Sentenza 2 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/05/2002, n. 6284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6284 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2002 |
Testo completo
Aula B Im nome del 06284 / 0 2 La Corte Suprema di Cassazione Sezione Eavoro composta dai seguenti Magistrati: Oggetto: Prev. SOC. R.G.n.12990/ dr. Guglielmo Sciarelli Presidente a. 1999 Cron. 18119 dr. Alberto Spand Consigliere dr. Mario Putaturo Donati Viscido Consigliere Rep. Consigliere rel. Ud.06.12.2001 dr. Donato Figurelli Consigliere dr. Alessandro De Renzis ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: шиль AV EM, residente in [...], nella sua qualità di Amministratore Delegato della spa NE, corrente Пу in Torino, ed ECOMACCHINE S.p.A., corrente in Torino, in persona dell'Amministratore Delegato AL EM, rappresentati e difesi dall'avv. Agostino Pacchiana Parra- vicini e dall'avv. Gerardo Vesci presso il quale in Roma alla via Ripetta 22 sono elettivamente domiciliati, come da procura speciale a margine del ricorso, ricorrenti;
CONTRO
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona 4799 - 1 - del Presidente e legale rappresentante prof. Massimo Paci, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonietta Coretti e Fabrizio Correra, e com fi medesimi elettivamen- te domiciliato in Roma alla via della Frezza m. 17 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, come da procura speciale com firma autenticata per avv. Franco Lupo, no- taio in Roma, del 27 luglio 1999, rep. m. 31771, resistente com procura;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Torino in data 18 maggio 13 luglio 1998, n. 2815/1998, m. 691/97 R.G.L.; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza del 6 dicembre 2001; udiito l'avv. Patrizia Mittica Zandri per delega dell'avv. Gerardo Vesci per i ricorrenti;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Massimo Fedeli, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. 1 1 Svolgimento del processo. Con ricorso depositato in data 7 novembre 1996 presso la Preture di Torimo, sezione lavoro, il signor EM AL, quale amministratore delegato della S.p.A. NE, e la società Beomacchine proponevano oppo- sizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 11425 del- 1'8 ottobre 1996, emessa dal Direttore della Sede Pro- vinciale dell'INPS di Torino e recante l'intimazione a pagare, a titolo di sanzione amministrativa conseguente Пришла alla omissione contributiva per il periodo 1° ottobre 1986 22 gennaio 1993, la somma complessiva di lire 1.441.800. I ricorrenti eccepivano l'estinzione, almeno parziale, della pretesa azionata per il decorso della prescrizione quinquennale e decennale, la nullità della ordinanza in- giunzione opposta per vizi formali e, nel merito,affer- mavano l'insussistenza della pretesa contributiva dell'INPS. Si costituiva in giudizio l'INPS, chiedendo la reiezione dell'opposizione, vinte le spese. Con semtenza in data 26 febbraio - 24 aprile 1997 il Pretore rigettava il ricorso, con condanna dei ricorrenti alle spese di lite. Interponevano appello il AL e la S.p.A. NE. Resisteva all'appello l'IMPS. Com sentenza in data 18 maggio - 13 luglio 1998 il Tribunale -3·- di Torimo respingeva l'appello e condannava gli appellanti alle spese del grado. Osservava il Tribunale che gli appellanti avevano dichiara- to di aver cautelativamente presentato domanda di regola- rizzazione contributiva in ordine alla pretesa contributi- va dell'INPS, ed avevano prodotto im copie le relative do mande e le dichiarazioni di "riserva" di ripetizione di quanto versato all'esito del giudizio di accertamento della insussistenza dei rapporti di lavoro ritenuti di natura subordinata dall'Istituto; che l'INPS aveva eccepito l'im- Приве proponibilità dell'appello e l'inammissibilità della doman- da giudiziale;
che il problema della rilevanza della do- manda di regolarizzazione contributiva, ancorchè formulata con riserva, nel giudizio di accertamento della sussistenza del debito previdensiale era stato risolto dalla giurispru- denza di legittimità in maniera diversa;
