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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 20/10/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del G.O.T., dott.ssa
EL Abagnara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1309/2020 R.G. avente ad oggetto: opposizione
a decreto ingiuntivo – nullità fideiussione omnibus
PROMOSSA DA
(CF: ), in proprio e quale Parte_1 C.F._1 titolare della ditta Le Cime di TI VI (p.iva: ) e P.IVA_1
nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Assunta C.F._2
TI ed elettivamente domiciliati come in atti
opponenti
CONTRO
, già Controparte_1 [...]
, Controparte_2 in persona del legale rapp.te p.t., (C. F.: ), rappresentata e P.IVA_2 difesa dagli avv.ti Dario M. Tepedino e Enrica M. Tepedino ed elettivamente domiciliata come in atti
opposta
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato gli opponenti proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 331/2020 reso in data 3 settembre
Pag. 1 2020 dal Tribunale di Lagonegro con il quale veniva ingiunto loro di pagare, nelle rispettive qualità di debitori principale e garante, in favore di la somma di €.16.197,34 oltre interessi, oneri Controparte_3
e spese in virtù di rapporti bancari.
A sostegno dell'opposizione eccepivano l'insussistenza del credito, deducendo: 1) quanto, alla fideiussione, la nullità del contratto per violazione della disciplina antistrust, stante la riproduzione dello schema
ABI dichiarato illegittimo;
2) la illegittima applicazione di interessi in assenza della pari reciprocità; 3) l'applicazione di costi e spese non contrattualizzati;
4) la indeterminazione delle condizioni contrattuali applicate.
Alla luce di tanto, rassegnavano le seguenti conclusioni:
“- PREVIO ACCERTAMENTO E DICHIARAZIONE, per i motivi esposti in narrativa, della nullità della “fideiussione” rilasciata dalla signora
per il contratto per cui è causa, per contrarietà a Parte_2 norme imperative, e conseguente DICHIARAZIONE di carenza di legittimazione passiva del fideiussore, NEL MERITO: - PREVIO
ACCERTAMENTO E DICHIARAZIONE, per i motivi esposti in narrativa, che nel contratto di credito per cui è causa, a) vi è violazione di norme imperative in merito alla di imputazione dei costi del credi to,
b) vi è violazione di norme imperative per carenza di contrattualizzazione e/o indeter minatezza e/o indeterminabilità di costi del credito addebitati [commissioni, spese ed oneri diversi] e contabilizzati. Da ciò conseguendo la necessità di - DICHIARARE
l'inconsistenza, e, quindi, la incertezza, illiquidità ed inesigibilità della pretesa ingiunta. E, per l'effetto, di - DICHIARARE non dovuti tutti i costi del credito, così come indicati, contabilizzati e ri scossi dalla ingiungente sull'intero rapporto di apertura di credito. E comunque: =
ACCOGLIERE la spiegata opposizione, e, per l'effetto, = DICHIARARE la nullità dell'opposto Decreto Ingiuntivo per i motivi esposti in narrati
Pag. 2 va. Il tutto, sempre e comunque, con VITTORIA DI SPESE E
COMPETENZE del giudizio in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'opposta che, in via preliminare, eccepiva l'incompetenza per materia dell'adito Tribunale di Lagonegro
a conoscere della domanda di nullità delle clausole riproducenti lo schema negoziale predisposto nell'ottobre 2002 dell'ABI, vertendosi di materia per cui è competente la Sezione Specializzata del Tribunale delle
Imprese e, nel merito, contestava tutti i motivi di opposizione e ne chiedeva il rigetto.
Nel corso del giudizio, veniva concessa la provvisoria esecuzione e disposto per l'avvio del procedimento di mediazione obbligatoria.
Successivamente alla concessione dei termini di cui all'art. 183, c. 6,
c.p.c., anche in seguito al deposito delle memorie, la causa veniva ritenuta matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria.
In seguito ad alcuni rinvii, sulle conclusioni delle parti come in atti e che si abbiano per integralmente riportate e trascritte, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c..
