Articolo 49 della Legge 27 luglio 1967, n. 658
Articolo 48Articolo 50
Versione
1 settembre 1967
Art. 49. Miglioramenti delle pensioni ai superstiti

Le pensioni indirette e di riversibilita' a carico della Gestione marittimi aventi decorrenza anteriore al 1 gennaio 1965 o anche decorrenza posteriore purche' il dante causa sia deceduto prima del mese di dicembre 1964 o, se pensionato, abbia liquidato la pensione con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1965 - nonche' i supplementi indiretti e di riversibilita', costituiti, con la medesima decorrenza, ai sensi dell' articolo 14 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560 , e dell' articolo 9 della legge 25 luglio 1952, n. 915 , sono riliquidati, applicando le disposizioni dell' articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 , per quanto riguarda le aliquote di riversibilita' e i limiti di eta' per i figli, con effetto dal 1 gennaio 1965 o dalla data di assegnazione ai superstiti della pensione.
L'importo delle pensioni e dei supplementi, ricostituiti ai sensi del precedente comma, e' aumentato del 20 per cento e conglobato, purche' liquidato agli stessi beneficiari e per lo stesso evento:
1) con i supplementi indiretti e di riversibilita' liquidati ai sensi, rispettivamente, degli articoli 27 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818 ;
2) con l'importo delle pensioni supplementare e dei supplementi indiretti e di riversibilita' liquidati, rispettivamente, ai sensi degli articoli 5 e 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 :
3) con l'importo degli eventuali altri trattamenti di pensione ai superstiti a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, al netto dell'integrazione al trattamento minimo.
L'importo conglobato delle pensioni e dei supplementi di cui sopra e' integrato al trattamento minimo secondo le norme dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
Le disposizioni del presente articolo si applicano alle pensioni ed ai supplementi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' alle pensioni ai superstiti da liquidare in base alle disposizioni vigenti anteriormente alla data medesima ed ai supplementi indiretti e di riversibilita' da liquidare ai sensi delle disposizioni citate nel primo comma.
L'onere derivante dalla applicazione delle disposizioni di cui sopra e' a carico della Gestione marittimi sino alla data in entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 1 settembre 1967