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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 13/12/2025, n. 1342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1342 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 404/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Marcello Castiglione - Presidente
Dott. Franco Davini - Consigliere istruttore
Dott. Giovanna Cannata - Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: permesso di soggiorno
Fra:
in persona del Ministro pro tempore, Parte_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Genova presso i cui uffici, siti in Genova, Viale Brigate
Partigiane n. 2, è domiciliato.
- Appellante -
-
contro
-
rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra CP_1
Ballerini e domiciliato, ai fini del presente atto, presso il suo Studio, in Genova, Via XX Settembre 29/11, come da mandato in atti.
-Appellato -
Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
1 “Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
riformare l'ordinanza in epigrafe
indicata per le ragioni esposte e, per l'effetto, respingere ogni
domanda ex adverso introdotta in
primo grado .
Spese per legge.”.
Per l'appellato:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, rigettare le domande tutte formulate dal Parte_1
in atto di appello e confermare lordinanza pronunciata ex art 702-
ter c.p.c. dal Tribunale di Genova in composizione monocratica,
all'esito del procedimento Nrg 11154/2019, in data 24.3.2023, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari della causa, da distrarsi in favore del difensore antistatario. “
Per la Procura Generale:
“Il PG chiede l'accoglimento dell'appello dell'Avvocatura
Distrettuale dello Stato”
IN FATTO E DIRITTO
1. cittadino tunisino, proponeva ricorso ai sensi CP_1
dell'art. 30 comma 6 d.lgs. 286/98 contro il decreto in data
12/10/2018 N. 386 Cat.A.12/Imm.2^Sez._Sogg./2018, con il quale il
Questore della Provincia di Genova aveva rigettato l'istanza di permesso di soggiorno per motivi familiari, quale fratello di.
[...]
, cittadino italiano. Parte_2
Il rigetto del Questore era fondato sulla pericolosità sociale dell'istante, come emerge da numerose sentenze di condanna per vari
2 reati, tra cui lesioni personali, falsi, cessione di sostanze stupefacenti e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti
2.Il Tribunale di Genova con ordinanza del 23 marzo 2023 accoglieva il ricorso , annullava il decreto reclamato, dichiarava , il diritto del ricorrente al permesso di soggiorno, quale padre di minore cittadina italiana, ai sensi dell'art. 30 comma 1 lett. d) d.lgs.
286/98.
Il Tribunale rilevava che il ricorrente se in realtà non conviveva con il fratello cittadino italiano però aveva avuto una relazione more uxorio con da cui aveva avuto una figlia Persona_1
cittadina italiana. Persona_2
Se i precedenti penali di erano effettivamente , molteplici Per_3
e alcuni di questi di estrema gravità; tuttavia si trattava di fatti assai risalenti nel tempo: gli ultimi fatti risalivano al periodo
2009/2010 e nei successivi 13 anni non risultano né precedenti, né
pendenze, né mere segnalazioni di polizia.
Appariva evidente, di conseguenza, che egli non rappresentasse in alcun modo una minaccia concreta e attuale per l'ordine e la sicurezza pubblica.
Il richiedente non era stato privato della potestà genitoriale: con sentenza del 30 gennaio-6 febbraio 2019 il Tribunale per i minorenni ha infatti dichiarato solo la madre decaduta dalla potestà
genitoriale; quanto al padre, odierno ricorrente, pur dando atto delle “perduranti criticità paterne”, il Tribunale aveva revocato la sospensione della potestà genitoriale (che era stata disposta con decreto del 7/9/2010) e, affidando la minore al Comune di Busalla
con collocazione presso gli zii paterni, aveva incaricato lo stesso
Comune – tra l'altro – di “regolamentare i rapporti con il padre.
3
3.Il proponeva appello osservando che vi era Parte_1
una contraddizione fra dare atto che vi erano numerosi precedenti penali anche gravi e poi escludere la pericolosità di Per_3
La Cassazione aveva ritenuto che la condanna per stupefacenti era di per sé ostativa al rilascio del permesso di soggiorno né la presenza di familiari con cittadinanza italiana con cui aveva labili contatti comportava in ogni caso il diritto ad ottenere il permesso di soggiorno.
4. ritualmente costituitosi chiedeva il rigetto CP_2
dell'appello.
