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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 392/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VIRZI' SALVATORE, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 508/2025 depositato il 25/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249011266925000 BOLLO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249011266925000 BOLLO 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 93/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con il ricorso indicato in epigrafe la contribuente ha impugnato l'intimazione di pagamento n.
298.2024.9011266925 di € 2.207,87, notificata il 25/01/2025, con cui è stato intimato il pagamento di
€ 1.078,54 dovuto a titolo di Bollo auto anno 2014 (cartella n. 298.2018.0005611025) e di € 1.129,33 dovuto a titolo di Bollo auto anno 2015 (cartella n. 298.2021.0006488204), oltre interessi, sanzioni e spese di notifica, deducendo: a) La nullità dell'intimazione per difetto di motivazione e per mancata allegazione delle presupposte cartelle di pagamento;
b) Inefficacia dell'atto impugnato in difetto di notifica del presupposte cartelle di pagamento nonché per maturata prescrizione triennale dei crediti.
Ha concluso per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese e compensi difensivi.
2.- In data 22.07.2025 si è costituita in giudizio l'A.d.E.R. che ha puntualmente contestato la tesi del ricorrente ed ha concluso per il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3.- Il ricorso è parzialmente fondato.
3.1.- La notifica della cartella n. 298.2018.0005611025 (Bollo auto anno 2014) è regolare in quanto in data
06.07.2018 è stata consegnata al contribuente.
3.2.- La notifica della cartella n. 298.2021.0006488204 (bollo auto anno 2015) non è, invece, regolare, in quanto dalla relata di notifica in atti si evince che l'agente non ha potuto procedere alla notifica per insufficienza dell'indirizzo, che non ha permesso al notificante di individuare l'abitazione del contribuente.
3.3.- In data 20.02.2023 è stata tentata la notifica dell'intimazione di pagamento 298.2022.9004819130 che non è anch'essa andata a buon fine, poiché l'agente non ha potuto procedere alla notifica per insufficienza dell'indirizzo, che non ha permesso allo stesso di individuare l'abitazione del contribuente.
3.4.- Sulla base dell'accertamento eseguito sulle notifiche degli atti depositati da A.d.E.R. questa Corte ritiene di poter accogliere parzialmente il ricorso, nella parte in cui non risulta regolarmente notificata la cartella n. 298.2021.0006488204 (bollo auto anno 2015), mentre va respinto per quanto concerne la cartella n. 298.2018.0005611025 (Bollo auto anno 2014).
Quindi, limitatamente alla cartella n. 298.2021.0006488204 (bollo auto anno 2015 per l'importo di euro
1.129,33) il ricorso va accolto ed annullata parzialmente l'intimazione di pagamento impugnata per omessa notifica dell'atto presupposto (la cartella n. 298.2021.0006488204), mentre il ricorso è respinto per la restante parte (ed è quindi legittima l'intimazione di pagamento impugnata n. 298.2018.0005611025, per bollo auto anno 2014, per l'importo di euro 1.078,54).
4.- Quanto al regolamento delle spese di giudizio del grado – ai sensi dell'art. 15, 1° comma, d. l.gs.
31.12.1992, n. 546 e 92, 2° comma, c.p.c. – lo stesso può essere disciplinato secondo il principio della integrale compensazione, stante la reciproca soccombenza delle parti in causa.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Siracusa (sez. 1) pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe lo accoglie in parte come da motivazione.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio del 19.01.2026.
Il Giudice monocratico: dott. Salvatore Virzì
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VIRZI' SALVATORE, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 508/2025 depositato il 25/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249011266925000 BOLLO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249011266925000 BOLLO 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 93/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con il ricorso indicato in epigrafe la contribuente ha impugnato l'intimazione di pagamento n.
298.2024.9011266925 di € 2.207,87, notificata il 25/01/2025, con cui è stato intimato il pagamento di
€ 1.078,54 dovuto a titolo di Bollo auto anno 2014 (cartella n. 298.2018.0005611025) e di € 1.129,33 dovuto a titolo di Bollo auto anno 2015 (cartella n. 298.2021.0006488204), oltre interessi, sanzioni e spese di notifica, deducendo: a) La nullità dell'intimazione per difetto di motivazione e per mancata allegazione delle presupposte cartelle di pagamento;
b) Inefficacia dell'atto impugnato in difetto di notifica del presupposte cartelle di pagamento nonché per maturata prescrizione triennale dei crediti.
Ha concluso per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese e compensi difensivi.
2.- In data 22.07.2025 si è costituita in giudizio l'A.d.E.R. che ha puntualmente contestato la tesi del ricorrente ed ha concluso per il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3.- Il ricorso è parzialmente fondato.
3.1.- La notifica della cartella n. 298.2018.0005611025 (Bollo auto anno 2014) è regolare in quanto in data
06.07.2018 è stata consegnata al contribuente.
3.2.- La notifica della cartella n. 298.2021.0006488204 (bollo auto anno 2015) non è, invece, regolare, in quanto dalla relata di notifica in atti si evince che l'agente non ha potuto procedere alla notifica per insufficienza dell'indirizzo, che non ha permesso al notificante di individuare l'abitazione del contribuente.
3.3.- In data 20.02.2023 è stata tentata la notifica dell'intimazione di pagamento 298.2022.9004819130 che non è anch'essa andata a buon fine, poiché l'agente non ha potuto procedere alla notifica per insufficienza dell'indirizzo, che non ha permesso allo stesso di individuare l'abitazione del contribuente.
3.4.- Sulla base dell'accertamento eseguito sulle notifiche degli atti depositati da A.d.E.R. questa Corte ritiene di poter accogliere parzialmente il ricorso, nella parte in cui non risulta regolarmente notificata la cartella n. 298.2021.0006488204 (bollo auto anno 2015), mentre va respinto per quanto concerne la cartella n. 298.2018.0005611025 (Bollo auto anno 2014).
Quindi, limitatamente alla cartella n. 298.2021.0006488204 (bollo auto anno 2015 per l'importo di euro
1.129,33) il ricorso va accolto ed annullata parzialmente l'intimazione di pagamento impugnata per omessa notifica dell'atto presupposto (la cartella n. 298.2021.0006488204), mentre il ricorso è respinto per la restante parte (ed è quindi legittima l'intimazione di pagamento impugnata n. 298.2018.0005611025, per bollo auto anno 2014, per l'importo di euro 1.078,54).
4.- Quanto al regolamento delle spese di giudizio del grado – ai sensi dell'art. 15, 1° comma, d. l.gs.
31.12.1992, n. 546 e 92, 2° comma, c.p.c. – lo stesso può essere disciplinato secondo il principio della integrale compensazione, stante la reciproca soccombenza delle parti in causa.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Siracusa (sez. 1) pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe lo accoglie in parte come da motivazione.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio del 19.01.2026.
Il Giudice monocratico: dott. Salvatore Virzì