Articolo 3 della Legge 12 agosto 2016, n. 164
Articolo 2Articolo 4
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13 settembre 2016
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16 novembre 2017
Art. 3. Modifiche all'articolo 11 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 1. All' articolo 11 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, e dall'articolo 12, comma 1, lo Stato, in ragione dell'andamento del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali, concorre al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali, secondo modalita' definite con leggi dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge»; ((1)) b) i commi 2 e 3 sono abrogati.

-------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 11 ottobre - 10 novembre 2017, n. 235 (in G.U. 1ª s.s. 15/11/2017, n. 46), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 3, comma 1, lettera a), della legge 12 agosto 2016, n. 164 (Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243 , in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali)".
Entrata in vigore il 16 novembre 2017
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