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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 14/04/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1788/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa - Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Rosanna
Scollo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1788/2024 r.g., promossa da:
in persona del signor Sindaco pro tempore, P.Iva: , Parte_1 P.IVA_1
con Sede in via Francesco Mormino Penna n. 2, rappresentato e difeso Pt_1
dall'Avv. Umberto Di Grande, giusta procura rilasciata in ottemperanza alla Delibera di G.C. n. 83 del 29/05/2024, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura
Comunale dell'Ente sita a in Via Francesco Mormino Penna n. 2; Pt_1
APPELLANTE
Nei confronti di:
Tribunale di Ragusa –sezione civile- Pagina 1 di 8 , nata a [...] il [...] (C.F.: ), Persona_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Rosario Avveduto, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in nella Via Bixio n. 64, giusta procura in atti;
Pt_1
APPELLATA
IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 401/2023, del 19.12.2023, il Giudice di Pace di Modica accoglieva la domanda di annullamento della diffida di pagamento e contestuale messa in mora n. n. 1659, del 19.10.2022, avente ad oggetto la somma di € 885,17, per presunte omissioni nel versamento di canoni idrici per gli anni 2017/2018, avanzata da nei confronti del Persona_1 Parte_1
Il Giudice di Pace annullava la diffida n. 1659 del 19.10.2022, così statuendo:
“Accoglie la domanda dell'opponente e per l'effetto annulla la Persona_1
diffida di pagamento nr 1659 emessa dal Comune di in data 19.10.22 e Pt_1
recapitata all'attrice con racc. in data 18.01.2023. Condanna il al Parte_1
pagamento delle spese di lite che vengono liquidate in favore di in Persona_1
complessivi € 293,00 di cui € 43,00 per spese vive, oltre spese generali Iva e CA come
Tribunale di Ragusa –sezione civile- Pagina 2 di 8 per legge”, ritenendo prescritto il credito vantato dal relativo ai Parte_1
consumi idrici dell'anno 2017 per il trascorrere del termine prescrizionale di cui all'art. 2948 c.c., ed illegittima la pretesa di pagamento relativa ai consumi idrici dell'anno 2018, per violazione dell'iter procedimentale descritto dalla deliberazione n. 311/2019/R/IDR, da ultimo modificata con deliberazione n. 610/2021/R/IDR, emessa dall Controparte_1
Peraltro il non dava prova della somma richiesta a titolo di canoni idrici, Pt_1
non avendo indicato i criteri per determinarla, con la conseguenza che l'atto opposto risultava contrastante con il principio della trasparenza degli atti amministrativi.
L'appellante impugnava la sentenza di primo grado sostenendo:
1) vizio di ultrapetizione della sentenza e mancato decorso del termine prescrizionale, in quanto la sentenza impugnata, sul punto, si fondava su un'eccezione non sollevata dall'opponente, non rilevabile d'ufficio, sovversiva di una circostanza di fatto incontestata tra le parti e, in ogni caso, frutto dell'errato calcolo dei termini di prescrizione;
2) legittimità della diffida di pagamento e messa in mora, e non applicazione al caso di specie della Deliberazione n. 311/2019/R/IDR; CP_1
3) erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non riconosceva l'atto impugnato quantomeno idoneo ad interrompere i termini di prescrizione;
4) con riferimento all'intestazione dell'utenza, rilevava che, con riferimento agli altri motivi dell'impugnazione di primo grado, sui quali il Giudice di Pace di Modica non si era pronunciato, ritenendoli assorbiti nei motivi di accoglimento, a partire dall'asserita inesigibilità del credito nei confronti della sig.ra Persona_1
perché l'utenza risultava ancora intestata al suo defunto coniuge, e non a lei, si
Tribunale di Ragusa –sezione civile- Pagina 3 di 8 trattava di un'eccezione meramente speculativa ed inconcludente, in quanto l'appellata era l'effettiva utilizzatrice dell'utenza n. 596300, che serviva l'immobile sito a in Via Penna n. 12, ove la stessa risiedeva stabilmente, ed era vedova ed Pt_1
erede dell'effettivo intestatario , qualità mai smentita dalla stessa;
Parte_2
5) rilevava la motivazione per relationem dell'atto impugnato;
6) sulla mancanza di idonea sottoscrizione della diffida di pagamento impugnata, deduceva che con Determinazione n. 62 del 15/09/2022 del Capo Settore IV Entrate veniva espressamente disposto che la firma autografa del Funzionario Responsabile dei Tributi Dott.ssa Valeria Drago venisse sostituita con l'indicazione e stampa del suo nominativo, per come risultante nell'atto impugnato che, pertanto, recava idonea sottoscrizione;
7) illegittima applicazione degli interessi di mora.
