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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 19/12/2025, n. 3409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3409 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
10/12/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. Dall'avv. PUTORTÌ ANNACHIARA
- opponente – contro
- Controparte_1
- (già rg nr 6246/2023) Controparte_2
- (già rg nr 6249/2023) CP_3
Tutti rapp.ti e dif. dall'Avv. Luca Bosco
- opposti –
OGGETTO: “OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO”
Fatto e diritto
Con ricorsi depositati in data 07/07/2023 e successivamente (poi riuniti ai sensi dell'art 274 cpc e/o dell'art 151 disp att., trattandosi di procedimenti che si trovano nella stessa fase processuale e che risultano connessi anche soltanto per identità di questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente o parzialmente la decisone) l ha Parte_1
proposto opposizione: - Avverso il decreto ingiuntivo n. 428/2023 del 27.05.2023 (rg 3554/2023) notificato il 29/05/2023, con il quale gli era stato intimato di pagare a la somma lorda di euro 5.559,28 oltre rivalutazione Controparte_1
monetaria ed interessi legali dal dì della maturazione del credito e sino all'effettivo soddisfo oltre le spese, deducendo il difetto di una prova certa del credito;
- avverso il decreto ingiuntivo n. 429/2023 del 27.5.2023 (RG. 3557/2023) notificato il 29.5.2023, con il quale gli era stato intimato di pagare a CP_2
la somma lorda di euro 8.766,77 oltre rivalutazione monetaria ed
[...]
interessi legali dal dì della maturazione del credito e sino all'effettivo soddisfo oltre le spese, deducendo il difetto di una prova certa del credito.
- avverso il decreto ingiuntivo n. 430/2023 del 27.5.2023 (RG. 3659/2023) notificato il 29.5.2023, con il quale gli era stato intimato di pagare a CP_3
la somma lorda di euro 7515,15 oltre rivalutazione monetaria ed
[...]
interessi legali dal dì della maturazione del credito e sino all'effettivo soddisfo oltre le spese, deducendo il difetto di una prova certa del credito.
Si costituivano i lavoratori opposti che chiedevano rigettarsi l'opposizione.
La causa, istruita documentalmente, è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle note depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
****
Si precisa che il presente giudizio è soggetto alle regole processuali introdotte con la legge 18 giugno 2009 n° 69, quindi anche alla disciplina relativa alla motivazione per relationem dei provvedimenti giurisdizionali di cui al testo novellato dell'art. 118 disp. att. cpc. (cfr. CASS. LAV. 22 MAGGIO 2012 N° 8053 e CASS. LAV. 11 FEBBRAIO
2011 N° 3367), essendo all'uopo sufficiente (ma anche necessario) un puntuale riferimento al precedente che, anche se non ritrascritto nelle sue parti significative, sia tale da consentire di enucleare, attraverso la sua lettura, il percorso logico-giuridico seguito per pervenire alla decisione (cfr. CASS. LAV. 3 GIUGNO 2016 N° 11508), sicché il dovere costituzionale di motivazione risulta adempiuto "per relationem", per essere detta motivazione espressa in provvedimenti il cui contenuto sia conoscibile (cfr.
CASS. LAV. 3 LUGLIO 2015 N° 13708).
E' stato altresì rimarcato che: «La sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio (nella specie, reso tra le stesse parti), in quanto il riferimento ai "precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att.
c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile;
in tal caso, la motivazione del precedente costituisce parte integrante della decisione, sicché la parte che intenda impugnarla ha l'onere di compiere una precisa analisi anche delle argomentazioni che vi sono inserite mediante l'operazione inclusiva del precedente, alla stregua dei requisiti di specificità propri di ciascun modello di gravame, previo esame preliminare della sovrapponibilità del caso richiamato alla fattispecie in discussione» (sic CASS. SEZ. III, 20 OTTOBRE 2021 N° 29017; conf. CASS. SEZ. V, 31
GENNAIO 2019 N° 2861 e CASS. LAV. 6 SETTEMBRE 2016 N° 17640).