Osservava che da anni l'appellato non aveva avuto alcun rilievo penale.
Richiamava la giurisprudenza della Cassazione per cui “Ai fini del
rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, deve essere
valutata sia la pericolosità sociale del soggetto, sia l'effettiva
esistenza dei legami familiari presupposti alla richiesta: la prima va esaminata in base agli elementi di fatto aggiornati all'epoca
della decisione, ovvero in base a presunzioni fondate su circostanze
concrete ed attuali,potendosi, a tal fine, richiamare i precedenti
penali del soggetto, se risalenti nel tempo, solo come elemento di
sostegno indiretto della valutazione, in quanto indicatori della sua
personalità; la seconda deve tener conto degli elementi di fatto
emersi dall'istruttoria, avendo cura di attribuire valenza neutraa
quelli che, oggettivamente, non sono idonei ad indicare un
sostanziale abbandono, da parte del
richiedente, del contesto familiare, o comunque una sua rilevante
disaffezione nei confronti dei suoi
prossimi congiunti” (Cass. Civ. Sez. 2, Ordinanza n. 7842 del
19/03/2021. Ed ancora, nello stesso
4 senso: Cass. Civ. Sez. 2, Ordinanza n. 30342 del 27/10/2021, Cass.
Civ. Sez. 1, Ordinanza n. 23423 del 27/7/2022, quest'ultima in materia di espulsione) e la la Corte Costituzionale che con sentenza n. 88 dell' 8 maggio 2023, aveva dichiarato la illegittimità
costituzionale degli articoli 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs.
numero 286 del 1998 nella parte in cui ricomprendevano tra le ipotesi di condanna che impedivano automaticamente il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro, anche quelle per il reato di cui all'articolo 73, comma 5, del d.P.R. numero 309 del 1990 (Testo Unico
Stupefacenti) (cd “piccolo spaccio”) e per il reato di cui all'articolo 474, secondo comma, del codice penale (vendita dimerci contraffatte), senza prevedere che l'autorità competente verifichi in concreto la pericolosità sociale del richiedente.
5.La Procura Generale domandava l'accoglimento dell'appello.
La causa, assegnata a decisione, era rimessa due volte sul ruolo per chiarimenti.
Infine dopo che le parti avevano precisato le conclusioni, depositato le comparse conclusionali e le repliche, la causa era rimessa al collegio all'udienza del 20 novembre 2025 e successivamente decisa in camera di consiglio.
6. risulta aver riportato in passato numerose condanne: CP_1
-nel 1992 cinque mesi di reclusione per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale;
-nel 1997 condanna per guida senza patente;
reato depenalizzato;
-nel 2000 condanna per rissa e lesioni personali;
-nel 2001 anni tre e mesi sei di reclusione per lesioni personali;
-nel 2002 8 mesi di reclusioni e 154,94 Euro di multa per furto;
-nel 2003 condanna per falso;
5 -nel 2003 4 mesi di reclusione ed Euro 103,29 di multa per furto;
-nel 2010 5 anni e mesi 8 di reclusione ed Euro 30.000,00 di multa per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti;
-2012 9 anni di reclusione per costituzione di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.
L'appellato ha finito di espiare il cumulo delle diverse pene (prima con la detenzione in carcere, poi con la detenzione domiciliare,
infine con la Libertà controllata) il 18 maggio 2019.
Da allora non ci sono state condanne penali ed esiste solo una recente segnalazione di polizia per una lite con la sorella che attualmente ospita la figlia dell'appellato.
Se per il periodo anteriore al 2012 l'appellato alla luce delle ripetute condanne era chiaramente una persona che si manteneva con attività criminale e se la mancanza di nuove condanne fino al 2019
è spiegabile con l'espiazione della pena, tuttavia dal 2019 non risultano accertati nuovi reati e l'appellato risulta essere stato assunto a tempo indeterminato.
Vi sono pertanto gli elementi per ritenere corretta la valutazione del Tribunale di Genova che si sia lasciato alle spalle CP_1
l'attività criminale.
7.Purtroppo per l'appellato nel frattempo sono mutati i rapporti con la figlia.
Il permesso di soggiorno era stato richiesto da per CP_1
motivi familiari per la frequentazione del proprio fratello Pt_2
.