Ciò premesso, l'appello proposto dal avverso la suddetta sentenza Parte_1
deve essere dichiarato inammissibile.
Invero, trattandosi di una causa di valore inferiore ad € 1.100,00, precisamente €
885,17, l'art. 339, comma 3, c.p.c. stabiliva che “Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità possono, ai sensi dell'art. 339, comma 3 c.p.c., soltanto formare oggetto di ricorso per cassazione e sono, pertanto, inappellabili.
L'inammissibilità dell'appello, attenendo ai presupposti dell'impugnazione, è
Tribunale di Ragusa –sezione civile- Pagina 4 di 8 rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità” (Cass. n. 22256/2017).
La violazione dell'art. 339, comma 3, c.p.c. è rilevabile, dunque, anche d'ufficio, per cui è irrilevante la costituzione tardiva dell'appellato.
La giurisprudenza di legittimità, inoltre, afferma che “le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i EN euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c. Ne consegue che il tribunale, in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace, pronunciata in controversia di valore inferiore al suddetto limite, è tenuto a verificare, in base all'art. 339, comma 3, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, soltanto l'inosservanza delle norme sul procedimento, di quelle costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità” (cfr. ex multis Cassazione civile sez. II, 19/01/2021, n.769).
Attesa la mancata produzione, da parte dell'appellante, del contratto da cui sarebbe scaturita l'obbligazione in capo all'odierno appellato, non si può ricondurre il rapporto giuridico sorto tra le parti ai contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c., e di conseguenza non trova applicazione l'eccezione di cui all'art. 113 c.p.c. comma II (cfr. Tribunale di Ragusa, sentenza n. 284/2023 del
17/02/2023).
Alla luce di quanto appena detto, pertanto, poiché dagli atti e dalla sentenza emessa in primo grado si evince che il valore della causa non supera gli euro EN
(come del resto indicato in citazione), attestandosi su un valore di € 885,17, e rientrando nell'alveo dell'art. 113 c.p.c, comma II, si tratta di pronuncia resa secondo equità, e quindi appellabile solo per inosservanza di norme sul procedimento, norme costituzionali e comunitarie, o dei princìpi regolatori della
Tribunale di Ragusa –sezione civile- Pagina 5 di 8 materia.
Non avendo l'appellante dedotto la violazione di norme costituzionali o comunitarie, né dei principi regolatori della materia, oggetto di causa, considerato che è onere dell'appellante indicare il principio violato e come la regola equitativa individuata dal Giudice di pace si ponga con esso in contrasto (C. 3005/2014, C. 18064/2022), ne consegue l'integrale inammissibilità dell'appello.
Gli altri motivi di appello non devono essere esaminati, in quanto il Giudice di pace, con l'impugnata sentenza, ha annullato l'atto di diffida di pagamento, ritenendo assorbiti tutti gli altri motivi di impugnazione.
A tal riguardo, giova rammentare che: “Qualora il giudice che abbia ritenuto inammissibile una domanda, o un capo di essa, o un singolo motivo di gravame, così spogliandosi della "potestas iudicandi" sul relativo merito, proceda poi comunque all'esame di quest'ultimo, è inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di impugnazione della sentenza da lui pronunciata che ne contesti solo la motivazione, da considerarsi svolta "ad abundantiam", su tale ultimo aspetto” (cfr. Cassazione,
Sez. 6 5, Ordinanza n. 30393 del 19/12/2017).
Alla luce di quanto esposto, non avendo, come già detto, il indicato Parte_1
il principio regolatore della materia asseritamente violato, l'appello proposto dall' avverso la sentenza n. 401/2023 del 19.12.2023 deve essere Parte_3
dichiarato inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano come da dispositivo.
L'inammissibilità dell'impugnazione determina, in capo alla parte appellante,
l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quanto già versato per il presente procedimento, ai sensi dell'art. 13, comma 1
Tribunale di Ragusa –sezione civile- Pagina 6 di 8 quater, d.p.r. n. 115/2002 (euro 64,50).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1788/2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
- dichiara inammissibile l'appello proposto dal avverso la sentenza Parte_1
del Giudice di Pace di Modica n. 401/2023 del 19.12.2023;
- condanna il a rimborsare a le spese del presente Parte_1 Persona_1
grado di giudizio, che si liquidano in € 300,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a come per legge.
- condanna l'appellante al versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, pari a quanto già versato, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r.
115/2002.
Ragusa, 11.04.2025.
