Sentenza 13 novembre 2015
Massime • 1
In tema di reato continuato, il giudice dell'esecuzione nel valutare l'unicità del disegno criminoso non può attribuire rilievo ad un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invece necessaria la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico ma generale.
Commentari • 2
- 1. Reato continuato e mafia: non basta l’omogeneità dei delitti, occorre provare l’unicità del disegno criminoso (Cass. Pen. n.34287/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 23 ottobre 2025
Massima di diritto In tema di reato continuato, il vincolo della continuazione tra reati associativi può essere riconosciuto solo previa specifica indagine sulla natura, continuità e operatività dei sodalizi coinvolti, non essendo sufficiente l'omogeneità delle condotte o del titolo di reato. Il giudice dell'esecuzione può riconoscere la continuazione solo sulla base di sentenze irrevocabili, non potendo attribuire rilievo a provvedimenti cautelari o dichiarazioni di collaboratori di giustizia non ancora vagliate con giudicato. La sentenza integrale Cassazione penale sez. I, 17/10/2025, (ud. 17/10/2025, dep. 20/10/2025), n.34287 RITENUTO IN FATTO 1. Ag.An. formulava al giudice …
Leggi di più… - 2. Più reati: unico disegno criminoso o stile di vita illecito? (Cass. 3272/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 10 marzo 2020
Per ritenere più fati reato avvinti dal vincolo della continuazione è necessaria l'ideazione unitaria delle pluralità di condotte illecite, che devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l'originaria progettazione di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali. Il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/11/2015, n. 37555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37555 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2015 |
Testo completo
37 55 5/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 13/11/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA N,3099/2013 Dott. MASSIMO VECCHIO - Presidente Dott. ADET TONI NOVIK - Consigliere Dott. ANGELA TARDIO - Rel. Consigliere REG. GENERALE Dott. FILIPPO CASA - Consigliere N. 42053/2014 Dott. LUGI FABRIZIO MANCUSO - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA presso la CORTE di APPELLO di FIRENZE nei confronti di: AR RA, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza n. 10/2014 della CORTE di APPELLO di FIRENZE del 24/03/2014 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Angela Tardio;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Sante Spinaci, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Firenze per nuovo esame. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 24 marzo 2014 la Corte di appello di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza avanzata nell'interesse di CO BO, volta a ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., tra i delitti giudicati con le sentenze emesse dallo stesso Ufficio il 13 aprile 2010 e il 25 ottobre 2012, irrevocabili rispettivamente il 14 dicembre 2011 e il 25 ottobre 2013, e ha determinato la pena complessiva, assumendo come più grave il delitto di cui al capo 3) della seconda sentenza, contestato ai sensi dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, in anni dieci e mesi sei di reclusione ed euro cinquantamila di multa. La Corte rilevava, a ragione della decisione, dopo avere illustrato i contenuti della istanza, del parere scritto del Procuratore generale e della successiva memoria difensiva e avere richiamato i principi di diritto relativi all'istituto della continuazione, che: -la questione posta dal Procuratore generale in ordine alla eterogeneità dei reati era da ritenere superata dalle decisioni, coperte dal giudicato, dei giudici della cognizione che avevano già unificato, ai sensi dell'art. 81, comma 2, cod. pen., reati tra loro eterogenei;