[...]
Il Tribunale di Genova escludeva però nella sua motivazione che i rapporti con il fratello, data l'assenza di coabitazione,
giustificassero la concessione del permesso di soggiorno.
6 Il punto dell'ordinanza non è stato appellato e su di esso è sceso il giudicato.
Ne segue che il permesso di soggiorno per motivi familiari può
trovare ragione di essere solo in presenza di rapporti con la figlia.
Il Tribunale per i Minorenni di Genova con provvedimento n. 178
dell'8 febbraio 2025 dichiarava la decadenza di dalla CP_1
responsabilità genitoriale sulla figlia , nominava Persona_2
tutrice la sorella dell'appellato e revocava l'affido ai Servizi
Sociali e la delega ad organizzare incontri tra padre e figlia.
Una delle ragioni della decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre era per il Tribunale per i Minorenni di Genova il suo cercare sistematicamente di prevaricare sulla figlia e di metterla pubblicamente in imbarazzo.
In questo contesto risulta evidente come non si possa pensare di concedere il permesso di soggiorno per motivi familiari al fine di fare frequentare la figlia.
E' vero che rimangono comunque gli obblighi di contribuire al mantenimento della figlia ma la provvista per adempiere a questo obbligo può essere trovata dall'appellato in qualsiasi nazione,
anche diversa dall'Italia, ove trovi lavoro.
Si compensano le spese legali del giudizio di appello (quelle di primo grado sono state già compensate nell'ordinanza appellata)
esistendo i giusti motivi per la compensazione dato che l'evoluzione della situazione in senso negativo per l'appellato è avvenuta nel corso del giudizio di appello
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53..
P.Q.M.
7 Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa
istanza sull'appello proposto dal
contro
Parte_1
l'ordinanza del Tribunale di Genova del 23 marzo 2023 accoglie
l'appello e per l'effetto respinge il reclamo di CP_1
contro il decreto in data 12/10/2018 N. 386
Cat.A.12/Imm.2^Sez._Sogg./2018, del Questore della Provincia di
Genova
Spese compensate del giudizio di appello.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano
omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova lì 26 novembre 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Marcello Castiglione
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Marcello Castiglione - Presidente
Dott. Franco Davini - Consigliere istruttore
Dott. Giovanna Cannata - Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: permesso di soggiorno
Fra:
in persona del Ministro pro tempore, Parte_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Genova presso i cui uffici, siti in Genova, Viale Brigate
Partigiane n. 2, è domiciliato.
- Appellante -
-
contro
-
rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra CP_1
Ballerini e domiciliato, ai fini del presente atto, presso il suo Studio, in Genova, Via XX Settembre 29/11, come da mandato in atti.
-Appellato -
Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
1 “Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
riformare l'ordinanza in epigrafe
indicata per le ragioni esposte e, per l'effetto, respingere ogni
domanda ex adverso introdotta in
primo grado .
Spese per legge.”.
Per l'appellato:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, rigettare le domande tutte formulate dal Parte_1
in atto di appello e confermare lordinanza pronunciata ex art 702-
ter c.p.c. dal Tribunale di Genova in composizione monocratica,
all'esito del procedimento Nrg 11154/2019, in data 24.3.2023, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari della causa, da distrarsi in favore del difensore antistatario. “
Per la Procura Generale:
“Il PG chiede l'accoglimento dell'appello dell'Avvocatura
Distrettuale dello Stato”
IN FATTO E DIRITTO
1. cittadino tunisino, proponeva ricorso ai sensi CP_1
dell'art. 30 comma 6 d.lgs. 286/98 contro il decreto in data
12/10/2018 N. 386 Cat.A.12/Imm.2^Sez._Sogg./2018, con il quale il
Questore della Provincia di Genova aveva rigettato l'istanza di permesso di soggiorno per motivi familiari, quale fratello di.
[...]
, cittadino italiano. Parte_2
Il rigetto del Questore era fondato sulla pericolosità sociale dell'istante, come emerge da numerose sentenze di condanna per vari
2 reati, tra cui lesioni personali, falsi, cessione di sostanze stupefacenti e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti
2.Il Tribunale di Genova con ordinanza del 23 marzo 2023 accoglieva il ricorso , annullava il decreto reclamato, dichiarava , il diritto del ricorrente al permesso di soggiorno, quale padre di minore cittadina italiana, ai sensi dell'art. 30 comma 1 lett. d) d.lgs.