In via preliminare va esaminata l'eccezione di incompetenza avanzata da parte opposta. Al riguardo occorre osservare che la stessa risulta non fondata. Infatti, se è vero che il giudizio che decide circa la nullità delle clausole di un contratto di fideiussione "omnibus" contrarie al diritto antitrust, in specie perché riproduttive dello schema contrattuale Abi contrastanti con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge 287/1990, è di competenza del tribunale specializzato delle imprese, in quanto l'accertamento della nullità di tali clausole comporta quello della contrarietà alla normativa antitrust dell'intesa, è pur vero che nel caso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui venga proposta eccezione riconvenzionale con cui si chiede l'accertamento della nullità
Pag. 3 delle clausole per i medesimi presupposti descritti, è di competenza del giudice che ha emesso il monitorio. In questo caso il giudice ordinario conosce delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale (ex multis,
Tribunale Bari, Sez. IV, Sentenza, 26/04/2024, n. 2026; Tribunale
Napoli, Sez. II, 09/02/2023; Tribunale di Cagliari, 18/01/2023).
Sempre in via preliminare, va esaminata la procedibilità della domanda originata dal monitorio, tanto in relazione all'avvio del procedimento di mediazione obbligatoria come da ordinanza del 26 aprile 2021.
In particolare, risulta agli atti che l'avvio del procedimento e anche la conclusione dello stesso, datati rispettivamente 10 maggio 2021 e 12 ottobre 2021, sono intervenuti entro l'udienza del 15 novembre 2021, fissata dal giudice per la verifica, esclusivamente per la parte TI.
Rispetto a detto procedimento non si rinvengono situazioni atte ad inficiarne la rituale celebrazione, tanto è vero che dal verbale di mediazione, diversamente da quanto sostenuto da parte opponente, risulta che la parte istante è “rappresentata dal Dott. , CP_4 nato a Potenza il [...], in [...] procura notarile”.
All'udienza del 15 novembre 2021, parte opponente eccepiva, invece, “il mancato esperimento del procedimento di mediazione nei confronti di
” e parte opposta provvedeva, poi, al deposito, per Parte_2
l'udienza del 2 maggio 2022, del verbale di mediazione con esito negativo rispetto a Detto verbale, datato 22 aprile Parte_2
2022, reca il numero di RGM dell'Organismo di mediazione 1934-2022, elemento dal quale si ricava come il procedimento di mediazione in questione sia stato avviato nell'anno 2022 e, quindi, successivamente all'udienza del 15 novembre 2021 fissata dal giudice per la verifica degli esiti.
Ne deriva che l'avvio del procedimento di mediazione obbligatoria nei confronti di risulta tardivo e comporta la Parte_2
Pag. 4 improcedibilità della domanda avanzata nei suoi confronti con il procedimento monitorio.
Infatti, la giurisprudenza di legittimità sottolinea che il decorso del termine di 15 giorni non rende, di per sé, la domanda improcedibile. Ciò che rileva è l'utile esperimento della procedura di mediazione entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, ove per “utile esperimento”
s'intende il primo incontro delle parti innanzi al mediatore, conclusosi senza l'accordo. Per contro, non rileva l'osservanza del termine di quindici giorni assegnato dal giudice delegante nell'ordinanza che dispone la mediazione. In conclusione, la domanda giudiziale è dichiarata improcedibile solo se, all'udienza di verifica fissata dopo la scadenza del termine di durata della mediazione, il procedimento non è stato iniziato o non si è concluso per una colpevole inerzia iniziale della parte, che ha ritardato la presentazione dell'istanza (ex multis, Cass., 14 dicembre 2021 n. 40035).
L'improcedibilità della domanda come sopra evidenziata, comporta l'assorbimento dell'esame di ogni motivo di merito relativo alla posizione di e la necessaria revoca del decreto Parte_2 ingiuntivo opposto nei confronti della stessa.
Quanto al merito relativo all'opponente TI, in via preliminare occorre osservare che è orientamento consolidato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per la emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa (ex plurimis,
Cass. 24/6/04, n. 11762).
Pag. 5 Inoltre, trattandosi di un ordinario giudizio di cognizione nel quale parte opposta è da considerarsi a tutti gli effetti attore, è bene evidenziare che deve essere l'attore a dare la prova dell'esistenza del credito reclamato.
Orbene, risulta in capo all'opposta l'onere di provare la sussistenza del credito come richiesto col monitorio e tanto a partire dalla sussistenza di un valido vincolo contrattuale o titolo (ex multis, Cass., 4.12.1997, n.
12311; Cass., 14.4.1999, n. 3671; Cass., 25.5.1999, n. 5055).
Orbene, nel caso di specie, incomberà sul debitore ingiunto l'onere relativo all'allegazione e dimostrazione degli eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi, idonei a paralizzare la pretesa del creditore.
Pertanto, trovano applicazione i noti criteri in tema di onere della prova elaborati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la nota sentenza n.
