Sentenza 26 settembre 2016
Massime • 1
Integra il delitto di furto e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, l'appropriazione della cosa mobile altrui se finalizzata non solo alla tutela del possesso ma a trarre profitto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva configurato il delitto di furto, rilevando che il diritto ipotizzato dalla difesa come presupposto legittimante della restituzione del bene era stato escluso in sede giudiziale civile, con decisione non impugnata).
Commentario • 1
- 1. Art. 624 c.p Furtohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/09/2016, n. 55026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 55026 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2016 |
Testo completo
55026 / 16 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 26/09/2016 Composta da: Sent. n. sez. 2364/2016 PAOLO ANTONIO BRUNO - Presidente - REGISTRO GENERALE GERARDO SABEONE N.6596/2015 ROSA PEZZULLO ROSSELLA CATENA Rel. Consigliere - ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE SA nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 07/05/2014 della CORTE APPELLO di TRENTO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/09/2016, la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI Udito il Procuratore rale in persona del MARIO MARIA STEFANO PINELLI che ha concluso per i Udit i difensor Avv.;, RITENUTO IN FATTO 1 Con sentenza del 7 maggio 2014 la Corte di appello di Trento, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale sezione di Tione di Trento, del 20 luglio 2012, riduceva la somma stabilita a carico degli imputati ET e LD DE a titolo di risarcimento del danno da corrispondersi alla parte civile Ugo Cellana, confermando nel resto la sentenza, che aveva ritenuto i due imputati colpevoli del delitto di furto loro ascritto e, con le circostanze attenuanti generiche dichiarata equivalenti alla aggravante contestata, li aveva condannati alla pena, sospesa, di mesi 6 di reclusione ed euro 160 di multa ciascuno. Erano accusati di essersi impossessati, in Praso, il 14 ottobre 2010, di una macchina agricola lasciata incustodita, e quindi esposta alla pubblica fede, in un cantiere forestale. Gli imputati non avevano contestato di essersi impossessati del mezzo ma avevano, però, sostenuto di esserselo ripreso, essendo lo stesso di loro proprietà, perché avevano restituito la somma avuta in prestito in garanzia del quale l'avevano consegnato al Cellana. E pertanto, al più, avrebbero dovuto rispondere del diverso delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. La Corte territoriale aveva però ritenuto che fosse del tutto carente la prova di tale ricostruzione difensiva in quanto il teste HE EL (già compagno di ET DE), che aveva confermato la dazione in garanzia del mezzo e l'avvenuta restituzione del prestito, aveva riferito nel parallelo giudizio civile circostanze opposte ed in quanto non vi era alcun diverso elemento dal quale trarre la prova dell'avvenuta restituzione della somma asseritamente prestata. Nel frattempo tutti le istanze cautelari civili avanzate dai ricorrenti al fine di richiedere la restituzione del bene erano state rigettate ed i ricorrenti non avevano mai incardinato la fase del merito. Era così evidente che gli imputati non potevano ragionevolmente credere di poter azionare un diritto, riappropriandosi del bene la cui restituzione gli era stata negata dal giudice civile. 2 Avverso tale sentenza propongono distinti ricorsi personali i due imputati. -2 1 Il ricorso di LD DE. Premetteva che il prestito era stato chiesto ed ottenuto da HE EL che, in quel periodo, era legato sentimentalmente a ET DE. Che il mezzo agricolo era stato ceduto da ET a garanzia del prestito. Che se ne erano poi impossessati avendo restituito la somma data a mutuo. - -2 1 1 Con il primo motivo deduce violazione di legge ed in particolare dell'art. 624 cod. pen., posto che non si era diversamente qualificato il fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni ai sensi dell'art. 392 cod. pen.. 1 ७ Non si poteva affermare che gli imputati fossero consapevoli della inconsistenza del loro diritto posto che, in sede civile, era stata emessa solo un'ordinanza di rigetto dell'istanza di sequestro del bene e non una sentenza di merito. Nel 2012 poi era stata presentata dal ricorrente un'altra istanza ex art. 669 decies, comma secondo, cod. proc. pen., così dimostrandosi che egli riteneva di avere diritto alla restituzione del bene. 2-1 2 Con il secondo motivo lamenta il difetto di motivazione per non avere la Corte tenuto conto di elementi di prova decisivi e per averli travisati. Le prove raccolte infatti dimostravano come l'intento del ricorrente fosse solo quello di ritornare in possesso di un bene che riteneva appartenergli e non di sottrarre un bene non proprio. Né si era valutata la deposizione del teste EL. 2 2 - Il ricorso di ET DE. I motivi erano sostanzialmente identici a quelli formulati dal coimputato. E, quindi, dopo