286/98.
Il Tribunale rilevava che il ricorrente se in realtà non conviveva con il fratello cittadino italiano però aveva avuto una relazione more uxorio con da cui aveva avuto una figlia Persona_1
cittadina italiana. Persona_2
Se i precedenti penali di erano effettivamente , molteplici Per_3
e alcuni di questi di estrema gravità; tuttavia si trattava di fatti assai risalenti nel tempo: gli ultimi fatti risalivano al periodo
2009/2010 e nei successivi 13 anni non risultano né precedenti, né
pendenze, né mere segnalazioni di polizia.
Appariva evidente, di conseguenza, che egli non rappresentasse in alcun modo una minaccia concreta e attuale per l'ordine e la sicurezza pubblica.
Il richiedente non era stato privato della potestà genitoriale: con sentenza del 30 gennaio-6 febbraio 2019 il Tribunale per i minorenni ha infatti dichiarato solo la madre decaduta dalla potestà
genitoriale; quanto al padre, odierno ricorrente, pur dando atto delle “perduranti criticità paterne”, il Tribunale aveva revocato la sospensione della potestà genitoriale (che era stata disposta con decreto del 7/9/2010) e, affidando la minore al Comune di Busalla
con collocazione presso gli zii paterni, aveva incaricato lo stesso
Comune – tra l'altro – di “regolamentare i rapporti con il padre.
3
3.Il proponeva appello osservando che vi era Parte_1
una contraddizione fra dare atto che vi erano numerosi precedenti penali anche gravi e poi escludere la pericolosità di Per_3
La Cassazione aveva ritenuto che la condanna per stupefacenti era di per sé ostativa al rilascio del permesso di soggiorno né la presenza di familiari con cittadinanza italiana con cui aveva labili contatti comportava in ogni caso il diritto ad ottenere il permesso di soggiorno.
4. ritualmente costituitosi chiedeva il rigetto CP_2
dell'appello.
Osservava che da anni l'appellato non aveva avuto alcun rilievo penale.
Richiamava la giurisprudenza della Cassazione per cui “Ai fini del
rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, deve essere
valutata sia la pericolosità sociale del soggetto, sia l'effettiva
esistenza dei legami familiari presupposti alla richiesta: la prima va esaminata in base agli elementi di fatto aggiornati all'epoca
della decisione, ovvero in base a presunzioni fondate su circostanze
concrete ed attuali,potendosi, a tal fine, richiamare i precedenti
penali del soggetto, se risalenti nel tempo, solo come elemento di
sostegno indiretto della valutazione, in quanto indicatori della sua
personalità; la seconda deve tener conto degli elementi di fatto
emersi dall'istruttoria, avendo cura di attribuire valenza neutraa
quelli che, oggettivamente, non sono idonei ad indicare un
sostanziale abbandono, da parte del
richiedente, del contesto familiare, o comunque una sua rilevante
disaffezione nei confronti dei suoi
prossimi congiunti” (Cass. Civ. Sez. 2, Ordinanza n. 7842 del
19/03/2021. Ed ancora, nello stesso
4 senso: Cass. Civ. Sez. 2, Ordinanza n. 30342 del 27/10/2021, Cass.
Civ. Sez. 1, Ordinanza n. 23423 del 27/7/2022, quest'ultima in materia di espulsione) e la la Corte Costituzionale che con sentenza n. 88 dell' 8 maggio 2023, aveva dichiarato la illegittimità
costituzionale degli articoli 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs.
numero 286 del 1998 nella parte in cui ricomprendevano tra le ipotesi di condanna che impedivano automaticamente il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro, anche quelle per il reato di cui all'articolo 73, comma 5, del d.P.R. numero 309 del 1990 (Testo Unico
Stupefacenti) (cd “piccolo spaccio”) e per il reato di cui all'articolo 474, secondo comma, del codice penale (vendita dimerci contraffatte), senza prevedere che l'autorità competente verifichi in concreto la pericolosità sociale del richiedente.
5.La Procura Generale domandava l'accoglimento dell'appello.