Il Giudice
dott.ssa Rosanna Scollo
Tribunale di Ragusa –sezione civile- Pagina 7 di 8
Tribunale di Ragusa –sezione civile- Pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa - Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Rosanna
Scollo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1788/2024 r.g., promossa da:
in persona del signor Sindaco pro tempore, P.Iva: , Parte_1 P.IVA_1
con Sede in via Francesco Mormino Penna n. 2, rappresentato e difeso Pt_1
dall'Avv. Umberto Di Grande, giusta procura rilasciata in ottemperanza alla Delibera di G.C. n. 83 del 29/05/2024, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura
Comunale dell'Ente sita a in Via Francesco Mormino Penna n. 2; Pt_1
APPELLANTE
Nei confronti di:
Tribunale di Ragusa –sezione civile- Pagina 1 di 8 , nata a [...] il [...] (C.F.: ), Persona_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Rosario Avveduto, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in nella Via Bixio n. 64, giusta procura in atti;
Pt_1
APPELLATA
IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 401/2023, del 19.12.2023, il Giudice di Pace di Modica accoglieva la domanda di annullamento della diffida di pagamento e contestuale messa in mora n. n. 1659, del 19.10.2022, avente ad oggetto la somma di € 885,17, per presunte omissioni nel versamento di canoni idrici per gli anni 2017/2018, avanzata da nei confronti del Persona_1 Parte_1
Il Giudice di Pace annullava la diffida n. 1659 del 19.10.2022, così statuendo:
“Accoglie la domanda dell'opponente e per l'effetto annulla la Persona_1
diffida di pagamento nr 1659 emessa dal Comune di in data 19.10.22 e Pt_1
recapitata all'attrice con racc. in data 18.01.2023. Condanna il al Parte_1
pagamento delle spese di lite che vengono liquidate in favore di in Persona_1
complessivi € 293,00 di cui € 43,00 per spese vive, oltre spese generali Iva e CA come
Tribunale di Ragusa –sezione civile- Pagina 2 di 8 per legge”, ritenendo prescritto il credito vantato dal relativo ai Parte_1
consumi idrici dell'anno 2017 per il trascorrere del termine prescrizionale di cui all'art. 2948 c.c., ed illegittima la pretesa di pagamento relativa ai consumi idrici dell'anno 2018, per violazione dell'iter procedimentale descritto dalla deliberazione n. 311/2019/R/IDR, da ultimo modificata con deliberazione n. 610/2021/R/IDR, emessa dall Controparte_1
Peraltro il non dava prova della somma richiesta a titolo di canoni idrici, Pt_1
non avendo indicato i criteri per determinarla, con la conseguenza che l'atto opposto risultava contrastante con il principio della trasparenza degli atti amministrativi.
L'appellante impugnava la sentenza di primo grado sostenendo:
1) vizio di ultrapetizione della sentenza e mancato decorso del termine prescrizionale, in quanto la sentenza impugnata, sul punto, si fondava su un'eccezione non sollevata dall'opponente, non rilevabile d'ufficio, sovversiva di una circostanza di fatto incontestata tra le parti e, in ogni caso, frutto dell'errato calcolo dei termini di prescrizione;
2) legittimità della diffida di pagamento e messa in mora, e non applicazione al caso di specie della Deliberazione n. 311/2019/R/IDR; CP_1
3) erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non riconosceva l'atto impugnato quantomeno idoneo ad interrompere i termini di prescrizione;
4) con riferimento all'intestazione dell'utenza, rilevava che, con riferimento agli altri motivi dell'impugnazione di primo grado, sui quali il Giudice di Pace di Modica non si era pronunciato, ritenendoli assorbiti nei motivi di accoglimento, a partire dall'asserita inesigibilità del credito nei confronti della sig.ra Persona_1
perché l'utenza risultava ancora intestata al suo defunto coniuge, e non a lei, si
Tribunale di Ragusa –sezione civile- Pagina 3 di 8 trattava di un'eccezione meramente speculativa ed inconcludente, in quanto l'appellata era l'effettiva utilizzatrice dell'utenza n. 596300, che serviva l'immobile sito a in Via Penna n. 12, ove la stessa risiedeva stabilmente, ed era vedova ed Pt_1
erede dell'effettivo intestatario , qualità mai smentita dalla stessa;
Parte_2
5) rilevava la motivazione per relationem dell'atto impugnato;
6) sulla mancanza di idonea sottoscrizione della diffida di pagamento impugnata, deduceva che con Determinazione n. 62 del 15/09/2022 del Capo Settore IV Entrate veniva espressamente disposto che la firma autografa del Funzionario Responsabile dei Tributi Dott.ssa Valeria Drago venisse sostituita con l'indicazione e stampa del suo nominativo, per come risultante nell'atto impugnato che, pertanto, recava idonea sottoscrizione;
7) illegittima applicazione degli interessi di mora.
