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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 13/06/2025, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro
❖➢
Il Tribunale di Latina, in persona del giudice dott.ssa Angela Orecchio, viste le note di trattazione scritta della causa depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. , ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al numero R.G. 1631 dell'anno 2022 vertente
TRA
difesa dagli Avv.ti VESCI GERARDO e VESCI Parte_1
DO ricorrente
E
difesa dagli Avv.ti LORENI LAURA e CIARELLI ANNA PAOLA, CP_1
NONCHé
difesa dall'Avv. MANCA LUCILLA Controparte_2
resistenti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.5.2022, la società in epigrafe indicata ha impugnato l'avviso di addebito n. 39720220001065503000, notificatole in data 14/04/2022, e recante l'intimazione a pagare l'importo di euro 108.307,16 a titolo di contributi
Gestione Aziende con lavoratori dipendenti, oltre a interessi e sanzioni ex art.116, comma 8, L. 388/2000. Il predetto avviso trae fondamento dal verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019001435/DDL del 31/10/2019 con il quale gli ispettori avevano accertato le seguenti irregolarità: a) l'omesso versamento contributivo su indennità a titolo di
“trasferte ” e “rimborso spese” corrisposte ai dipendenti;
b) omesso versamento Pt_1
contributivo su competenze corrisposte ai dipendenti con la descrizione “premio di risultato” c) il recupero delle agevolazioni sulle assunzioni di cui alla L .190/2014 e
208/2015 per difetto dei relativi requisiti.
Censurava la società l'impugnato verbale eccependo, in primo luogo la nullità della notifica in quanto pervenuta alla , società estinta e assorbita dalla CP_3 [...]
, nonché per mancata comunicazione di un invito a regolarizzare pregresso Parte_1
alla notifica dell'avviso di addebito, l'insussistenza delle contestate irregolarità ed i ogni caso l'illegittimità delle somme ingiunte a titolo di sanzioni per evasione.
Concludeva, pertanto, chiedendo “in via preliminare, dichiarare la inesistenza e / o nullità dell 'avviso di addebito n.39720220001065503000 opposto, per i vizi sopra indicati, ovvero per inesistenza della notifica e per la totale assenza del preventivo procedimento amministrativo;
- nel merito, annullare o revocare l ' avviso di addebito n . 39720220001065503000 opposto, in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi sopra esposti;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento del l e argomentazioni e conclusioni che precedono, ridurre il quantum eventualmente dovuto per sorte e, per le violazioni ex art . 116, comma 8, lett . b ) , L . 388/2000, quanto meno nella misura del minimo edittale previsto dalla normativa di riferimento. In ogni caso, con vittoria delle spese di lite”.
Si costituiva l' contestando la domanda e chiedendone il rigetto. CP_1
Si costituiva altresì L' eccependo il difetto di legittimazione passiva. CP_4
Lette le note di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa è stata decisa come da sentenza depositata telematicamente.
La presente sentenza, depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt.
132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n.
12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14).
1. Preliminarmente deve darsi atto del difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
, atteso che le censure mosse dalla parte ricorrente attengono Controparte_2
esclusivamente alla notifica dell'avviso di addebito, di competenza dell'ente previdenziale, ed al merito della pretesa, per cui legittimato passivo è senz'altro l'ente creditore.
1.1. Sempre in via preliminare, deve darsi atto che nel caso di specie la on deve CP_5
considerarsi contraddittore necessario in virtù delle annualità cui le contribuzioni degli atti impugnati afferiscono, stante la disciplina della L. 23.12.1998 n. 448, art. 13
(Cessione e cartolarizzazione dei crediti , come modificato dall'art. 3, comma 42- CP_1
quinquies d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 che prevede, per quanto in questa sede rileva, la cessione all'ente di cartolarizzazione dei crediti maturati fino al 31 dicembre 2008, di talché la verifica della corretta nel presente giudizio non assume rilievo.