che risultava del tutto irrilevante la clausola di riserva apposta dagli ap- pellanti alle domande di regolarizzazione. Avverso detta sentenza, con atto notificato il 23 giugno 1999, il AL ed NE s.p.a. Hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, ed illustrato da memoria. L'Istituto intimato ha depositato solo procura speciale. Motivi della decisione. Con l'und co motivo, denunziando violazione o falsa applica- zione dell'art. 2 D.L. 23.10.96 n. 4538, dell'art. 2 D.L. 538/96, dell'art. 4 D.L. 28.3.977 n. 79 e dell'art. 81 comma 9 L. 448/98 (art. 360 primo comma, punti 3 e 5, c.p.c.), i ricorrenti deducono che l'interpretazione mormativa di cui alla sentenza impugnata risulta errata, perchè palese- mente im contrasto con la normativa risultante per effetto dell'art. 81 comma 9 legge 448/98; che la sentenza del Tri- bunale è anche affetta da vizio di motivazione, perchè la reiezione dell'appello, così come formulata in dispositivo, funct avrebbe dovuto presupporre, giusta la premessa, una disamina nel merito della causa ed una pronuncia nel merito, il che il Tribunale non ha fatto. Osserva la Corte che il ricorso è fondato. Il Tribunale, invero, pur preso atto che la S.p.A. Ecomacchi- ne e l'Amministratore sig. AL hanno dichiarato di aver presentato domanda di regolarizzazione contributiva in ordine alla pretesa contributiva dell'INPS soltanto in via cautelati- e hanno prodotto in copia le relative domande e le dichiara- va, zioni di salvaguardia del contenzioso e di "riserva" di ripeti- zione di quanto versato all'esito del giudizio di accertamento della insussistenza del rapporto di lavoro ritenuto di natura subordinata dall'Istituto, ha ritenuto che l'esperimento del "condono" precluda l'esame del merito della causa, e quindi il prosieguo della stessa. Come risulta dall'impugnata sentenza, le domande di "condono", 5 con le dichiarazioni di salvaguardia del contenzioso e di riserva di ripetizione degli indebiti pagamenti, somo le seguenti: 1) domanda 16.12.96 ex art. 2 D.L. 23.10.96 n. 538 a copertura degli anni 91, 92 e 93; 2) domanda 27.3. 97 ex art. 2 D.L. 538/96 a copertura (parziale) degli anni 86-90; 3) domanda 30.5.97 ex art. 4 D.L. 28.3.97 n. 79 per il periodo 1987 - 1993. 448/98Ora l'art. 81 comma 9 L. 44/98 dispone quanto segue: "Le clausole di riserva di ripetizione, subordinate agli e- siti del contenzioso per il disconoscimento del proprio de- bito, apposte alle domande di condono previdenziale, pre- sentate ai sensi dell'art. 4 del decret-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e precedenti provvedimenti di legge sempre in materia di condono previdenziale, sono valide e non precludono la possibilità di accertamento negativo im fase contenziosa della sussistenza del relativo debito. Per tali fattispecie sulle eventuali somme da rimborsare da parte degli enti impositori, a seguito degli esiti del con- tenzioso, non sono comunque dovuti interessi". Detta normativa è certamente applicabile all'attuale situa- zione, stante l'espressa incidenza sulle normative del con- dono di cui è causa, espressamente richiamate. Pertanto l'im- postazione normativa di cui alla sentenza impugnata à in con- trasto com la normativa risultante per effetto dell'art. 81, -6 - comma 9 L. 448/98, che prevede, in tale situazione, la ce- lebrazione del giudizio di merito. Il ricorso deve essere, di conseguenza accolto, con cassa- zione della sentenza impugnata e rinvio ad altro giudice di merito. Deve aggiungersi che nelle more del giudizio è stata promul- gata la legge 388/2000, il cui art. 116 comma 12 dispone: " sono abolite tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligato- " funds rie consistenti nell'omissione totale o parziale del versa- mento di contributi o premi, ai sensi dell'art. 35, commi se- condo e terzo, della legge 24 novembre 1981, n. 689. ... Tale normativa concerne l'ordinanza ingiunzione di cui è cau- sa, essendo la stessa emanata ex art. 35, commi secondo e terzo L. 689/81 e comunque avendo per oggetto presunte omis- sioni contributive e le relative sanzioni amministrative, ma usta confermata la procedura santionalpia amministrativa pu le violations antecedenti al priscis dammbre 2000. Con l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della senten- za impugnata, la causa va rimessa alla Corte di appello di Genova, che provvederà anche in ordine alle spese del giudi- zio di cassazione..
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Genova, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 6 dicembre 2001. Il Presidente (dr. Guglielmo Sciarelli) brykiem I woul 3 3 0 1 5 A I . S . T D S Il Consigliere estensore , R A N T O A ' , L 3 L L A 7 L - S (dr. Donato Figurelli) O E E 8 B - "Joneto Funds D P I 1 S I D 1 I S N N A E G E T S S O G I O G A P E A D L M E O I , T A T A O I L R D R L T I E S E D I T D G N O E E IL CANCELLIERE R S E Depositato in Cancelleria oggi-2 MAG, 2002 Y E IL CANCELLIERE R E U Q - 8. -