Devono altresì intendersi integralmente richiamati i principî di diritto enucleati dalle SEZIONI UNITE della SUPREMA CORTE nella SENTENZA N° 642 del 16 GENNAIO
2015, sempre in tema di motivazione (con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni, sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - per il quale si rinvia a CASS. SS. UU. 8 MAGGIO 2014 N° 9936 ed a . 28 MAGGIO 2014 N° 12002). Controparte_4
Tanto premesso, opina questo giudice di prestare adesione all'orientamento ermeneutico – radicalmente contrario alle prospettazioni attoree - espresso nella
SENTENZA N° 812/24 (R.G. n° 5845/23), emessa in data 26 marzo 2024 dalla SEZIONE
LAVORO del Tribunale di Taranto, richiamata e depositata da parte opposta, trattandosi di pronunzia emessa in relazione a fattispecie identica e basata su motivazioni assolutamente congrue che, in questa sede, per brevità, devono intendersi integralmente richiamate e trascritte.
Né parte ricorrente ha inteso proporre significative argomentazioni contrarie, non avendo nemmeno allegato la sussistenza di eventuali pronunzie giurisprudenziali di segno opposto.
Anche rispetto alla fattispecie qui in esame, appare dunque possibile concludere che le spiegate opposizioni devono essere rigettate.
Le spese del presente giudizio, liquidate come da infrascritto dispositivo (ai sensi del
D.M. 10 marzo 2014 n° 55, e succ. modif. e integr.), vanno poste a carico di parte ricorrente, sulla base della soccombenza ex art. 91 cpc., non essendo nemmeno necessaria alcuna esplicita richiesta della parte vittoriosa (cfr. CASS. SEZ. III, 19
OTTOBRE 2022 N° 30729).
E' appena il caso di rilevare, inoltre, che, ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, nel caso di integrale rigetto (o integrale accoglimento) il valore della controversia va fissato - in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata - sulla base del criterio del "disputatum", ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio (mentre solo nel caso di accoglimento parziale della domanda il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione, cioè il criterio del "decisum": cfr.
CASS. SS.UU. 11 SETTEMBRE 2007 N° 19014 e succ. conf..).
Inoltre, nell'ipotesi di cause riunite, deve farsi applicazione dell'art. 4, co. 2 del D.M.
10 marzo 2014 n. 55 (REGOLAMENTO RECANTE LA DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI
PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER LA PROFESSIONE FORENSE, AI SENSI
DELL'ARTICOLO 13, COMMA 6, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2012, N. 247), come modificato dal D.M. 8 MARZO 2018, N. 37 e poi dal D.M. 13 AGOSTO 2022 N. 147, il quale prevede espressamente che: “Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino
a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui
l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti”.
Le spese, peraltro, devono essere liquidate in relazione ai rispettivi valori dei singoli giudizi riuniti, dovendosi infatti ritenere che: “Il provvedimento discrezionale di riunione di più cause lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni. Ne consegue che la congiunta trattazione lascia integra la loro identità, tanto che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise, mentre la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione a ciascun giudizio, atteso che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza, non potendo essere coinvolti in quest'ultima soggetti che non sono parti in causa” (sic CASS. SEZ. I, 10 LUGLIO 2014 N° 15860).
E' stato anche rimarcato che: «Ai fini della determinazione del valore della causa per la liquidazione dei diritti di procuratore e degli onorari spettanti al difensore per la rappresentanza e la difesa della parte nel giudizio, il criterio del cumulo delle domande stabilito dall'art. 10 cod. proc. civ. opera nell'ipotesi di domande formulate con lo stesso atto introduttivo del processo contro la medesima persona, ma non nell'ipotesi in cui le domande (nella specie opposizioni a precetto innanzi al giudice di pace), siano proposte separatamente e riunite successivamente per connessione» (sic
CASS. SEZ. III, 30 NOVEMBRE 2005 N° 26089).
Ad ogni modo, la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione
(studio e fase introduttiva) deve essere considerata per ogni causa in relazione all'attività prestata in ciascuna di esse, mentre, per le fasi successive alla riunione
(istruttoria-trattazione-decisione) deve considerarsi un compenso unico (cfr. CASS.
SEZ. I, 28 MAGGIO 2018 N° 13276), prendendo a riferimento – per determinare il compenso base, sul quale operare gli aumenti e/o le diminuzioni del caso – lo scaglione individuato dalla causa avente il maggior valore (cfr. CASS. 4 GENNAIO 2019 N° Pt_2 602, in cui peraltro non si è ritenuto di applicare alcun aumento, alla luce del “modesto impegno sollecitato dai giudizi” riuniti).
