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13 settembre 2016
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16 novembre 2017
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Art. 3. Modifiche all'articolo 11 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 1. All' articolo 11 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, e dall'articolo 12, comma 1, lo Stato, in ragione dell'andamento del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali, concorre al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali, secondo modalita' definite con leggi dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge»; ((1)) b) i commi 2 e 3 sono abrogati.
-------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 11 ottobre - 10 novembre 2017, n. 235 (in G.U. 1ª s.s. 15/11/2017, n. 46), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 3, comma 1, lettera a), della legge 12 agosto 2016, n. 164 (Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243 , in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali)".
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, e dall'articolo 12, comma 1, lo Stato, in ragione dell'andamento del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali, concorre al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali, secondo modalita' definite con leggi dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge»; ((1)) b) i commi 2 e 3 sono abrogati.
-------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 11 ottobre - 10 novembre 2017, n. 235 (in G.U. 1ª s.s. 15/11/2017, n. 46), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 3, comma 1, lettera a), della legge 12 agosto 2016, n. 164 (Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243 , in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali)".
Giurisprudenza • 3
- 1. Corte Cost., sentenza 10/11/2017, n. 235Provvedimento: […] 3.– In via preliminare deve essere precisato il thema decidendum del ricorso promosso dalla Regione ET. Nonostante il ricorso censuri l'intero art. 3 della legge n. 164 del 2016, l'oggetto del giudizio deve essere circoscritto al solo comma 1, lettera a), del suddetto art. 3, in ragione dei motivi posti a fondamento dell'impugnazione (da ultimo, sentenza n. 297 del 2016).Leggi di più...
- ricorso in via principale·
- ammissibilità delle questioni proposte·
- thema decidendum·
- rigetto di eccezione preliminare.·
- sussistenza, alla stregua della sua corretta lettura·
- impugnazione rivolta ad un intero articolo·
- restrizione a una parte di esso in base ai motivi di censura.·
- ricognizione dell'oggetto del giudizio in via principale·
- assorbimento dei restanti profili di censura.·
- violazione della riserva di legge rinforzata posta dall'art. 81, sesto comma, cost.·
- bilancio e contabilità pubblica·
- prospettata lesività della disposizione impugnata·
- sussistenza a seguito della mera pubblicazione della legge ritenuta lesiva·
- illegittimità costituzionale.·
- definizione demandata a futura legge ordinaria