La causa, assegnata a decisione, era rimessa due volte sul ruolo per chiarimenti.
Infine dopo che le parti avevano precisato le conclusioni, depositato le comparse conclusionali e le repliche, la causa era rimessa al collegio all'udienza del 20 novembre 2025 e successivamente decisa in camera di consiglio.
6. risulta aver riportato in passato numerose condanne: CP_1
-nel 1992 cinque mesi di reclusione per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale;
-nel 1997 condanna per guida senza patente;
reato depenalizzato;
-nel 2000 condanna per rissa e lesioni personali;
-nel 2001 anni tre e mesi sei di reclusione per lesioni personali;
-nel 2002 8 mesi di reclusioni e 154,94 Euro di multa per furto;
-nel 2003 condanna per falso;
5 -nel 2003 4 mesi di reclusione ed Euro 103,29 di multa per furto;
-nel 2010 5 anni e mesi 8 di reclusione ed Euro 30.000,00 di multa per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti;
-2012 9 anni di reclusione per costituzione di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.
L'appellato ha finito di espiare il cumulo delle diverse pene (prima con la detenzione in carcere, poi con la detenzione domiciliare,
infine con la Libertà controllata) il 18 maggio 2019.
Da allora non ci sono state condanne penali ed esiste solo una recente segnalazione di polizia per una lite con la sorella che attualmente ospita la figlia dell'appellato.
Se per il periodo anteriore al 2012 l'appellato alla luce delle ripetute condanne era chiaramente una persona che si manteneva con attività criminale e se la mancanza di nuove condanne fino al 2019
è spiegabile con l'espiazione della pena, tuttavia dal 2019 non risultano accertati nuovi reati e l'appellato risulta essere stato assunto a tempo indeterminato.
Vi sono pertanto gli elementi per ritenere corretta la valutazione del Tribunale di Genova che si sia lasciato alle spalle CP_1
l'attività criminale.
7.Purtroppo per l'appellato nel frattempo sono mutati i rapporti con la figlia.
Il permesso di soggiorno era stato richiesto da per CP_1
motivi familiari per la frequentazione del proprio fratello Pt_2
.
[...]
Il Tribunale di Genova escludeva però nella sua motivazione che i rapporti con il fratello, data l'assenza di coabitazione,
giustificassero la concessione del permesso di soggiorno.
6 Il punto dell'ordinanza non è stato appellato e su di esso è sceso il giudicato.
Ne segue che il permesso di soggiorno per motivi familiari può
trovare ragione di essere solo in presenza di rapporti con la figlia.
Il Tribunale per i Minorenni di Genova con provvedimento n. 178
dell'8 febbraio 2025 dichiarava la decadenza di dalla CP_1
responsabilità genitoriale sulla figlia , nominava Persona_2
tutrice la sorella dell'appellato e revocava l'affido ai Servizi
Sociali e la delega ad organizzare incontri tra padre e figlia.
Una delle ragioni della decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre era per il Tribunale per i Minorenni di Genova il suo cercare sistematicamente di prevaricare sulla figlia e di metterla pubblicamente in imbarazzo.
In questo contesto risulta evidente come non si possa pensare di concedere il permesso di soggiorno per motivi familiari al fine di fare frequentare la figlia.
E' vero che rimangono comunque gli obblighi di contribuire al mantenimento della figlia ma la provvista per adempiere a questo obbligo può essere trovata dall'appellato in qualsiasi nazione,
anche diversa dall'Italia, ove trovi lavoro.
Si compensano le spese legali del giudizio di appello (quelle di primo grado sono state già compensate nell'ordinanza appellata)
esistendo i giusti motivi per la compensazione dato che l'evoluzione della situazione in senso negativo per l'appellato è avvenuta nel corso del giudizio di appello
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53..
P.Q.M.
7 Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa
istanza sull'appello proposto dal
contro
Parte_1
l'ordinanza del Tribunale di Genova del 23 marzo 2023 accoglie
l'appello e per l'effetto respinge il reclamo di CP_1
contro il decreto in data 12/10/2018 N. 386
Cat.A.12/Imm.2^Sez._Sogg./2018, del Questore della Provincia di
Genova
Spese compensate del giudizio di appello.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano
omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova lì 26 novembre 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Marcello Castiglione
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