Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 23 luglio 1912 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 9 maggio 2025 |
Commentario • 1
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 14 aprile 2026
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 28 agosto 2025, iscritta al n. 205 del registro ordinanze 2025, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda quater, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 70, 68 e 65, comma 3, lettera a), «secondo periodo», «oltre che dei connessi» commi 4 e 4-bis del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in riferimento agli artt. 3, primo comma, 9, primo e secondo comma, e 97, secondo comma, della Costituzione, nonché del combinato disposto degli artt. 72 e 65, comma 3, lettera a), …
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Giurisprudenza • 23
- 1. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 24/06/2026, n. 5016Provvedimento: Pubblicato il 24/06/2026 N. 05016/2026REG.PROV.COLL. N. 03727/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3727 del 2025, proposto da Comune di Ancarano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Scarpantoni e Luca Scarpantoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro AD TA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Pacciani e Valerio Mosca, con domicilio digitale come da …Leggi di più...
- art. 44 d.lgs. 259/2003·
- autotutela·
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- art. 2963 c.c.·
- giurisdizione di merito·
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- art. 14 l. 364/1909·
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- art. 45 d.lgs. 42/2004·
- art. 17 bis l. 241/90
Versioni del testo
- Articolo 1Art. 1.
Le disposizioni della legge 20 giugno 1909, n. 364 , sono applicabili anche alle ville, ai parchi ed ai giardini che abbiano interesse storico o artistico.
- Art. 2.
Alle violazioni dell' art. 14 della legge 20 giugno 1909, n. 364 , sono applicabili le pene di cui all'art. 34 della legge medesima.
- Articolo 3Art. 3.
All' art. 14 della legge 20 giugno 1909, n. 364 , e' sostituito l'articolo seguente:
«Nei luoghi nei quali si trovano monumenti o cose immobili soggette alle disposizioni della presente legge, nei casi di nuove costruzioni, ricostruzioni ed attuazione di piani regolatori, possono essere prescritte dall'autorita' governativa le distanze, le misure e le altre norme necessarie, affinche' le nuove opere non danneggino la prospettiva e la luce richiesta dai monumenti stessi».
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 giugno 1912.
VITTORIO EMANUELE.
Credaro.
Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.