Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 17/04/2025, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00712/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01486/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la CA
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1486 del 2021, proposto da Caka Gani, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Pellegrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Grosseto, Sportello Unico per l’immigrazione, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
del decreto datato 06/09/2021 prot.n.P-GR/L/N/2020/100724, con cui lo Sportello Unico per l'immigrazione di Grosseto ha comunicato al sig. Caka Gani, via pec, per il tramite del sottoscritto difensore, in data 07/09/2021, il rigetto della domanda di sanatoria proposta in suo favore dal datore di lavoro;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione ministeriale intimata, rappresentata dalla difesa erariale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatrice all'udienza straordinaria del giorno 9 aprile 2025 la dott.ssa Elena Farhat e udito il difensore per parte ricorrente, nessuno presente per parte resistente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo, ritualmente depositato e notificato, il ricorrente è insorto avverso il decreto del 6.9.2021, con il quale gli è stato comunicato il rigetto della domanda di sanatoria proposta in suo favore dal datore di lavoro, in data 07/09/2021.
Nello specifico la domanda di emersione dal lavoro irregolare subordinato presentata a beneficio di 22 cittadini non comunitari è stata rigettata per l’incongruità della capacità economica del datore di lavoro a fronte di un volume di affari di euro 234.309,00 e un reddito imponibile pari a euro 13.478,00, ritenendo pertanto assente il requisito reddituale.
2. La legittimità del provvedimento impugnato è contestata per i seguenti motivi di diritto.
2.1. “ Eccesso di potere ”. Parte ricorrente deduce l’omessa valutazione da parte della Prefettura dell’interesse dello straniero consistente nell’opportunità di ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il ricorrente ritiene che non vi sarebbe impedimento tra il rifiuto della domanda in sanatoria per insufficienza del reddito del datore di lavoro e la concessione del permesso in favore del lavoratore straniero per attesa occupazione.
2.2. “ Eccesso di potere, omessa valutazione di nuova domanda, violazione Legge 241/1990, violazione del diritto di difesa art.6 CEDU, art.24 Cost. ”.
In data 05.10.2021, parte ricorrente ha presentato domanda di permesso in attesa di occupazione la quale, secondo la prospettazione, non sarebbe stata considerata dalla p.a. nella valutazione del diniego gravato.
3. L’Amministrazione intimata, rappresentata dalla difesa erariale, si è costituita in giudizio con un atto meramente formale.
4. All’udienza del 9 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso deve essere rigettato per infondatezza dei motivi di doglianza.
L’introduzione di un autonomo nuovo procedimento per ottenere il rilascio del titolo di soggiorno in attesa di occupazione, con istanza presentata a mezzo pec in data 5.10.2021 ha presupposti, ed effetti propri, autonomi e indipendenti rispetto al procedimento instaurato con la richiesta di emersione dal lavoro irregolare. Segue, pertanto, la piena legittimità del decreto di rigetto adottato in assenza della prova della componente reddituale dichiarata dal datore di lavoro, e, invero, anche in assenza della prova del rapporto di lavoro sottostante, sia l’assoluta irrilevanza del nuovo procedimento introdotto per il rilascio del permesso in attesa di occupazione rispetto all’atto impugnato. Come già statuito da questa Sezione ( ex multis , T.A.R. CA II, 26.9.2023 n. 856), il titolo per attesa occupazione può essere rilasciato solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro originariamente e regolarmente instaurato a seguito di accoglimento della domanda di emersione, ovvero laddove il rapporto non abbia avuto un’iniziale attivazione per l’intervento, in data antecedente alla convocazione da parte dello Sportello Unico, di cause di forza maggiore (circolare del Ministero dell’Interno n. 4623 del 17 novembre 2020). Nel caso di specie non si è verificata né l’una né l’altra ipotesi. Rispetto all’istanza oggetto del diniego impugnato non è sostenibile alcun onere per la p.a. diverso dalla verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dal parametro normativo di riferimento per la fattispecie concreta, sulla carenza dei quali la stessa nel caso di specie si è adeguatamente spesa in motivazione.
6. Le spese di giudizio possono trovare compensazione tra le parti in ragione della natura degli interessi coinvolti e della mancanza di difese scritte da parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la CA (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Cacciari, Presidente
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
Elena Farhat, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Elena Farhat | Alessandro Cacciari |
IL SEGRETARIO