- i "blocchi" di reati già unificati erano riconducibili a una "pur generica ideazione unitaria", avuto riguardo alla sistematicità delle condotte tenute dall'istante, che, non occasionali ma strutturate, erano dimostrative di un radicato inserimento nel settore criminale del traffico di stupefacenti, dallo stesso gestito rivolgendosi, per l'approvvigionamento della sostanza stupefacente trattata, a canali di rifornimento italiani ed esteri (colombiani, spagnoli e poi albanesi), e della programmazione originaria di base che aveva consentito al medesimo di acquisire in detto settore una posizione di spicco e di gestirlo con continuità.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica di Firenze, chiedendone l'annullamento sulla base di unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione al riconoscimento del vincolo della continuazione fra i reati giudicati con le sentenze indicate nella richiesta. Secondo il ricorrente, la ripercorsa motivazione dell'ordinanza e la sua conclusione sono illogiche per essere contrastanti con i parametri di valutazione 2 richiesti per la configurabilità della continuazione, e contraddittorie rispetto alle risultanze processuali in dipendenza dell'omesso rilievo della cesura temporale particolarmente rilevante e significativa tra i due blocchi di reati. La continuazione, che suppone un programma ab origine predefinito, e in tal senso "chiuso", in particolare, non deve essere confusa con la motivazione a delinquere, intesa come generico proposito di commettere reati secondo un programma "aperto", invece apprezzato dalla Corte di appello che, limitandosi a osservare che la pluralità, la complessità e la non occasionalità dei reati sarebbero prova del vincolo della continuazione, ha ritenuto che l'ideazione complessiva iniziale potesse essere generica e quindi sostanzialmente aperta alla commissione di futuri reati decisi nel loro genere e non nella loro specificità. Era, invece, necessario valutare se all'atto del primo reato, commesso nell'aprile 2005, l'istante avesse già ideato e deciso, sia pure non in tutti i dettagli operativi, i singoli reati poi commessi. Non solo non vi è prova in tal senso, ma esiste sul piano logico la prova contraria tratta dal divario temporale rilevante e significativo tra l'ultimo reato del primo blocco, commesso nel novembre 2005, e i reati del secondo blocco, commessi dal giugno 2007. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata per nuovo esame, avuto riguardo alla fondatezza dell'unico motivo del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, attinente al contestato riconoscimento dell'istituto della continuazione in executivis, è fondato.
2. Lo scrutinio operato dalla Corte di appello di Firenze, che ha rimarcato, posta la già avvenuta unificazione in sede di cognizione dei reati giudicati con le due distinte sentenze oggetto della richiesta, rese dalla stessa Corte il 13 aprile 2010 e il 25 ottobre 2012, la circostanza che le condotte erano strutturate, perché indotte da un radicato inserimento dell'istante nei circuiti medio - alti del traffico di stupefacenti, e ha valorizzato la riconducibilità dei due blocchi di reato, separatamente giudicati, a una pur generica ideazione unitaria, disvela, invero, il vizio motivazionale e l'errore di diritto in cui il Giudice è incorso.
2.1. Nella giurisprudenza di questa Corte è, infatti, consolidato il principio di diritto, secondo il quale "l'unicità del disegno criminoso non può identificarsi in un programma di attività delinquenziale", che sia meramente "generico", 3 essendo, invece, necessaria "la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali" (tra le altre, Sez. 1, n. 35639 del 02/07/2013, Piras, Rv. 256307; Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950; Sez. 5, n. 40724 del 12/07/2006, Pieri, Rv. 235480; Sez. 6, n. 159 del 18/10/2000, dep. 2001, Paviglianiti, Rv. 219621; Sez. 6, n. 3650 del 26/09/1997, Conoscenti, Rv. 2087179), con deliberazione di carattere -non dunque generico, bensì- generale (tra le altre, Sez. 1, n. 41756 del 16/09/2014, Dridi, n.m.; Sez. 1, n. 22650 del 22/05/2014, Larossa, n.m.; Sez. 1, n. 8336 del 13/11/2012, Panaro, n.m.; Sez. 1, n. 12923 del 21/03/2012, Spirito, n.m.; Sez. 1, n. 3666 del 19/01/2012, Branchicelli, n.m.; Sez. 1, n. 48204 del 10/12/2008, Abello, n.m.; Sez. 1, n. 28037 del 22/06/2007, Assili Abdelkader, n. m.).
