Sentenza 22 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/03/2003, n. 4222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4222 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 0 4 2 2 2 03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ogg.: Lavoro LA CO R. G. 18263/00 9770 composta dai seguenti Magistrati: Cron. N. Rep. N. -Presidente- Trezza 1.Dott. Vincenzo Ud. 13.12.2002 -Consigliere- Francesco Antonio Maiorano ८८2. -Consigliere- LC3. Antonio Lamorgese 4.55 Alessandro De Renzis -Rel. Consigliere- 5. Filippo Curcuruto -Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA MINISTERO del tesoro, in persona del Ministro pro tem- pore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge Ricorrente
CONTRO
MA IA Intimata per la cassazione della sentenza n. 3000 del Tribunale del Lavoro di Catania del 26.5.2000/40.6.2000 nella causa n. 2271 R. G. 5511 2 1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13.12.2002 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Ennio Atti- lio Sepe, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso, ritualmente depositato e notificato, MA Amato conveniva in giudizio dinanzi al Pretore del Lavoro di Catania il Ministero dell'Interno e il Ministero del Tesoro per sentir ac- certare il proprio stato di invalida civile per ottenere i relativi benefici di legge, riconoscimento rifiutato in via amministrativa. Le parti convenute costituendosi eccepivano il proprio difetto di legittimazione passiva. All'esito dell'istruzione, espletata consulenza tecnica di ufficio, l'adito Pretore, con sentenza del 29.1.1999, disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero del Tesoro, di- chiarava la ricorrente invalida al 100%, ma in grado di deambu- lare e di compiere gli atti quotidiani della vita. Il Tribunale di Catania accoglieva l'appello proposto da parte dell'Amato e per l'effetto, in riforma dell'impugnata decisione, con sentenza depositata il 10.6.2000, rinnovata la consulenza tecnica di ufficio, dichiarava l'appellante invalida in misura pari al 100 % e non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita dal 1°.
1.2000. In particolare il Tribunale condivideva le conclusioni del consu- 3 lente di secondo grado, secondo il quale le patologie riscontrate- incidevano sulla possibilità di gestione autonoma negli atti quoti- diani della vita senza l'aiuto di un accompagnatore. Contro tale sentenza propone ricorso per cassazione il Ministero dell'Interno sulla base di quattro motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione e/o falsa ap- plicazione dell'art. 149 disp. att. C.P.C., in relazione all'art. 360 n. 3 C.P.C., mentre con il secondo motivo deduce vizio motiva- zione su punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 n. 5 C.P.C., Sul punto viene evidenziato che nella fattispecie il requisito sa- nitario è stato riconosciuto per la prima volta a decorrere dal 1°.1.2000, ossia all'esito del giudizio di appello, e ciò in aperta violazione del principio del doppio grado di giudizio ed in viola- zione del principio dell'effetto devolutivo dell'atto di appello, essendosi il Tribunale di Catania pronunciato quale giudice di primo grado (e/o di unico grado) circa la sopravvenienza del re- quisito sanitario. Gli esposti rilievi sono infondati. Questa Corte di recente ha ribadito l'indirizzo, che si ritiene di condividere, nel senso che l'art. 149 disp. att. C.P.C., che impo- ne di valutare anche gli aggravamenti incidenti sul complesso in- validante verificatosi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario, essendo volto a superare le preclusioni che posso- 4 no derivare dal generale principio, in materia previdenziale, della previa domanda amministrativa, e, nell'ordinamento processuale, della pronuncia nei limiti della domanda e quindi dello stesso principio devolutivo, che regola, in via generale, il giudizio di appello, trova applicazione- quale espressione di un principio di economia processuale, nonché in base al canone interpretativo desunto dal precetto costituzionale di razionalità e di uguaglian- za anche nel corso del giudizio di appello (Cass. sentenza n. 4834 del 4 aprile 2002). Da tale impostazione deriva che il giudice possa prendere in con- siderazione, ai fini del riconoscimento della richiesta provviden- za, l'aggravamento della malattia e tutte le altre infermità inci- denti sul complesso invalidante verificatesi nel corso del proce- dimento amministrativo e in quello giudiziario, e quindi anche nel giudizio di secondo grado. Se quest'ultima ipotesi si verifica, come nel caso di specie, la decorrenza del beneficio non coincide con il primo giorno del mese successivo alla domanda, ai sensi dell'art. 3- 4° comma- della legge n. 18 del 1980, ma corrisponde con il momento del sopravvenuto aggravamento (Cass. sentenza n. 10457 del 23.9.1999). Agli esposti principi si è ispirata l'impugnata sentenza, la quale correttamente ha fissato la decorrenza dell'indennità di accompa- gnamento dal gennaio 2000, epoca in cui si sono integrati i re- quisiti sanitari per il riconoscimento della richiesta invalidità. 