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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 28/11/2025, n. 1946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1946 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI
IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in funzione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Nicole Cefis, nella causa iscritta al n. 2918 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa da:
- nata a [...]/SP (Brasile) in data 22/03/1971, cittadina Parte_1
brasiliana;
- , nato a [...]/SP (Brasile) in data 16/08/1971, cittadino brasiliano;
Persona_1
- , nata a [...]/SP (Brasile) in data 16/07/1998, cittadina Parte_2
brasiliana;
- nata a [...]/SP (Brasile) in data 05/05/1975, cittadina brasiliana;
Persona_2
- , nato a [...]/SP (Brasile) in data 13/04/1983, cittadino Parte_3 brasiliano;
tutti rappresentati ed assistiti dall'Avv. Antonella Castellone (C.F.
), con studio in Villaricca (NA), al Viale della Vittoria I traversa n. 2, giuste C.F._1
procure in atti ricorrenti nei confronti di
Controparte_1
Resistente contumace
e
PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENIENTE EX LEGE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1 Con ricorso ritualmente notificato i ricorrenti hanno convenuto in giudizio il Controparte_1
chiedendo che venisse loro riconosciuta e dichiarata la cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti di cittadino italiano emigrato in Brasile, il quale non ha mai rinunciato Persona_3
alla cittadinanza italiana.
In virtù di quanto dichiarato dai ricorrenti e della documentazione allegata al ricorso risulta così ricostruita la linea di discendenza:
- in data 18 agosto 1881, da genitori italiani, nasceva in Italia, nel Comune di Serramanna (SU),
Persona_4
- in data 26 febbraio 1906, in Italia, nel Comune di Castellabate (Salerno), contraeva Persona_3
matrimonio con , e dalla loro unione nasceva a Itapetininga/SP (Brasile), il giorno 8 CP_2
agosto 1908, ; Persona_5
- in data 12 novembre 1932, a Saude/SP (Brasile), contraeva matrimonio con Persona_5 [...]
e dalla loro unione nascevano due figli: Persona_6
I nato a [...]/SP (Brasile) il giorno 30 agosto 1945; Parte_3
II nata a [...]/SP (Brasile) il giorno 5 gennaio 1951; CP_3
I
- in data 7 aprile 1970, a San Paolo/SP (Brasile), contraeva matrimonio con Parte_3 [...]
e dallo loro unione nascevano due figli: , nato a [...]/SP Controparte_4 Persona_1
(Brasile) il giorno 16 agosto 1971, odierno ricorrente;
, nato a [...]/SP Parte_3
(Brasile) il giorno 13 aprile 1983, odierno ricorrente;
- dall'unione naturale tra e nasceva, a San Paolo/SP (Brasile) il Persona_1 Persona_7
giorno 16 luglio 1998, , odierna ricorrente;
Parte_2
II
- in data 6 dicembre 1969, a San Paolo/SP (Brasile), contraeva matrimonio con CP_3 Per_8
e dalla loro unione nascevano due figlie: nata a [...]/SP
[...] Parte_1
(Brasile) il giorno 22 marzo 1971, odierna ricorrente;
nata a [...]/SP Persona_2
(Brasile) il giorno 5 maggio 1975, odierna ricorrente;
- in data 12 novembre 1994, a San Paolo/SP (Brasile), contraeva matrimonio Parte_1
con (in virtù del matrimonio ella passava a chiamarsi Persona_9 [...]
); Persona_10 - in data 7 novembre 2000, a San Paolo/SP (Brasile), contraeva matrimonio con Persona_2
(in virtù del matrimonio ella passava a chiamarsi ). Persona_11 Persona_12
I ricorrenti hanno dichiarato e documentato di aver “regolarmente provveduto ad adire la rispettiva
Pubblica Amministrazione competente – il Consolato Generale d'Italia a San Paolo – effettuando diversi tentativi di prenotazione attraverso il sistema prenot@mi come espressamente richiesto dal medesimo Consolato (v. all. 18); tentativi rimasti del tutto inevasi e, dunque, senza per contro ottenere a tutt'oggi dalla pubblica amministrazione adita alcuna risposta e/o accettazione e/o convocazione né tantomeno l'inserimento nella “lista d'attesa” (cd. “fila de espera”) dalla quale evincere la data certa in cui la documentazione dei ricorrenti sarebbe stata esaminata.
Detta lista d'attesa non è più pubblicata neppure sul sito web del Consolato Generale d'Italia a San
Paolo, per cui non è possibile verificare se in essa risultino o meno inclusi i nominativi dei ricorrenti.
