Art. 2.
Le disposizioni del precedente art. 1 si applicano anche alle opere di interesse comune a piu' proprieta' che siano da eseguire in un comprensorio di bonifica e non rientrino nella competenza dello Stato.
Le disposizioni del precedente art. 1 si applicano anche alle opere di interesse comune a piu' proprieta' che siano da eseguire in un comprensorio di bonifica e non rientrino nella competenza dello Stato.