13533 del 2001. Ancora, sul debitore convenuto graverà l'onere di prendere posizione in maniera puntuale e specifica, non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti che sono posti dall'attore a fondamento della domanda e di allegare in maniera altrettanto puntuale i fatti che integrino eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio (art. 167
c.p.c.).
Orbene, rispetto alla pretesa creditoria della e alle eccezioni CP_1 sollevate dall'opponente, occorre sottolineare che a fondamento della domanda avanzata con il monitorio, l'istituto di credito ha prodotto cospicua documentazione dalla quale emerge il rapporto contrattuale tra le parti, peraltro non contestato dall'opponente e, in particolare, ha offerto, già dalla fase monitoria, la seguente documentazione, allegata anche al presente giudizio: contratto di conto corrente ordinario
n.555254 del 28.12.2017; contratto di apertura di credito del
29.12.2017; fideiussione omnibus del 29.12.2017 a firma
[...]
; raccomandate di recesso;
certificazione ex at 50 tulb.; gli Parte_2 estratti conto capitale e scalare relativi al conto corrente n.
000000555254 dalla origine alla data di estinzione per passaggio a
Pag. 6 sofferenza intestato a LE CIME DI IANNOTTI LUDOVICO;
fideiussione omnibus fino alla concorrenza dell'importo di €.27.000,00
(ventisettemila/00) sottoscritta dalla signora in Parte_2 data 29.12.2017.
Tali documenti, debitamente sottoscritti e non disconosciuti, dimostrano l'esistenza dei rapporti contrattuali intercorsi con la Banca opposta dal debitore principale e il contenuto delle clausole negoziali sottoscritte, nonché l'ammontare del credito oggetto della richiesta monitoria.
L'opponente ha tuttavia contestato l'ammontare del credito eccependo la violazione di norme imperative sulla periodicità di imputazione dei costi del credito, la violazione di norme imperative anche per non intervenuta contrattualizzazione di costi del credito contabilizzati ed addebitati, la mancata allegazione “del documento di sintesi, sottoscritto dal cliente, riferente le altre condizioni economiche non contrattualizzate;
con la conseguenza che le stesse vanno a risultare affette di nullità”.
Al riguardo occorre osservare innanzitutto che le contestazioni sono generiche in quanto prive di riferimenti alle specifiche condizioni contrattuali e non risultano supportate da idonea prova neanche presuntiva. In particolare, il debitore che contesta l'applicazione di tassi usurari, l'applicazione di interessi anatocistici, l'illegittimità delle commissioni di massimo scoperto deve dedurlo in modo specifico mediante dettagliata allegazione. Invero, non è sufficiente una contestazione generica priva di indicazioni sui tassi applicati, sui limiti superati e sulle somme asseritamente addebitate in esubero (ex multis.
Cass., SS.UU. n. 19597/2020; Trib. Teramo, 19/2/2025, n. 201; Trib.
Milano, 20/11/2024, n.10117; Trib. Roma, 6/3/2018, n.4833). Inoltre, come già specificato con l'ordinanza del 26 aprile 2021, risulta contrattualmente prevista l'applicazione della pari periodicità degli interessi (art. 4), così come risultano sufficientemente indicate le condizioni contrattuali espressamente approvate per iscritto.
Pag. 7 Né può assurgere a prova di un presunto comportamento illegittimo dell'istituto di credito una perizia di parte. Quest'ultima non assume valenza probatoria in merito ai fatti posti a fondamento della propria domanda, costituendo una mera difesa di carattere tecnico. Questo giudice, infatti, aderisce al principio già enunciato dal Tribunale secondo cui “La perizia di parte non è una fonte di prova, in quanto non solo essa
è formata al di fuori del giudizio, ma la sua precostituzione non trova disciplina nell'ordinamento; pertanto, anche quando sia giurata, la perizia stragiudiziale rientra pur sempre nel novero delle attività difensive della parte, in questo caso, di carattere tecnico, con la conseguenza che alla stessa deve essere riconosciuto il valore di mero indizio, il cui esame e valutazione è rimesso al prudente apprezzamento del giudice, il quale non è, tuttavia, affatto obbligato a tenerne conto”
(Tribunale di Lagonegro sentenza n. 190 del 20.06.2018) e, ancora, al fatto che “La perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto” (ex multis, Cass., n. 5667 del 04.03.2025).