5 Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione della legge n. 18 del 1980 (art. 1), , in relazione all'art. 360 n. 3 C.P.C., mentre con il quarto motivo deduce vizi di motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 n. 5 C.P.C.. Al riguardo il ricorrente rileva che il Tribunale di Catania, stante l'univocità degli accertamenti svolti in sede amministrativa e successivamente confermati dal consulente tecnico di ufficio di primo grado in ordine ad un quadro patologico ben definito (emiparesi dx per ictus cerebrale, cardiopatia in III Classe NHYA, esiti di diabete mellito con complicazione retinica, esiti di nefroctomia ed altro), avrebbe dovuto motivare in modo circo- stanziato sul sopravvenire di esiti aggravanti interessanti invali- edal dità preesistenti oppure in ordine al sopravvenire (e dicho tipo) di invalidità precedentemente inesistenti. Il ricorrente osserva sotto diverso profilo che il Tribunale non ha valutato ai fini dell'art. 1 della legge n. 18 del 1980 l'esistenza di un danno funzionale, costituito da una situazione di impossibilità, mentre solo in termini generici ha fatto riferimento all'impossibilità di compimento degli atti quotidiani della vita senza l'aiuto di un accompagnatore. Nella fattispecie, ad avviso del ricorrente, il quadro clinico esaminato lasciava deporre per la gravità dello stesso circa la sussistenza di situazioni di "gravi difficoltà" (art. 6 D.Lgs. n. 508 del 1988), mentre del tutto indi- mostrata era da ritenere l'affermazione di "situazione di impos- sibilità". 6 Le esposte censure non hanno pregio e vanno disattese. La parte ricorrente ha mosso critiche del tutto generiche al giu- dizio medico-legale contenuto nell'impugnata decisione, che si è richiamata agli accertamenti compiuti dal consulente tecnico di ufficio, non contrastando tali accertamenti con precisi e puntuali elementi probatori in ordine a carenze o deficienze diagnostiche e limitandosi ad opporre un diverso apprezzamento in ordine alle patologie riscontrate a carico dell'assistita. L'impugnata sentenza ha pertanto fornito adeguata motivazione, richiamandosi all'anzidetta consulenza, da cui emergeva che la non aveva autonomia personale né capacità di compiereAmato gli atti gli att? quotidiani della vita. In questo senso può richiamarsi l'orientamento di questa Corte, secondo cui, ai fini dell'attribuzione dell'indennità di accompa- gnamento, "l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vi- ta" non va intesa in senso restrittivo, dovendo riferirsi a chiun- que, pur potendo spostarsi nell'ambito domestico, non sia in gra- do, per la natura della malattia, di provvedere alla propria persona o ai bisogni della vita quotidiana, ossia non possa sopravvivere senza l'aiuto del prossimo (Cass. sentenza n. 667 del 2002; Cass. sentenza n. 3299 del 2001). Trattasi in ogni caso di valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità, come più volte ribadito da questa Corte, la quale ha osservato che nel giudizio in materia di invalidità i la- mentati errori e lacune della consulenza sono suscettibili di esa- 7 me unicamente sotto il profilo del vizio di motivazione dell'impugnata sentenza, quando siano riscontrabili carenze e deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate e non già quando si prospettino semplici difformità tra la valuta- zione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologi- co e la valutazione della parte (Cass. 11 gennaio 2000, n. 225; Cass. 8 agosto 1998, n. 7798; Cass. 9 gennaio 1992, 142). In conclusione, il ricorso è destituito di fondamento e va rigetta- to. Nessuna pronuncia va emessa per le spese del giudizio di cassa- zione, non avendo svolto alcuna difesa la parte intimata.
PQ M
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di le- gittimità. Così deciso in Roma addì 13 dicembre 2002 Il Consigliere relatore estensore Il Presidente йсенью УченыеTressa alessandro be nensisNeus's IL CANCELLERE Depositato in Cancelleria 22 MAR 2003 oggi,