2.2. Contrasta con tali condivisi, e qui riaffermati, principi il convincimento espresso dal Giudice dell'esecuzione, che, nella operata disamina delle vicende pertinenti al condannato quali traibili, nei limiti del petitum, dalle sentenze che lo hanno riguardato: - ha, innanzitutto, sottolineato il dato che ciascuna di esse ha riguardato reati tra loro eterogenei, ritenuti avvinti dal vincolo della continuaziorie, e in particolare l'una a prima ha unificato, ai sensi dell'art. 81, comma 2, cod. pen., plurimi reati costituenti violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, commessi tra giugno 2007 e giugno 2008, tra loro e con quelli in materia di armi, accertati il 23 gennaio 2008 e il 13 giugno 2008, e l'altra sentenza ha riconosciuto l'indicato vincolo tra il reato continuato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, commesso da aprile ad agosto 2005, e i reati di ricettazione di carte di identità e di detenzione illegale di arma, accertati rispettivamente il 7 e l'11 novembre 2005; - ha, quindi, evidenziato che, in punto di continuazione, dette decisioni erano coperte dal giudicato;
- ha inferito in termini generici da tali congrue premesse informative il superamento della questione della eterogeneità, opposta in udienza dal Procuratore generale, con riguardo a tutti i reati, già unificati per blocchi separati;
- ha rappresentato, con ulteriore passaggio argomentativo, che la circostanza che il condannato si fosse rivolto per l'approvvigionamento della sostanza stupefacente del tipo cocaina per accertati significativi quantitativi a fornitori esteri, oltre che italiani, e segnatamente come rilevato dallo stesso nella sua memoria, colombiani nel 2005 e albanesi nel 2007, era dimostrativa presupponendo il suo inserimento nell'illecito circuito del relativo traffico, indicato già in sede di cognizione (con la sentenza del 13 aprile 2010), nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, come "medio - alto" oltre che "non (...) in alcun modo interrotto"- di sistematicità, e non occasionalità, delle condotte ascritte, e per l'effetto, di "una programmazione originaria di base", ". secondo l'accoglibile deduzione difensiva della genericità della ideazione e della risoluzione delittuose.
2.3. I momenti che connotano lo sviluppo decisionale rilevano anche -nel momento in cui rendono palese la denunciata erronea applicazione della disciplina del reato continuato, ricondotta, in contrasto con i pertinenti e ribaditi parametri di valutazione, a un programma solo generico di attività delinquenziale da sviluppare nel tempo, e non a un programma criminoso generale, preventivo e definito nei suoi dati essenziali, cui segua, per ogni singola azione, una deliberazione specifica- incongruenze argomentative. L'argomento della affidabilità ovvero dell'inserimento, a medio - alto livello, del condannato nel settore criminale del traffico di cocaina si ritorce, invero, contro la stessa logicità e coerenza del tessuto motivazionale per l'assorbente rilievo che il collegamento con fornitori colombiani, indicato come afferente al primo blocco di reati (con cadenza temporale nel 2005), esclude la contemporanea e originaria progettazione di quello successivo (con cadenza temporale negli anni 2007/2008) connotato dal collegamento con i fornitori albanesi.
3. L'operata rappresentazione in executivis degli elementi disponibili e la loro rilevata carenza dimostrativa del rapporto di cui all'art. 81, comma 2, cod. pen., presupposto dall'art. 671 cod. proc. pen. impongono la esclusione della riconosciuta continuazione e,per l'effetto, l'annullamento senza rinvio رسل dell'ordinanza impugnata. proc. pen. al Proustme generale pens be Cate di affello & Firenze.* Segue, a cura della Cancelleria, la comunicazione di cui all'art. 621 cod:
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata di riconoscimento della continuazione, che esclude. Si comunichi al Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze. Così deciso in Roma in data 13 novembre 2015 Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Angela Tardio dott. Massimo Vecchio DEPOSITAT a us Vecchio Angel Pardu Ваблю IN CANCELLERIA -9 SET 2016 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA