Articolo 39 della Legge 26 luglio 1975, n. 354
Articolo 30 terArticolo 30 ter
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24 agosto 1975
Art. 39. Sanzioni disciplinari

Le infrazioni disciplinari possono dar luogo solo alle seguenti sanzioni:
1) richiamo del direttore;
2) ammonizione, rivolta dal direttore, alla presenza di appartenenti al personale e di un gruppo di detenuti o internati;
3) esclusione da attivita' ricreative e sportive per non piu' di dieci giorni;
4) isolamento durante la permanenza all'aria aperta per non piu' di dieci giorni;
5) esclusione dalle attivita' in comune per non piu' di quindici giorni.
La sanzione della esclusione dalle attivita' in comune non puo' essere eseguita senza la certificazione scritta, rilasciata dal sanitario, attestante che il soggetto puo' sopportarla. Il soggetto escluso dalle attivita' in comune e' sottoposto a costante controllo sanitario.
L'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attivita' in comune e' sospesa nei confronti delle donne gestanti e delle puerpere fino a sei mesi, e delle madri che allattino la propria prole fino ad un anno.
Entrata in vigore il 24 agosto 1975
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