D'altra parte, se del caso, deve anche considerarsi il disposto dell'art. 151 disp. att. cpc., alla stregua del quale: «1. La riunione, ai sensi dell'articolo 274 del codice, dei procedimenti relativi a controversie in materia di lavoro e di previdenza e di assistenza
e a controversie dinanzi al giudice di pace, connesse anche soltanto per identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente o parzialmente, la loro decisione, deve essere sempre disposta dal giudice, tranne nelle ipotesi che essa renda troppo gravoso o comunque ritardi eccessivamente il processo. In queste ipotesi la riunione, salvo gravi e motivate ragioni, è, comunque, disposta tra le controversie che si trovano nella stessa fase processuale. Analogamente si provvede nel giudizio di appello. 2. Le competenze e gli onorari saranno ridotti in considerazione dell'unitaria trattazione delle controversie riunite».
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr n. 428/2023 del 27.05.2023
( rg 3554/2023) notificato il 29/05/2023 e condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali (per la parte relativa alla fase di studio e introduttiva), liquidate ex D.M. n° 55/14 e succ. modif. e integr. in complessivi
€ 900,00, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell' Avv. Luca Bosco, dichiaratosi anticipatario.
- rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr n. 429/2023 del 27.5.2023
(RG. 3557/2023) notificato il 29.5.2023 e condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali (per la parte relativa alla fase di studio e introduttiva), liquidate ex D.M. n° 55/14 e succ. modif. e integr. in complessivi
€ 900,00, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell' Avv. Luca Bosco, dichiaratosi anticipatario.. - rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr n. 430/2023 del 27.5.2023
(RG. 3659/2023) notificato il 29.5.2023 e condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali (per la parte relativa alla fase di studio e introduttiva), liquidate ex D.M. n° 55/14 e succ. modif. e integr. in complessivi
€ 900,00, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell' Avv. Luca Bosco, dichiaratosi anticipatario..
- condanna la parte opponente alla rifusione in favore delle parti opposte delle spese e competenze di lite (per la parte relativa alla fase trattazione/decisionale), che liquida in complessivi € 1000.00 a titolo di compenso professionale ex D.M.
n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell' Avv. Luca Bosco, dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 19 dicembre 2025 Il Tribunale – Giudice del Lavoro (dott.ssa Viviana Di Palma)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
10/12/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. Dall'avv. PUTORTÌ ANNACHIARA
- opponente – contro
- Controparte_1
- (già rg nr 6246/2023) Controparte_2
- (già rg nr 6249/2023) CP_3
Tutti rapp.ti e dif. dall'Avv. Luca Bosco
- opposti –
OGGETTO: “OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO”
Fatto e diritto
Con ricorsi depositati in data 07/07/2023 e successivamente (poi riuniti ai sensi dell'art 274 cpc e/o dell'art 151 disp att., trattandosi di procedimenti che si trovano nella stessa fase processuale e che risultano connessi anche soltanto per identità di questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente o parzialmente la decisone) l ha Parte_1
proposto opposizione: - Avverso il decreto ingiuntivo n. 428/2023 del 27.05.2023 (rg 3554/2023) notificato il 29/05/2023, con il quale gli era stato intimato di pagare a la somma lorda di euro 5.559,28 oltre rivalutazione Controparte_1
monetaria ed interessi legali dal dì della maturazione del credito e sino all'effettivo soddisfo oltre le spese, deducendo il difetto di una prova certa del credito;
- avverso il decreto ingiuntivo n. 429/2023 del 27.5.2023 (RG. 3557/2023) notificato il 29.5.2023, con il quale gli era stato intimato di pagare a CP_2
la somma lorda di euro 8.766,77 oltre rivalutazione monetaria ed
[...]
interessi legali dal dì della maturazione del credito e sino all'effettivo soddisfo oltre le spese, deducendo il difetto di una prova certa del credito.
- avverso il decreto ingiuntivo n. 430/2023 del 27.5.2023 (RG. 3659/2023) notificato il 29.5.2023, con il quale gli era stato intimato di pagare a CP_3
la somma lorda di euro 7515,15 oltre rivalutazione monetaria ed
[...]
interessi legali dal dì della maturazione del credito e sino all'effettivo soddisfo oltre le spese, deducendo il difetto di una prova certa del credito.
Si costituivano i lavoratori opposti che chiedevano rigettarsi l'opposizione.
