seconda sede di TR, non è presente alcuna azienda agricola denominata società “PI.DA. SR”, né alcun riferimento al rappresentate legale dall’Azienda medesima.
Sia il datore di lavoro che il lavoratore hanno ricevuto le comunicazioni dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza e non hanno presentato osservazioni e/o documenti utili a dimostrare l’esistenza dell’azienda de qua .
L’inesistenza della società PI.DA. SR “ determina ictu oculi l’impossibilità oggettiva di occupare irregolarmente lavoratori, ovvero proporre contratti di lavoro a qualunque lavoratore ”.
Parte ricorrente non ha allegato alcun documento utile al fine di dimostrare l’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa dichiarata nella domanda di emersione.
Presso la Camera di Commercio e presso l’Agenzia delle Entrate non sono stati rinvenuti né il deposito dei bilanci di esercizio, né i documenti fiscali conseguenti all’esercizio dell’attività d’impresa.
Dai sopralluoghi svolti dagli ispettori di vigilanza non è emersa alcuna traccia dell’attività agricola presso i luoghi di lavoro dichiarati dalla società.
7. Come sopra sintetizzate le posizioni delle parti processuali, il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dall’orientamento negativo già espresso dalla Sezione nell’ordinanza cautelare di rigetto, peraltro non appellata.
E’ da ritenersi, infatti, dirimente, che l’azienda denominata “PI.DA. SR” sia risultata inesistente all’esito degli approfondimenti effettuati dall’Ispettorato del Lavoro, in quanto non presente né all'indirizzo dichiarato presso la CCIA di Latina, né presso la seconda sede di TR.
Oltre a ciò, i controlli presso la Camera di Commercio e l’Agenzia delle Entrate hanno fatto emergere la mancata presentazione dei bilanci di esercizio e dei documenti fiscali conseguenti all’esercizio dell’attività d’impresa.
La rilevata inesistenza dell’impresa datrice di lavoro non è stata, peraltro, specificamente contestata dal ricorrente né in sede procedimentale, né in sede giudiziale.
Alla luce di tutto quanto sopra, il provvedimento gravato non risulta inficiato dai vizi prospettati nel ricorso e il rigetto impugnato è da ritenersi congruamente motivato e adottato nel pieno rispetto dell’articolo 103 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
8. Conclusivamente, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
9. La peculiarità della vicenda e la natura degli interessi coinvolti giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità e ogni altro dato idoneo a identificare parte ricorrente e i soggetti terzi, ivi comprese le società.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026, tenutasi da remoto, con l'intervento dei magistrati:
TI AR, Presidente
Massimiliano Scalise, Primo Referendario
CE EL SB, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE EL SB | TI AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.