Sentenza 7 gennaio 2008
Massime • 1
Non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione colui che ha presentato denuncia per il delitto di frode processuale, trattandosi di fattispecie incriminatrice lesiva dell'interesse della collettività al corretto funzionamento della giustizia, relativamente al quale l'interesse del privato assume un rilievo solo riflesso e mediato, tale da non consentire l'attribuzione della qualità di persona offesa, ma solo quella di persona danneggiata dal reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/01/2008, n. 5009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5009 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2008 |
Testo completo
5009 /08 Udienza camerale del 7.1.08
R.G. n° 3003.07
Sentenza n° 28
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
La Corte suprema di Cassazione
Sezione VI penale
Composta dagli ill.mi sig.ri
Dott. Adolfo Di Virginio Presidente
Consigliere
Bruno Oliva
Antonio Stefano Agrò 66 66
Giacomo Paoloni
' Domenico Carcano
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Sul ricorso proposto da CC AR contro il decreto di archiviazione emesso il 31 ottobre 2006 dal Gip del Tribunale di Avellino.
Letti gli atti e il provvedimento impugnato. Udita la relazione del Cons. Bruno Oliva.
Letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
Ritenuto in fatto e diritto
Con il provvedimento indicato in epigrafe il Gip del Tribunale di Avellino ha disposto de plano l'archiviazione del procedimento a carico di ignoti per il delitto di frode processuale. Ha proposto ricorso per cassazione la denunciante CC AR, lamentando violazione di legge con riferimento alla mancata adozione del contraddittorio camerale.
Il ricorso è inammissibile in quanto affidato a doglianza manifestamente infondata. E' noto che l'opposizione alla richiesta di archiviazione compete esclusivamente alla persona offesa che deve essere identificata nel titolare del bene giuridico immediatamente leso dal reato.
Tale qualità non compete all'attuale ricorrente, atteso che il bene giuridico protetto dal delitto di cui all'art. 374 c.p. è il corretto andamento dell'amministrazione della
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All'inammissibilità del ricorso segue la condanna dell'attuale ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di 1000,00 euro alla cassa delle ammende.
P.Q,M,
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 1000,00 euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 7 gennaio 2008.
Presidente Il Consigliere est.
Anoy Puyal Висно DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 31 GEN 2008
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia
Seve