la medesima premessa, si argomentava nel modo seguente. -2 1 1 Con il primo motivo deduce violazione di legge ed in particolare - - dell'art. 624 cod. pen., posto che non si era diversamente qualificato il fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni previsto dal'art. 392 cod. pen.. Non si poteva affermare che gli imputati erano consapevoli della inconsistenza del loro diritto posto che in sede civile era stata emessa solo un'ordinanza di rigetto dell'istanza di sequestro del bene e non una sentenza di merito. Nel 2012 poi era stata presentata dalla ricorrente un'altra istanza ex art. 669 decies, comma secondo, cod. proc. pen., così dimostrandosi che ella riteneva di avere diritto alla restituzione del bene. -2 1 2 Con il secondo motivo lamenta il difetto di motivazione per non - avere la Corte tenuto conto di elementi di prova decisivi e per averli travisati. Le prove raccolte infatti dimostravano come l'intento della ricorrente fosse solo quello di ritornare in possesso di un bene che riteneva appartenerle e non di sottrarre un bene non proprio. Né si era valutata la deposizione del teste EL. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi presentati da ET ed LD DE sono entrambi inammissibili. Possono essere trattati congiuntamente per l'identità dei motivi e delle argomentazioni proposte. 1 Entrambi i motivi di ricorso sono manifestamente infondati e vanno anch'essi trattati unitariamente perché attengono sempre alla valutazione del 2 complessivo quadro probatorio ed alla conseguente richiesta di riqualificare la condotta ascritta ai ricorrenti. In punto di diritto va innanzitutto precisato che questa Sezione ha ritenuto che non integrasse il delitto di furto (art. 624 cod. pen.), ma quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose (art. 392 cod. pen.), l'appropriazione della cosa mobile altrui finalizzata esclusivamente alla tutela del possesso e in assenza del fine di profitto (Sez. 5, n. 4975 del 13/12/2006, Rv. 236316, Gobetti), e che, pertanto, integra il delitto di furto e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, l'appropriazione della cosa mobile altrui se finalizzata non solo alla tutela del possesso ma anche a trarne profitto (Sez. 5, n. 32383 del 19/02/2015, Rv. 264349, Castagna). Alla luce di tali puntualizzazioni in diritto, deve annotarsi come i giudici del merito abbiano ritenuto che i due imputati non avessero fornito la prova del presupposto che li legittimava ad ottenere la restituzione del bene, l'integrale pagamento del debito che la cessione del possesso del bene doveva garantire. Ed anzi vi erano seri indizi del contrario posto che le azioni civili cautelari, intentate prima della sottrazione del bene, erano state rigettate e i ricorrenti non avevano neppure instaurato la fase di merito. Irrilevante era, con tutta evidenza, la proposizione di nuova azione civile (del cui esito peraltro non è dato sapere) visto che questa è stata proposta anni dopo la sottrazione, quando la situazione debitoria poteva essere anche mutata. Era pertanto del tutto escluso, come congruamente avevano affermato i giudici del merito, che i DE avessero agito nell'esercizio, pur arbitrario, di un proprio diritto, posto che tale diritto era stato escluso in sede giudiziale e gli stessi non si erano opposti a tale pronuncia (del tutto inattendibile era sul punto la deposizione del teste Poehl, circa l'avvenuta restituzione del debito, posto che, proprio in sede civile, aveva riferito il contrario). E', allora, evidente che i DE non avevano agito al fine di esercitare un proprio diritto ma, preso atto delle decisioni dell'autorità giudiziaria che negava tale loro diritto, invece di perseguire ancora, come possibile, tale via, avevano intesto recuperare il proprio bene sottraendolo, senza titolo azionabile, al detentore. Avevano pertanto agito al fine di conseguire un risultato anche a loro giudizio (visto l'abbandono della causa), almeno allo stato degli atti, insussistente. E' pertanto corretta la qualificazione giuridica della condotta anche alla luce di un ulteriore precedente della giurisprudenza di legittimità, secondo quale ai fini della configurabilità dell'elemento psicologico del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 392 cod. pen.), che richiede, oltre il dolo generico, quello specifico rappresentato dall'intento di esercitare un preteso diritto nel 3 -ragionevole convincimento della sua legittimità la buona fede del soggetto attivo, lungi dall'essere inconciliabile con il dolo, costituisce un presupposto necessario del reato (Sez. 6, n. 41368 del 28/10/2010, Rv. 248715, Giustozzi). 2 All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali del grado e, versando i medesimi in colpa, anche alla somma di euro 2.000 da versarsi alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 settembre 2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Paolo Antonio Bruno Ра ревоB DE CA CANCELLERIA 29 DIC 201 advi IL FUNZION GIUDIZIARIO uine ory