La causa, istruita documentalmente, è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle note depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
****
Si precisa che il presente giudizio è soggetto alle regole processuali introdotte con la legge 18 giugno 2009 n° 69, quindi anche alla disciplina relativa alla motivazione per relationem dei provvedimenti giurisdizionali di cui al testo novellato dell'art. 118 disp. att. cpc. (cfr. CASS. LAV. 22 MAGGIO 2012 N° 8053 e CASS. LAV. 11 FEBBRAIO
2011 N° 3367), essendo all'uopo sufficiente (ma anche necessario) un puntuale riferimento al precedente che, anche se non ritrascritto nelle sue parti significative, sia tale da consentire di enucleare, attraverso la sua lettura, il percorso logico-giuridico seguito per pervenire alla decisione (cfr. CASS. LAV. 3 GIUGNO 2016 N° 11508), sicché il dovere costituzionale di motivazione risulta adempiuto "per relationem", per essere detta motivazione espressa in provvedimenti il cui contenuto sia conoscibile (cfr.
CASS. LAV. 3 LUGLIO 2015 N° 13708).
E' stato altresì rimarcato che: «La sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio (nella specie, reso tra le stesse parti), in quanto il riferimento ai "precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att.
c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile;
in tal caso, la motivazione del precedente costituisce parte integrante della decisione, sicché la parte che intenda impugnarla ha l'onere di compiere una precisa analisi anche delle argomentazioni che vi sono inserite mediante l'operazione inclusiva del precedente, alla stregua dei requisiti di specificità propri di ciascun modello di gravame, previo esame preliminare della sovrapponibilità del caso richiamato alla fattispecie in discussione» (sic CASS. SEZ. III, 20 OTTOBRE 2021 N° 29017; conf. CASS. SEZ. V, 31
GENNAIO 2019 N° 2861 e CASS. LAV. 6 SETTEMBRE 2016 N° 17640).
Devono altresì intendersi integralmente richiamati i principî di diritto enucleati dalle SEZIONI UNITE della SUPREMA CORTE nella SENTENZA N° 642 del 16 GENNAIO
2015, sempre in tema di motivazione (con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni, sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - per il quale si rinvia a CASS. SS. UU. 8 MAGGIO 2014 N° 9936 ed a . 28 MAGGIO 2014 N° 12002). Controparte_4
Tanto premesso, opina questo giudice di prestare adesione all'orientamento ermeneutico – radicalmente contrario alle prospettazioni attoree - espresso nella
SENTENZA N° 812/24 (R.G. n° 5845/23), emessa in data 26 marzo 2024 dalla SEZIONE
LAVORO del Tribunale di Taranto, richiamata e depositata da parte opposta, trattandosi di pronunzia emessa in relazione a fattispecie identica e basata su motivazioni assolutamente congrue che, in questa sede, per brevità, devono intendersi integralmente richiamate e trascritte.
Né parte ricorrente ha inteso proporre significative argomentazioni contrarie, non avendo nemmeno allegato la sussistenza di eventuali pronunzie giurisprudenziali di segno opposto.
Anche rispetto alla fattispecie qui in esame, appare dunque possibile concludere che le spiegate opposizioni devono essere rigettate.
Le spese del presente giudizio, liquidate come da infrascritto dispositivo (ai sensi del
D.M. 10 marzo 2014 n° 55, e succ. modif. e integr.), vanno poste a carico di parte ricorrente, sulla base della soccombenza ex art. 91 cpc., non essendo nemmeno necessaria alcuna esplicita richiesta della parte vittoriosa (cfr. CASS. SEZ. III, 19
OTTOBRE 2022 N° 30729).
E' appena il caso di rilevare, inoltre, che, ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, nel caso di integrale rigetto (o integrale accoglimento) il valore della controversia va fissato - in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata - sulla base del criterio del "disputatum", ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio (mentre solo nel caso di accoglimento parziale della domanda il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione, cioè il criterio del "decisum": cfr.
CASS. SS.UU. 11 SETTEMBRE 2007 N° 19014 e succ. conf..).
Inoltre, nell'ipotesi di cause riunite, deve farsi applicazione dell'art. 4, co. 2 del D.M.
10 marzo 2014 n. 55 (REGOLAMENTO RECANTE LA DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI
PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER LA PROFESSIONE FORENSE, AI SENSI
DELL'ARTICOLO 13, COMMA 6, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2012, N. 247), come modificato dal D.M. 8 MARZO 2018, N. 37 e poi dal D.M. 13 AGOSTO 2022 N. 147, il quale prevede espressamente che: “Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino
a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui
l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti”.