Ciò premesso, l'appello proposto dal avverso la suddetta sentenza Parte_1
deve essere dichiarato inammissibile.
Invero, trattandosi di una causa di valore inferiore ad € 1.100,00, precisamente €
885,17, l'art. 339, comma 3, c.p.c. stabiliva che “Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità possono, ai sensi dell'art. 339, comma 3 c.p.c., soltanto formare oggetto di ricorso per cassazione e sono, pertanto, inappellabili.
L'inammissibilità dell'appello, attenendo ai presupposti dell'impugnazione, è
Tribunale di Ragusa –sezione civile- Pagina 4 di 8 rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità” (Cass. n. 22256/2017).
La violazione dell'art. 339, comma 3, c.p.c. è rilevabile, dunque, anche d'ufficio, per cui è irrilevante la costituzione tardiva dell'appellato.
La giurisprudenza di legittimità, inoltre, afferma che “le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i EN euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c. Ne consegue che il tribunale, in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace, pronunciata in controversia di valore inferiore al suddetto limite, è tenuto a verificare, in base all'art. 339, comma 3, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, soltanto l'inosservanza delle norme sul procedimento, di quelle costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità” (cfr. ex multis Cassazione civile sez. II, 19/01/2021, n.769).
Attesa la mancata produzione, da parte dell'appellante, del contratto da cui sarebbe scaturita l'obbligazione in capo all'odierno appellato, non si può ricondurre il rapporto giuridico sorto tra le parti ai contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c., e di conseguenza non trova applicazione l'eccezione di cui all'art. 113 c.p.c. comma II (cfr. Tribunale di Ragusa, sentenza n. 284/2023 del
17/02/2023).
Alla luce di quanto appena detto, pertanto, poiché dagli atti e dalla sentenza emessa in primo grado si evince che il valore della causa non supera gli euro EN
(come del resto indicato in citazione), attestandosi su un valore di € 885,17, e rientrando nell'alveo dell'art. 113 c.p.c, comma II, si tratta di pronuncia resa secondo equità, e quindi appellabile solo per inosservanza di norme sul procedimento, norme costituzionali e comunitarie, o dei princìpi regolatori della
Tribunale di Ragusa –sezione civile- Pagina 5 di 8 materia.
Non avendo l'appellante dedotto la violazione di norme costituzionali o comunitarie, né dei principi regolatori della materia, oggetto di causa, considerato che è onere dell'appellante indicare il principio violato e come la regola equitativa individuata dal Giudice di pace si ponga con esso in contrasto (C. 3005/2014, C. 18064/2022), ne consegue l'integrale inammissibilità dell'appello.
Gli altri motivi di appello non devono essere esaminati, in quanto il Giudice di pace, con l'impugnata sentenza, ha annullato l'atto di diffida di pagamento, ritenendo assorbiti tutti gli altri motivi di impugnazione.
A tal riguardo, giova rammentare che: “Qualora il giudice che abbia ritenuto inammissibile una domanda, o un capo di essa, o un singolo motivo di gravame, così spogliandosi della "potestas iudicandi" sul relativo merito, proceda poi comunque all'esame di quest'ultimo, è inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di impugnazione della sentenza da lui pronunciata che ne contesti solo la motivazione, da considerarsi svolta "ad abundantiam", su tale ultimo aspetto” (cfr. Cassazione,
Sez. 6 5, Ordinanza n. 30393 del 19/12/2017).
Alla luce di quanto esposto, non avendo, come già detto, il indicato Parte_1
il principio regolatore della materia asseritamente violato, l'appello proposto dall' avverso la sentenza n. 401/2023 del 19.12.2023 deve essere Parte_3
dichiarato inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano come da dispositivo.
L'inammissibilità dell'impugnazione determina, in capo alla parte appellante,
l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quanto già versato per il presente procedimento, ai sensi dell'art. 13, comma 1
Tribunale di Ragusa –sezione civile- Pagina 6 di 8 quater, d.p.r. n. 115/2002 (euro 64,50).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1788/2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
- dichiara inammissibile l'appello proposto dal avverso la sentenza Parte_1
del Giudice di Pace di Modica n. 401/2023 del 19.12.2023;
- condanna il a rimborsare a le spese del presente Parte_1 Persona_1
grado di giudizio, che si liquidano in € 300,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a come per legge.
- condanna l'appellante al versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, pari a quanto già versato, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r.
115/2002.
Ragusa, 11.04.2025.
Il Giudice
dott.ssa Rosanna Scollo
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