Alla genericità ed al difetto di prova soprarichiamati non può supplire la richiesta di CTU che, come noto, e come sostenuto dalla giurisprudenza maggioritaria sul punto (ex multis, Trib. Roma sent. n. 4208 dell'1.03.2016; Trib. Roma sent. n. 20123 del 7.10.2015), non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume;
pertanto, la richiesta di CTU deve essere negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
Pag. 8 Sul punto anche la suprema Corte è intervenuta affermando che “la consulenza tecnica d'ufficio (c.t.u.) non costituisce un mezzo di prova in senso proprio, ma uno strumento istruttorio al quale può farsi ricorso per una migliore valutazione di elementi acquisiti o per la soluzione di questioni che richiedano il possesso di particolari cognizioni tecniche: essa non può quindi essere utilizzata per esonerare le parti dalla prova dei fatti posti a fondamento delle rispettive domande o eccezioni, ed è legittimamente negata qualora la parte, attraverso la relativa istanza, intenda supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o deduzioni istruttorie, ovvero sollecitare una indagine esplorativa per la ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. A tale principio fa eccezione soltanto l'ipotesi in cui la c.t.u. abbia carattere c.d. percipiente, ovverosia abbia ad oggetto elementi ritualmente allegati dalle parti, ma che soltanto un tecnico sia in grado di accertare, per mezzo delle conoscenze tecniche e degli strumenti di cui dispone. Non è tuttavia riconducibile alla predetta fattispecie la consulenza volta ad accertare se, nell'ambito di un rapporto di conto corrente bancario, gli interessi sugli importi di volta in volta risultanti a debito del cliente siano stati calcolati ad un tasso superiore a quello soglia previsto dalla legge n. 108 del 1996, ovvero siano stati oggetto di capitalizzazione, dal momento che tale verifica, pur richiedendo il possesso di cognizioni di matematica finanziaria e tecnica bancaria, presuppone che sia stata già offerta la dimostrazione, non avente carattere tecnico, dei movimenti effettuati sul conto corrente, mediante la produzione delle relative schede o degli estratti conto periodici o di altri documenti idonei a fornire la prova”
(Cass. n. 14521/2017).
In definitiva, le carenze di allegazione sopra indicate precludono, la possibilità di vagliare la fondatezza delle doglianze di parte opponete.
Alla luce dunque delle suddette osservazioni, in mancanza di prova,
l'opposizione va rigettata.
Pag. 9 Quanto alle spese di lite le stesse seguono la soccombenza tra parte opposta e e tra TI VI e parte opposta. Parte_2
Le stesse, per entrambe le posizioni, vengono liquidate, ex D.M. 55/2014
e ss.mm.ii, secondo il valore del giudizio e tenuto conto dell'attività effettivamente svolta con esclusione della fase istruttoria, con riduzione del 50% tenuto conto della non complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.t., dott.ssa EL Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 1309/2020, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- dichiara l'improcedibilità della domanda nei confronti di
[...]
e per l'effetto revoca nei suoi confronti il decreto ingiuntivo Parte_2
n. 331/2020 reso in data 3 settembre 2020 dal Tribunale di Lagonegro con il quale le veniva ingiunto di pagare, in favore di
[...]
, oggi la CP_3 Controparte_1 somma di €.16.197,34, dichiarandolo nei suoi confronti nullo e privo di effetti;
- rigetta l'opposizione proposta da , in proprio e quale Parte_1 titolare della ditta Le Cime di TI VI, e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 331/2020 reso in data 3 settembre 2020 dal
Tribunale di Lagonegro con il quale gli veniva ingiunto di pagare, in favore di , oggi Controparte_3 Controparte_1
la somma di €.16.197,34, dichiarandolo definitivamente
[...] esecutivo;
- condanna la già Controparte_1 [...]
Controparte_2 Controparte_2 [...]
in persona del legale rapp.te p.t., a pagare in favore di CP_2 le spese di lite, che si liquidano in €.118,50 per Parte_2 esborsi e, già dimidiate, in €.1.698,50 oltre spese generali 15%, CNPA e
Pag. 10 IVA come per legge se dovute, per compensi professionali ex D.M.
55/2014 e ss.mm.ii.. con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv.
Assunta TI dichiaratasi antistataria;
- condanna , in proprio e quale titolare della ditta Le Parte_1
Cime di TI VI, a pagare in favore di
[...]
già Controparte_1 [...]
, in persona del Controparte_2 legale rapp.te p.t., le spese di lite, che, già dimidiate, si liquidano in
€.1.698,50 oltre spese generali 15%, CNPA e IVA come per legge se dovute, per compensi professionali ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii..