Le spese, peraltro, devono essere liquidate in relazione ai rispettivi valori dei singoli giudizi riuniti, dovendosi infatti ritenere che: “Il provvedimento discrezionale di riunione di più cause lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni. Ne consegue che la congiunta trattazione lascia integra la loro identità, tanto che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise, mentre la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione a ciascun giudizio, atteso che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza, non potendo essere coinvolti in quest'ultima soggetti che non sono parti in causa” (sic CASS. SEZ. I, 10 LUGLIO 2014 N° 15860).
E' stato anche rimarcato che: «Ai fini della determinazione del valore della causa per la liquidazione dei diritti di procuratore e degli onorari spettanti al difensore per la rappresentanza e la difesa della parte nel giudizio, il criterio del cumulo delle domande stabilito dall'art. 10 cod. proc. civ. opera nell'ipotesi di domande formulate con lo stesso atto introduttivo del processo contro la medesima persona, ma non nell'ipotesi in cui le domande (nella specie opposizioni a precetto innanzi al giudice di pace), siano proposte separatamente e riunite successivamente per connessione» (sic
CASS. SEZ. III, 30 NOVEMBRE 2005 N° 26089).
Ad ogni modo, la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione
(studio e fase introduttiva) deve essere considerata per ogni causa in relazione all'attività prestata in ciascuna di esse, mentre, per le fasi successive alla riunione
(istruttoria-trattazione-decisione) deve considerarsi un compenso unico (cfr. CASS.
SEZ. I, 28 MAGGIO 2018 N° 13276), prendendo a riferimento – per determinare il compenso base, sul quale operare gli aumenti e/o le diminuzioni del caso – lo scaglione individuato dalla causa avente il maggior valore (cfr. CASS. 4 GENNAIO 2019 N° Pt_2 602, in cui peraltro non si è ritenuto di applicare alcun aumento, alla luce del “modesto impegno sollecitato dai giudizi” riuniti).
D'altra parte, se del caso, deve anche considerarsi il disposto dell'art. 151 disp. att. cpc., alla stregua del quale: «1. La riunione, ai sensi dell'articolo 274 del codice, dei procedimenti relativi a controversie in materia di lavoro e di previdenza e di assistenza
e a controversie dinanzi al giudice di pace, connesse anche soltanto per identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente o parzialmente, la loro decisione, deve essere sempre disposta dal giudice, tranne nelle ipotesi che essa renda troppo gravoso o comunque ritardi eccessivamente il processo. In queste ipotesi la riunione, salvo gravi e motivate ragioni, è, comunque, disposta tra le controversie che si trovano nella stessa fase processuale. Analogamente si provvede nel giudizio di appello. 2. Le competenze e gli onorari saranno ridotti in considerazione dell'unitaria trattazione delle controversie riunite».
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr n. 428/2023 del 27.05.2023
( rg 3554/2023) notificato il 29/05/2023 e condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali (per la parte relativa alla fase di studio e introduttiva), liquidate ex D.M. n° 55/14 e succ. modif. e integr. in complessivi
€ 900,00, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell' Avv. Luca Bosco, dichiaratosi anticipatario.
- rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr n. 429/2023 del 27.5.2023
(RG. 3557/2023) notificato il 29.5.2023 e condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali (per la parte relativa alla fase di studio e introduttiva), liquidate ex D.M. n° 55/14 e succ. modif. e integr. in complessivi
€ 900,00, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell' Avv. Luca Bosco, dichiaratosi anticipatario.. - rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr n. 430/2023 del 27.5.2023
(RG. 3659/2023) notificato il 29.5.2023 e condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali (per la parte relativa alla fase di studio e introduttiva), liquidate ex D.M. n° 55/14 e succ. modif. e integr. in complessivi
€ 900,00, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell' Avv. Luca Bosco, dichiaratosi anticipatario..
- condanna la parte opponente alla rifusione in favore delle parti opposte delle spese e competenze di lite (per la parte relativa alla fase trattazione/decisionale), che liquida in complessivi € 1000.00 a titolo di compenso professionale ex D.M.
n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell' Avv. Luca Bosco, dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 19 dicembre 2025 Il Tribunale – Giudice del Lavoro (dott.ssa Viviana Di Palma)