In più, il Consolato con apposita comunicazione - reperibile al link http://www.conssanpaolo.esteri.it/consolato_sanpaolo/it/la_comunicazione/dal_consolato/lista- requerimentos.html - informa gli interessati che le convocazioni risultano ferme all'analisi delle istanze risalenti al 2011, evidenziando la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti in ragione dell'elevatissimo numero delle domande presentate (v. all. 19)”. Ciò ha indotto gli istanti a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
I ricorrenti hanno poi dedotto a fondamento del proprio ricorso, sinteticamente, i seguenti motivi di diritto: “In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto qualediscendente di cittadino italiano per nascita e deve quindi essere collocato, nel quadro della normativa attualmente vigente, nella fattispecie dell'acquisto della cittadinanza per nascita (ex art. 1, comma 1, l. 91/92). La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla l. 91/92 (l. 555/1912), ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine
(rectius, per nascita) lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sostanzialmente, da un lato, sulla dimostrazione della discendenza dalsoggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (nella specie,l'avo emigrato) e, dall'altro, sulla prova dell'assenza di interruzioni nellatrasmissione della cittadinanza (determinate, ad esempio, dalla mancata naturalizzazione straniera dell'avo dante causa prima della nascita del figlio, dall'assenza di dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza italiana da parte degli ulteriori discendenti prima della nascita della successiva
3 generazione, etc). La normativa attualmente vigente, dunque, si limita a richiedere la provadella discendenza da avo italiano senza limiti di generazione (unica nelpanorama mondiale) e senza addebiti sulla inerzia delle generazioniintermedie tra quella dell'avo e quella del richiedente in ordine al riconoscimento dello status civitatis stesso oggetto del presente ricorso.”.
I ricorrenti hanno quindi concluso per l'esistenza di una catena di discendenza diretta ininterrotta dalla quale era dato inferire la trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Il non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia. Controparte_1
***
Preliminarmente si rileva che con il D.L. n. 36 del 28.03.2025, convertito con modificazioni dalla L.
n. 74 del 23.05.2025, recante: «Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza», sono state introdotte delle modifiche alla disciplina della cittadinanza contenuta nella L. n. 91 del 5.02.1992. L'art. 1, comma 1, lett. b) del citato Decreto Legge dispone che la nuova disciplina si applica alle domande di accertamento della cittadinanza presentate a far data dal 28.03.2025, mentre alle domande precedenti continuerà ad applicarsi la disciplina previgente contenuta nella L. n. 91 del 5.02.1992.
Nel presente giudizio, la domanda giudiziale è stata presentata in data 13.05.2024, pertanto si applica la disciplina contenuta nella L. n. 91 del 5.02.1992, nella versione precedente alla riforma.
Ciò premesso, nel merito, giova in primo luogo ricordare il principio espresso in materia di cittadinanza italiana per iure sanguinis dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui
“nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912, e dell'attuale l. n. 91 del 1992 la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.” (Cass. Civ. SS. U. sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
Ciò premesso, la linea di discendenza indicata dai ricorrenti ha trovato esatto riscontro nella documentazione prodotta.
I ricorrenti hanno infatti provato per tabulas di essere discendenti diretti di , cittadino Persona_3
italiano, nato a [...] il 18 agosto 1881, il quale non risulta abbia mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come documentato dal Certificato Negativo di Naturalizzazione, rilasciato in data 27 aprile 2023 dal Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica, Segreteria Nazionale di
Giustizia, Dipartimento Migrazioni, prodotto anche in copia tradotta e legalizzata mediante apostille
(doc. 4).
4 Provata la discendenza diretta da cittadino italiano, è all'evidenza provato l'acquisto iure sanguinis della cittadinanza italiana da parte dei ricorrenti.
Conseguentemente, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini dalla nascita.
Nulla sulle spese di lite a fronte della mancata costituzione e opposizione del . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Nicole Cefis:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che Parte_1 Persona_1
e in epigrafe Parte_2 Persona_2 Parte_3
compiutamente generalizzati, sono cittadini italiani;
- dispone la trasmissione della presente sentenza al , e per esso Controparte_1 all'Ufficiale dello Stato Civile competente, affinché proceda alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile, della cittadinanza delle persone suindicate, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- Nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Cagliari, 28/11/2025
Il Giudice
(Nicole Cefis)
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il Sig. mai è stato naturalizzato cittadino brasiliano, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione Per_3 rilasciato dal Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica, Segreteria Nazionale della Giustizia e Cittadinanza, Settore di
Immigrazione della Repubblica Federale del Brasile, in atti.
2