Così deciso in Lagonegro il 20 ottobre 2025
Il g.o.t.
dott.ssa EL Abagnara
Pag. 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del G.O.T., dott.ssa
EL Abagnara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1309/2020 R.G. avente ad oggetto: opposizione
a decreto ingiuntivo – nullità fideiussione omnibus
PROMOSSA DA
(CF: ), in proprio e quale Parte_1 C.F._1 titolare della ditta Le Cime di TI VI (p.iva: ) e P.IVA_1
nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Assunta C.F._2
TI ed elettivamente domiciliati come in atti
opponenti
CONTRO
, già Controparte_1 [...]
, Controparte_2 in persona del legale rapp.te p.t., (C. F.: ), rappresentata e P.IVA_2 difesa dagli avv.ti Dario M. Tepedino e Enrica M. Tepedino ed elettivamente domiciliata come in atti
opposta
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato gli opponenti proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 331/2020 reso in data 3 settembre
Pag. 1 2020 dal Tribunale di Lagonegro con il quale veniva ingiunto loro di pagare, nelle rispettive qualità di debitori principale e garante, in favore di la somma di €.16.197,34 oltre interessi, oneri Controparte_3
e spese in virtù di rapporti bancari.
A sostegno dell'opposizione eccepivano l'insussistenza del credito, deducendo: 1) quanto, alla fideiussione, la nullità del contratto per violazione della disciplina antistrust, stante la riproduzione dello schema
ABI dichiarato illegittimo;
2) la illegittima applicazione di interessi in assenza della pari reciprocità; 3) l'applicazione di costi e spese non contrattualizzati;
4) la indeterminazione delle condizioni contrattuali applicate.
Alla luce di tanto, rassegnavano le seguenti conclusioni:
“- PREVIO ACCERTAMENTO E DICHIARAZIONE, per i motivi esposti in narrativa, della nullità della “fideiussione” rilasciata dalla signora
per il contratto per cui è causa, per contrarietà a Parte_2 norme imperative, e conseguente DICHIARAZIONE di carenza di legittimazione passiva del fideiussore, NEL MERITO: - PREVIO
ACCERTAMENTO E DICHIARAZIONE, per i motivi esposti in narrativa, che nel contratto di credito per cui è causa, a) vi è violazione di norme imperative in merito alla di imputazione dei costi del credi to,
b) vi è violazione di norme imperative per carenza di contrattualizzazione e/o indeter minatezza e/o indeterminabilità di costi del credito addebitati [commissioni, spese ed oneri diversi] e contabilizzati. Da ciò conseguendo la necessità di - DICHIARARE
l'inconsistenza, e, quindi, la incertezza, illiquidità ed inesigibilità della pretesa ingiunta. E, per l'effetto, di - DICHIARARE non dovuti tutti i costi del credito, così come indicati, contabilizzati e ri scossi dalla ingiungente sull'intero rapporto di apertura di credito. E comunque: =
ACCOGLIERE la spiegata opposizione, e, per l'effetto, = DICHIARARE la nullità dell'opposto Decreto Ingiuntivo per i motivi esposti in narrati
Pag. 2 va. Il tutto, sempre e comunque, con VITTORIA DI SPESE E
COMPETENZE del giudizio in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'opposta che, in via preliminare, eccepiva l'incompetenza per materia dell'adito Tribunale di Lagonegro
a conoscere della domanda di nullità delle clausole riproducenti lo schema negoziale predisposto nell'ottobre 2002 dell'ABI, vertendosi di materia per cui è competente la Sezione Specializzata del Tribunale delle
Imprese e, nel merito, contestava tutti i motivi di opposizione e ne chiedeva il rigetto.
Nel corso del giudizio, veniva concessa la provvisoria esecuzione e disposto per l'avvio del procedimento di mediazione obbligatoria.
Successivamente alla concessione dei termini di cui all'art. 183, c. 6,
c.p.c., anche in seguito al deposito delle memorie, la causa veniva ritenuta matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria.
In seguito ad alcuni rinvii, sulle conclusioni delle parti come in atti e che si abbiano per integralmente riportate e trascritte, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c..
