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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/12/2025, n. 7659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7659 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
così composta:
dr. Marianna D'AVINO Presidente
dr. Mariarosaria BUDETTA Consigliere
Avv. Paola CASTRIOTA SCANDERBEG Relatore
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al 2184 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in decisione all'udienza cartolare del 3.4.2025 e vertente
TRA
( , in Roma elettivamente domiciliato V.le Parte_1 CodiceFiscale_1
delle Milizie, 38, presso lo studio dell'avv. Giovanni Marcangeli che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di appello,
Appellante
CONTRO
1 ( ), elettivamente domiciliata in Roma Controparte_1 CodiceFiscale_2
via Paciotti n. 8 presso lo studio dell'avv. Francesco Cazzella che la rappresenta e difende, giusta procura a margine della comparsa di costituzione,
Appellata
NONCHE'
(C.F. ), in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante p.t., in Roma elettivamente domiciliata via Monte Santo n. 10/a presso lo studio dell'avv. Alessandro Foschiani che la rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di costituzione,
Appellata terza chiamata
OGGETTO: appello avverso sentenza n.19015/2018 del Tribunale di Roma, pubblicata l'8.10.2018.
FATTO
Con atto regolarmente notificato ha impugnato la sentenza indicata in Parte_1
epigrafe con la quale il Tribunale di Roma aveva rigettato la domanda risarcitoria da esso proposta in danno dei convenuti avente ad oggetto il risarcimento dei danni alla persona subiti a causa del sinistro avvenuto il 9.11.2010 e quantificati nella misura di ulteriori 70.000,00, poi ridotti a €. 25.000,00. In tutto dopo aver già incassato dalla compagnia in sede stragiudiziale la somma di €. 8.600.
L'appellante censurava la sentenza per errata ricostruzione dei fatti in contrasto con l'istruttoria svolta, la descrizione dello stato dei luoghi e la documentazione versata in atti.
Chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza e la condanna della e della CP_1
in solido, al risarcimento dei danni come domandati. CP_2
2 Con atto del 1.7.19, si costituiva la quale rilevava preliminarmente la CP_2
nullità della citazione per carenza dei requisiti ex art. 163 n. 3 e 4 cpc ed in subordine l'infondatezza dell'appello, concludendo per il rigetto del gravame.
Con atto del 11.10.23, si costituiva la quale chiedeva il rigetto Controparte_1
dell'appello.
All'udienza cartolare del 3.4.25, verificato il deposito di note di trattazione scritta, la causa veniva trattenuta a sentenza sulle conclusioni come precisate, con la concessione dei termini per il deposito di memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato per quanto di seguito esposto.
Va premesso che oggetto del presente giudizio è la richiesta di danni alla persona che asserisce di aver riportato in seguito al tamponamento subito in data Parte_1
9.11.2010 dall'auto di proprietà di condotta da Controparte_1 Persona_1
assicurata con la e per il quale detta compagnia aveva già versato un CP_2
risarcimento in €. 8.600.
Il giudice di primo grado, dopo aver fatto eseguire una CTU, ha rigettato la domanda per difetto di prova del nesso causale tra il danno riscontrato ed il tamponamento per cui è causa, motivando la decisione -anche sulla scorta delle perizie di parte- con la considerazione che i sanitari hanno ricondotto la causa della patologia C5 e C6 alla degenerazione per una pregressa discopatia e non al trauma da sinistro.
Sicchè in merito al nesso causale, l'appello contesta l'errata disamina da parte del primo giudice dei documenti in atti ed in particolare della relazione di incidente della polizia municipale e delle dichiarazioni dei due conducenti.
Dall'esame degli atti, però, non si ricavano elementi utili per una modifica della decisione, in quanto non viene chiarito se, ed in che misura, il trauma da
3 tamponamento abbia inciso sulla complessa patologia artrosica da cui era affetto l' prima del sinistro. Pt_1
Inoltre, le conclusioni della ctu -che a detta dell'appellante sembrerebbero in contrasto con la sentenza-non riportano dati obiettivi riscontrati, ma contengono dati generici che non chiariscono il collegamento tra sinistro e lesioni e che il tribunale non ha ritenuto di condividere motivando adeguatamente le ragioni che lo hanno portato a discostarsi da tali conclusioni tecniche.
Peraltro, infine, va rilevato come nella raccomandata del 5.10.11 inoltrata dall Pt_1
alla si faceva riferimento sia ai danni alla persona che al mezzo -e non solo CP_2
quelli relativi a quest'ultimo come dall'appellante sostenuto- domandandosi una somma complessiva a titolo risarcitorio, poi corrisposta dalla compagnia in sede stragiudiziale.
Pertanto, la richiesta dei danni alla persona, successivamente formulata quasi allo scadere dei termini decadenziali, ingenera il sospetto, suffragato dalla totale mancanza di prova del nesso causale, della pretestuosità della richiesta stessa.
Per le considerazioni innanzi esposte la sentenza risulta ben motivata in ogni suo aspetto e va confermata e rigettato l'appello.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, detratta la fase istruttoria non esperita, in misura poco al di sopra dei minimi tariffari vigenti per la corrispondente complessità delle questioni dibattute.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma quinta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Parte_1
Roma n.19015/18 a conferma della stessa così provvede:
- rigetta l'appello;
4 - condanna al pagamento, in favore di e dell'avv. Francesca Parte_1 CP_3
Cazzella procuratore di , dichiaratosi antistatario, delle spese del Parte_2
giudizio che liquida in €.
2.500 ciascuno, oltre al rimborso delle spese forfettarie, iva e cnp come per legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater
D.P.R.n.115/2002 per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato a carico delle
parti in causa.
Roma, 9.12.2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Avv. Paola Castriota Scanderbeg Dr. Marianna D'Avino
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