Sentenza 1 dicembre 2004
Massime • 1
È viziata da nullità assoluta la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello eseguita presso lo studio del difensore di fiducia, in assenza di una elezione di domicilio effettuata dall'imputato in tal senso. Ne deriva la nullità di tutti gli atti processuali consecutivi alla invalida costituzione del rapporto processuale, ivi compresa la sentenza conclusiva del giudizio di secondo grado, non rilevando in termini di sanatoria la presenza del detto difensore nel dibattimento, né la formulazione di conclusioni nell'interesse dell'imputato, rimasto contumace.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/12/2004, n. 15229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15229 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 01/12/2004
Dott. PROVIDENTI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI POPOLO Angelo - rel. Consigliere - N. 1824
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 043879/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EL RO, n. il 19/03/1965;
avverso sentenza del 05/06/2003 CORTE APPELLO di CAGLIARI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. DI POPOLO ANGELO;
udito il Procuratore Generale, in persona del S.P.G. Dott. US Febbraro che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Dall'esame degli atti processuali risulta che:
- la sentenza emessa all'esito del giudizio di primo grado (Tribunale di Cagliari del 10 luglio 2001) ha assolto AN SS, AR AR e NC RO dal contestato delitto di lesioni personali in danno di PI US (i primi due imputati per aver agito in stato di legittima difesa ed il terzo per non aver commesso il fatto); ed ha parimenti assolto PI ("per avere agito anch'egli in stato di legittima difesa") dal corrispondente reato di lesioni cagionate, sempre in data 16 dicembre 1994, al AR ed al AN nel corso del violento litigio occasionato dall'iniziativa dello PI di "bloccare il cancello" dell'immobile adibito ad officina meccanica e concesso in locazione al AR;
- hanno proposto appello il AN (che ha richiesto di essere assolto con formula piena di insussistenza del fatto) e, per i soli interessi civili, il AN e lo PI (quest'ultimo per altro condannato in primo grado per l'altro reato contestatogli ai sensi dell'art. 392 C.P.). L'adita Corte di Appello ha ritenuto l'infondatezza ("palese") dell'impugnazione proposta dal AN quale imputato delle lesioni cagionate allo PI (comprovate dalla documentazione medica acquisita e dai riferimenti testimoniali dei "poliziotti intervenuti"); mentre ha riconosciuto la sussistenza della "responsabilità civile dello PI nei confronti del AN e del AR nei confronti dello PI", con conferma delle statuizioni di estraneità ai fatti pronunziate per il NC (e ciò perché, essendo rimasto accertato il fatto di rilevante esercizio arbitrario addebitato allo PI, è ben logicamente comprovato che quest'ultimo potesse "prevedere una reazione del AR", che, "a sua volta, saltando la recinzione, non aveva di certo intenzioni pacifiche verso lo PI": il contesto e le modalità delle condotte descritte rende evidente, secondo la valutazione della sentenza impugnata, che i due imputati predetti "versavano in uno stato incompatibile con l'esimente della legittima difesa", neppure ipotizzabile per la posizione del AN, intervenuto in favore dell'amico AR, non propriamente "soccombente" nella colluttazione, secondo le rilevanti acquisizioni probatorie).
Col proposto ricorso il AN denunzia che la sentenza impugnata è inficiata da:
1 - nullità assoluta derivante da omessa notifica della citazione per l'udienza del 5 giugno 2003, siccome effettuata nel domicilio (mai) eletto presso il difensore e non nella residenza personale;
2 - rilevanti carenze del procedimento motivazionale, che: ha omesso la disamina dalla proposta ricostruzione alternativa dei fatti ("unica logicamente plausibile"); non ha considerato le evidenti contraddizioni dei riferimenti dello PI (calunniosamente preordinati, attraverso le accuse formulate, ad "eliminare" la "qualificata" testimonianza del NC, ispettore di Polizia); ha omesso di valorizzare, come dovuto, la "relazione di servizio" appunto redatta dal NC;
3 - ulteriore vizio logico della motivazione in ordine a: a) valenza dei riscontri peritali acquisiti dal P.M., indebitamente accreditata nonostante le motivate indicazioni del consulente di parte sulla incompatibilità delle lesioni lamentate dallo PI "con un'aggressione"; b) mancata disamina di questioni sollevate sulla inutilizzabilità e la nullità della consulenza disposta dal P.M.;
c) irrilevanza probatoria dei generici riferimenti testimoniali dei "poliziotti intervenuti";
4 - apodittica ed immotivata esclusione della causa di giustificazione per legittima difesa, correlata ad un indimostrato intento aggressivo, comune al AR;
5 - contraddittoria prospettazione della attendibilità della persona offesa PI, nonostante situazioni e profili di "non credibilità" addotti con l'atto di appello;
6 - illegittimità del duplice pregiudizio processuale, comportato, da un lato, dal rigetto della richiesta di assoluzione con la diversa formula indicata e, dall'altro, dall'accoglimento dell'appello della parte civile PI.
Il necessario (e consentito) esame degli atti processuali rende evidente che la prima questione, di nullità assoluta della instaurazione del rapporto processuale nel giudizio di appello, è pienamente fondata. Risulta, infatti, che la relativa citazione è stata notificata, per la posizione del AN e per l'udienza fissata del 5 giugno 2003, nel "domicilio eletto" presso lo studio del difensore di fiducia avv. Massimiliano Ravenna in mancanza di atto processuale dichiarativo della volontà dell'imputato di procedere a tale elezione di domicilio. Conseguentemente la correlativa notificazione è inficiata da nullità assoluta, che inverte tutti gli atti processuali consecutivi alla invalida costituzione del rapporto processuale (e, quindi, la stessa sentenza emessa nel giudizio di secondo grado ed ora impugnata con l'esaminato ricorso per cassazione), non rilevando, in termini di determinatasi sanatoria, la presenza del predetto difensore nel dibattimento, la formulazione di conclusioni nell'interesse dello stesso imputato (rimasto contumace) e la mancata precisazione di correlativa eccezione, ma desumendosi ulteriori riscontri confermativi della evidenziata situazione di nullità assoluta dal contenuto della procura speciale rilasciata in favore del difensore per la proposizione dell'appello (che non include dichiarazione di elezione di domicilio) e dall'iniziativa di ripetizione della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di secondo grado (già precedentemente effettuata presso il predetto inesistente "domicilio eletto" dell'imputato) nel luogo del domicilio personale del AN.
La conseguente pregiudiziale ed immediata pronunzia di annullamento della sentenza impugnata esime dalla delibazione delle altre questioni sollevate con gli ulteriori motivi di ricorso, il cui esame resta riservato al giudice civile competente per valore in grado di appello, in favore del quale deve essere disposto rinvio ai sensi dell'art. 622 C.P.P., posto che il dichiarato annullamento mantiene operativi gli effetti penali della sentenza di primo grado, che ha affermato l'assoluzione del AN dalle lesioni personali cagionate allo PI "per avere agito in stato di legittima difesa".
P.Q.M.
La Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2005