In via preliminare va esaminata l'eccezione di incompetenza avanzata da parte opposta. Al riguardo occorre osservare che la stessa risulta non fondata. Infatti, se è vero che il giudizio che decide circa la nullità delle clausole di un contratto di fideiussione "omnibus" contrarie al diritto antitrust, in specie perché riproduttive dello schema contrattuale Abi contrastanti con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge 287/1990, è di competenza del tribunale specializzato delle imprese, in quanto l'accertamento della nullità di tali clausole comporta quello della contrarietà alla normativa antitrust dell'intesa, è pur vero che nel caso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui venga proposta eccezione riconvenzionale con cui si chiede l'accertamento della nullità
Pag. 3 delle clausole per i medesimi presupposti descritti, è di competenza del giudice che ha emesso il monitorio. In questo caso il giudice ordinario conosce delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale (ex multis,
Tribunale Bari, Sez. IV, Sentenza, 26/04/2024, n. 2026; Tribunale
Napoli, Sez. II, 09/02/2023; Tribunale di Cagliari, 18/01/2023).
Sempre in via preliminare, va esaminata la procedibilità della domanda originata dal monitorio, tanto in relazione all'avvio del procedimento di mediazione obbligatoria come da ordinanza del 26 aprile 2021.
In particolare, risulta agli atti che l'avvio del procedimento e anche la conclusione dello stesso, datati rispettivamente 10 maggio 2021 e 12 ottobre 2021, sono intervenuti entro l'udienza del 15 novembre 2021, fissata dal giudice per la verifica, esclusivamente per la parte TI.
Rispetto a detto procedimento non si rinvengono situazioni atte ad inficiarne la rituale celebrazione, tanto è vero che dal verbale di mediazione, diversamente da quanto sostenuto da parte opponente, risulta che la parte istante è “rappresentata dal Dott. , CP_4 nato a Potenza il [...], in [...] procura notarile”.
All'udienza del 15 novembre 2021, parte opponente eccepiva, invece, “il mancato esperimento del procedimento di mediazione nei confronti di
” e parte opposta provvedeva, poi, al deposito, per Parte_2
l'udienza del 2 maggio 2022, del verbale di mediazione con esito negativo rispetto a Detto verbale, datato 22 aprile Parte_2
2022, reca il numero di RGM dell'Organismo di mediazione 1934-2022, elemento dal quale si ricava come il procedimento di mediazione in questione sia stato avviato nell'anno 2022 e, quindi, successivamente all'udienza del 15 novembre 2021 fissata dal giudice per la verifica degli esiti.
Ne deriva che l'avvio del procedimento di mediazione obbligatoria nei confronti di risulta tardivo e comporta la Parte_2
Pag. 4 improcedibilità della domanda avanzata nei suoi confronti con il procedimento monitorio.
Infatti, la giurisprudenza di legittimità sottolinea che il decorso del termine di 15 giorni non rende, di per sé, la domanda improcedibile. Ciò che rileva è l'utile esperimento della procedura di mediazione entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, ove per “utile esperimento”
s'intende il primo incontro delle parti innanzi al mediatore, conclusosi senza l'accordo. Per contro, non rileva l'osservanza del termine di quindici giorni assegnato dal giudice delegante nell'ordinanza che dispone la mediazione. In conclusione, la domanda giudiziale è dichiarata improcedibile solo se, all'udienza di verifica fissata dopo la scadenza del termine di durata della mediazione, il procedimento non è stato iniziato o non si è concluso per una colpevole inerzia iniziale della parte, che ha ritardato la presentazione dell'istanza (ex multis, Cass., 14 dicembre 2021 n. 40035).
L'improcedibilità della domanda come sopra evidenziata, comporta l'assorbimento dell'esame di ogni motivo di merito relativo alla posizione di e la necessaria revoca del decreto Parte_2 ingiuntivo opposto nei confronti della stessa.
Quanto al merito relativo all'opponente TI, in via preliminare occorre osservare che è orientamento consolidato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per la emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa (ex plurimis,
Cass. 24/6/04, n. 11762).
Pag. 5 Inoltre, trattandosi di un ordinario giudizio di cognizione nel quale parte opposta è da considerarsi a tutti gli effetti attore, è bene evidenziare che deve essere l'attore a dare la prova dell'esistenza del credito reclamato.
Orbene, risulta in capo all'opposta l'onere di provare la sussistenza del credito come richiesto col monitorio e tanto a partire dalla sussistenza di un valido vincolo contrattuale o titolo (ex multis, Cass., 4.12.1997, n.
12311; Cass., 14.4.1999, n. 3671; Cass., 25.5.1999, n. 5055).
Orbene, nel caso di specie, incomberà sul debitore ingiunto l'onere relativo all'allegazione e dimostrazione degli eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi, idonei a paralizzare la pretesa del creditore.
Pertanto, trovano applicazione i noti criteri in tema di onere della prova elaborati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la nota sentenza n.
