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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. IV, sentenza 09/02/2026, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 374/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:40 in composizione monocratica:
OCCHIPINTI ANDREINA MARIA ANGEL, Giudice monocratico in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3964/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica 3 - Agrigento - 93023600849
elettivamente domiciliato presso Consorzio Di Bonifica 3 - Agrigento
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240005430644000 QUOTA CONSORTIL 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, depositato telematicamente, CO NN IO chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento n. 29120240005430644000 con la quale veniva richiesto il pagamento dell'importo complessivo di € 228,88, per iscrizione a ruolo operata dal Consorzio di bonifica 3 di
Agrigento per pretesa quota consortile anno 2019;
A sostegno delle proprie pretese, la ricorrente deduceva la carenza di motivazione della cartella di pagamento impugnata;
la mancata notifica degli atti presupposti di competenza dell'ente creditore.
L'Agenzia delle Entrate e Riscossione si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza, la Commissione decideva come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
I contributi di bonifica sono riscossi mediante ruolo secondo le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette in forza dell'art. 21 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, che continua ad essere applicabile ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, dovendosi, per contro, escludere l'applicazione dell'art. 1, comma 161 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (relativa ai tributi degli enti locali), che presuppone la preventiva notifica degli atti impositivi, mentre la riscossione di contributi di bonifica avviene con la sola notificazione della cartella. (Cass. Sez. 5, 11/06/2014, n. 13165, Rv. 631221 - 01).
È, tuttavia, fondato il rilievo relativo al difetto di motivazione.
Nella specie non risultando notificato alcun atto preventivo e/o presupposto va richiamato il principio secondo cui la cartella esattoriale che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, e contenere, quindi, gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione. Tale motivazione può essere assolta "per relationem" ad altro atto che costituisca il presupposto dell'imposizione, del quale, tuttavia, debbono comunque essere specificamente indicati gli estremi, anche relativi alla pubblicazione dello stesso su bollettini o albi ufficiali che eventualmente ne sia stata fatta a sensi di legge, affinché il contribuente ne abbia conoscenza o conoscibilità e l'atto richiamato, quando di esso il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione o pubblicazione, non deve essere necessariamente allegato alla cartella - secondo una interpretazione non puramente formalistica dell'art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, (c.d.
Statuto del contribuente) - sempre che in essa siano indicati nella cartella i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione. (Fattispecie in tema di riscossione di contributi consortili ai sensi dell'art. 21 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215). (Sez. U, Sentenza n. 11722 del 14/05/2010, Rv. 613233 - 01).
Posto che dal tenore della cartella non risultano individuati come contestato dal contribuente: il piano di classifica e/o il piano di contribuzione, il perimetro di contribuenza, le delibere tramite le quali il Consorzio avrebbe determinato l'imposizione in oggetto, le aliquote applicate per la quantificazione degli importi richiesti, la cartella è da ritenere nulla per carenza assoluta di motivazione.
Sulla scorta delle superiori considerazioni il ricorso deve essere accolto con annullamento dell'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in euro 190,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Condanna l'Agenzia delle Entrate e Riscossione al pagamento delle spese che liquida in euro 190,00 oltre accessori di legge.
Agrigento 21.11.2025 Il Giudice
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:40 in composizione monocratica:
OCCHIPINTI ANDREINA MARIA ANGEL, Giudice monocratico in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3964/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica 3 - Agrigento - 93023600849
elettivamente domiciliato presso Consorzio Di Bonifica 3 - Agrigento
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240005430644000 QUOTA CONSORTIL 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, depositato telematicamente, CO NN IO chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento n. 29120240005430644000 con la quale veniva richiesto il pagamento dell'importo complessivo di € 228,88, per iscrizione a ruolo operata dal Consorzio di bonifica 3 di
Agrigento per pretesa quota consortile anno 2019;
A sostegno delle proprie pretese, la ricorrente deduceva la carenza di motivazione della cartella di pagamento impugnata;
la mancata notifica degli atti presupposti di competenza dell'ente creditore.
L'Agenzia delle Entrate e Riscossione si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza, la Commissione decideva come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
I contributi di bonifica sono riscossi mediante ruolo secondo le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette in forza dell'art. 21 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, che continua ad essere applicabile ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, dovendosi, per contro, escludere l'applicazione dell'art. 1, comma 161 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (relativa ai tributi degli enti locali), che presuppone la preventiva notifica degli atti impositivi, mentre la riscossione di contributi di bonifica avviene con la sola notificazione della cartella. (Cass. Sez. 5, 11/06/2014, n. 13165, Rv. 631221 - 01).
È, tuttavia, fondato il rilievo relativo al difetto di motivazione.
Nella specie non risultando notificato alcun atto preventivo e/o presupposto va richiamato il principio secondo cui la cartella esattoriale che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, e contenere, quindi, gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione. Tale motivazione può essere assolta "per relationem" ad altro atto che costituisca il presupposto dell'imposizione, del quale, tuttavia, debbono comunque essere specificamente indicati gli estremi, anche relativi alla pubblicazione dello stesso su bollettini o albi ufficiali che eventualmente ne sia stata fatta a sensi di legge, affinché il contribuente ne abbia conoscenza o conoscibilità e l'atto richiamato, quando di esso il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione o pubblicazione, non deve essere necessariamente allegato alla cartella - secondo una interpretazione non puramente formalistica dell'art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, (c.d.
Statuto del contribuente) - sempre che in essa siano indicati nella cartella i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione. (Fattispecie in tema di riscossione di contributi consortili ai sensi dell'art. 21 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215). (Sez. U, Sentenza n. 11722 del 14/05/2010, Rv. 613233 - 01).
Posto che dal tenore della cartella non risultano individuati come contestato dal contribuente: il piano di classifica e/o il piano di contribuzione, il perimetro di contribuenza, le delibere tramite le quali il Consorzio avrebbe determinato l'imposizione in oggetto, le aliquote applicate per la quantificazione degli importi richiesti, la cartella è da ritenere nulla per carenza assoluta di motivazione.
Sulla scorta delle superiori considerazioni il ricorso deve essere accolto con annullamento dell'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in euro 190,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Condanna l'Agenzia delle Entrate e Riscossione al pagamento delle spese che liquida in euro 190,00 oltre accessori di legge.
Agrigento 21.11.2025 Il Giudice