13533 del 2001. Ancora, sul debitore convenuto graverà l'onere di prendere posizione in maniera puntuale e specifica, non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti che sono posti dall'attore a fondamento della domanda e di allegare in maniera altrettanto puntuale i fatti che integrino eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio (art. 167
c.p.c.).
Orbene, rispetto alla pretesa creditoria della e alle eccezioni CP_1 sollevate dall'opponente, occorre sottolineare che a fondamento della domanda avanzata con il monitorio, l'istituto di credito ha prodotto cospicua documentazione dalla quale emerge il rapporto contrattuale tra le parti, peraltro non contestato dall'opponente e, in particolare, ha offerto, già dalla fase monitoria, la seguente documentazione, allegata anche al presente giudizio: contratto di conto corrente ordinario
n.555254 del 28.12.2017; contratto di apertura di credito del
29.12.2017; fideiussione omnibus del 29.12.2017 a firma
[...]
; raccomandate di recesso;
certificazione ex at 50 tulb.; gli Parte_2 estratti conto capitale e scalare relativi al conto corrente n.
000000555254 dalla origine alla data di estinzione per passaggio a
Pag. 6 sofferenza intestato a LE CIME DI IANNOTTI LUDOVICO;
fideiussione omnibus fino alla concorrenza dell'importo di €.27.000,00
(ventisettemila/00) sottoscritta dalla signora in Parte_2 data 29.12.2017.
Tali documenti, debitamente sottoscritti e non disconosciuti, dimostrano l'esistenza dei rapporti contrattuali intercorsi con la Banca opposta dal debitore principale e il contenuto delle clausole negoziali sottoscritte, nonché l'ammontare del credito oggetto della richiesta monitoria.
L'opponente ha tuttavia contestato l'ammontare del credito eccependo la violazione di norme imperative sulla periodicità di imputazione dei costi del credito, la violazione di norme imperative anche per non intervenuta contrattualizzazione di costi del credito contabilizzati ed addebitati, la mancata allegazione “del documento di sintesi, sottoscritto dal cliente, riferente le altre condizioni economiche non contrattualizzate;
con la conseguenza che le stesse vanno a risultare affette di nullità”.
Al riguardo occorre osservare innanzitutto che le contestazioni sono generiche in quanto prive di riferimenti alle specifiche condizioni contrattuali e non risultano supportate da idonea prova neanche presuntiva. In particolare, il debitore che contesta l'applicazione di tassi usurari, l'applicazione di interessi anatocistici, l'illegittimità delle commissioni di massimo scoperto deve dedurlo in modo specifico mediante dettagliata allegazione. Invero, non è sufficiente una contestazione generica priva di indicazioni sui tassi applicati, sui limiti superati e sulle somme asseritamente addebitate in esubero (ex multis.
Cass., SS.UU. n. 19597/2020; Trib. Teramo, 19/2/2025, n. 201; Trib.
Milano, 20/11/2024, n.10117; Trib. Roma, 6/3/2018, n.4833). Inoltre, come già specificato con l'ordinanza del 26 aprile 2021, risulta contrattualmente prevista l'applicazione della pari periodicità degli interessi (art. 4), così come risultano sufficientemente indicate le condizioni contrattuali espressamente approvate per iscritto.
Pag. 7 Né può assurgere a prova di un presunto comportamento illegittimo dell'istituto di credito una perizia di parte. Quest'ultima non assume valenza probatoria in merito ai fatti posti a fondamento della propria domanda, costituendo una mera difesa di carattere tecnico. Questo giudice, infatti, aderisce al principio già enunciato dal Tribunale secondo cui “La perizia di parte non è una fonte di prova, in quanto non solo essa
è formata al di fuori del giudizio, ma la sua precostituzione non trova disciplina nell'ordinamento; pertanto, anche quando sia giurata, la perizia stragiudiziale rientra pur sempre nel novero delle attività difensive della parte, in questo caso, di carattere tecnico, con la conseguenza che alla stessa deve essere riconosciuto il valore di mero indizio, il cui esame e valutazione è rimesso al prudente apprezzamento del giudice, il quale non è, tuttavia, affatto obbligato a tenerne conto”
(Tribunale di Lagonegro sentenza n. 190 del 20.06.2018) e, ancora, al fatto che “La perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto” (ex multis, Cass., n. 5667 del 04.03.2025).
Alla genericità ed al difetto di prova soprarichiamati non può supplire la richiesta di CTU che, come noto, e come sostenuto dalla giurisprudenza maggioritaria sul punto (ex multis, Trib. Roma sent. n. 4208 dell'1.03.2016; Trib. Roma sent. n. 20123 del 7.10.2015), non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume;
pertanto, la richiesta di CTU deve essere negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
Pag. 8 Sul punto anche la suprema Corte è intervenuta affermando che “la consulenza tecnica d'ufficio (c.t.u.) non costituisce un mezzo di prova in senso proprio, ma uno strumento istruttorio al quale può farsi ricorso per una migliore valutazione di elementi acquisiti o per la soluzione di questioni che richiedano il possesso di particolari cognizioni tecniche: essa non può quindi essere utilizzata per esonerare le parti dalla prova dei fatti posti a fondamento delle rispettive domande o eccezioni, ed è legittimamente negata qualora la parte, attraverso la relativa istanza, intenda supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o deduzioni istruttorie, ovvero sollecitare una indagine esplorativa per la ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. A tale principio fa eccezione soltanto l'ipotesi in cui la c.t.u. abbia carattere c.d. percipiente, ovverosia abbia ad oggetto elementi ritualmente allegati dalle parti, ma che soltanto un tecnico sia in grado di accertare, per mezzo delle conoscenze tecniche e degli strumenti di cui dispone. Non è tuttavia riconducibile alla predetta fattispecie la consulenza volta ad accertare se, nell'ambito di un rapporto di conto corrente bancario, gli interessi sugli importi di volta in volta risultanti a debito del cliente siano stati calcolati ad un tasso superiore a quello soglia previsto dalla legge n. 108 del 1996, ovvero siano stati oggetto di capitalizzazione, dal momento che tale verifica, pur richiedendo il possesso di cognizioni di matematica finanziaria e tecnica bancaria, presuppone che sia stata già offerta la dimostrazione, non avente carattere tecnico, dei movimenti effettuati sul conto corrente, mediante la produzione delle relative schede o degli estratti conto periodici o di altri documenti idonei a fornire la prova”
(Cass. n. 14521/2017).
In definitiva, le carenze di allegazione sopra indicate precludono, la possibilità di vagliare la fondatezza delle doglianze di parte opponete.
Alla luce dunque delle suddette osservazioni, in mancanza di prova,
l'opposizione va rigettata.
Pag. 9 Quanto alle spese di lite le stesse seguono la soccombenza tra parte opposta e e tra TI VI e parte opposta. Parte_2
Le stesse, per entrambe le posizioni, vengono liquidate, ex D.M. 55/2014
e ss.mm.ii, secondo il valore del giudizio e tenuto conto dell'attività effettivamente svolta con esclusione della fase istruttoria, con riduzione del 50% tenuto conto della non complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.t., dott.ssa EL Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 1309/2020, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- dichiara l'improcedibilità della domanda nei confronti di
[...]
e per l'effetto revoca nei suoi confronti il decreto ingiuntivo Parte_2
n. 331/2020 reso in data 3 settembre 2020 dal Tribunale di Lagonegro con il quale le veniva ingiunto di pagare, in favore di
[...]
, oggi la CP_3 Controparte_1 somma di €.16.197,34, dichiarandolo nei suoi confronti nullo e privo di effetti;
- rigetta l'opposizione proposta da , in proprio e quale Parte_1 titolare della ditta Le Cime di TI VI, e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 331/2020 reso in data 3 settembre 2020 dal
Tribunale di Lagonegro con il quale gli veniva ingiunto di pagare, in favore di , oggi Controparte_3 Controparte_1
la somma di €.16.197,34, dichiarandolo definitivamente
[...] esecutivo;
- condanna la già Controparte_1 [...]
Controparte_2 Controparte_2 [...]
in persona del legale rapp.te p.t., a pagare in favore di CP_2 le spese di lite, che si liquidano in €.118,50 per Parte_2 esborsi e, già dimidiate, in €.1.698,50 oltre spese generali 15%, CNPA e
Pag. 10 IVA come per legge se dovute, per compensi professionali ex D.M.
55/2014 e ss.mm.ii.. con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv.
Assunta TI dichiaratasi antistataria;
- condanna , in proprio e quale titolare della ditta Le Parte_1
Cime di TI VI, a pagare in favore di
[...]
già Controparte_1 [...]
, in persona del Controparte_2 legale rapp.te p.t., le spese di lite, che, già dimidiate, si liquidano in
€.1.698,50 oltre spese generali 15%, CNPA e IVA come per legge se dovute, per compensi professionali ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii..
Così deciso in Lagonegro il 20 ottobre 2025
Il g.o.t.
dott.ssa EL Abagnara
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