2. Ciò detto con riferimento alla eccezione di nullità dell'avviso di addebito si osserva quanto segue.
Costituisce circostanza pacifica tra le parti che l'avviso di addebito impugnato sia stato notificato alla n data 14.04.2022, dunque successivamente alla fusione CP_6
per incorporazione della predetta società con la , odierna Parte_1
opponente, avvenuta il 27.09.2018.
Al riguardo è opportuno rammentare che già da tempo la Cassazione a Sez. Unite ha affermato, con la pronuncia n. 6178 de 2021, che la fusione per incorporazione estingue la società incorporata sebbene tutti i rapporti passino ad altro soggetto, stante la cancellazione dal registro delle imprese del soggetto incorporato.
Più di recente, in senso conforme a tale arresto, con particolare riferimento alla notifica dell'avviso di addebito, la giurisprudenza di merito - qui da intendersi integralmente richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.pc.-, ha condivisibilmente ritenuto che
“Come asserito dalla Suprema Corte (Cass. S.U. n.6178/2021) in materia di fusione per incorporazione la società incorporata è interessata ad un estintivo e, pertanto, non può essere più titolare attiva o passiva di rapporti giuridici. Ne consegue, pertanto, che non può essere destinataria dopo la sua cancellazione di un avviso di addebito” con conseguente dichiarazione di invalidità dello stesso (Corte d'Appello di Bologna sentenza n.158/2025 del 12.5.2025).
In particolare, come opinato dalla Suprema Corte (Cass. SU n.6178/2021), nel caso di specie, “Non si prospetta una mera vicenda modificativa, ricorrendo invece una vera e propria dissoluzione o estinzione giuridica, contestuale ad un fenomeno successorio. La fusione realizza una successione a titolo universale corrispondente alla successione mortis causa e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti incorporati. La successione universale, come vicenda giuridica, ben si attaglia invero anche a quella fra enti, avente ad oggetto un patrimonio unitariamente considerato e non soltanto elementi che lo compongono. La fusione non è, in sé, operazione che mira a concludere tutti i rapporti sociali (come la liquidazione), né unicamente
a trasferirli ad altro soggetto con permanenza in vita del disponente (come il conferimento in società, la cessione dei crediti o dei debiti, la cessione di azienda, etc.), quanto a darvi prosecuzione, mediante il diverso assetto organizzativo: ma ciò non può essere sminuito ed artificiosamente ridotto ad una vicenda modificativa senza successione in senso proprio in quei rapporti. Riorganizzazione e concentrazione, da un lato, ed estinzione e successione, dall'altro lato, non sono concetti incompatibili ed antitetici. In sostanza, si verificano entrambi gli effetti,
l'estinzione e la successione, senza distinzione sul piano cronologico, derivando entrambe dall'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 cod. civ.(salva la possibilità di stabilire una data diversa ex art. 2504-bis, commi 2 e 3, cod. civ.)”.
Pertanto, da quanto sopra esposto deriva che l'avviso di addebito formato nei confronti di soggetto giuridico estinto, è invalido. CP_6
L' avrebbe, infatti, dovuto emettere l'avviso di addebito nei confronti della società CP_1
incorporante che è subentrata nei rapporti attivi e passivi della in forza di CP_6 un fenomeno successorio e non della società estinta.
3. Con riferimento, poi, al merito della pretesa, posto che, in forza delle precedenti considerazioni, l'avviso di addebito ha come destinatario una società estinta e quindi l'annullamento non è giustificato da motivi formali, ma da motivi sostanziali, atteso che la pretesa creditoria dell' è stata azionata nei confronti di un soggetto estinto, CP_1 il ricorso deve essere accolto senza la possibilità di svolgere nessun accertamento sul merito della pretesa.
4. Assorbita ogni altra questione.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste in favore della parte ricorrente a carico dell' come da dispositivo, sulla base dei parametri del D.M. n. 147 del CP_1
2022 per controversie di valore compreso tra euro 52.000 ed euro 260000. Può farsi riferimento ai valori medi delle dette tabelle, ridotti di un ulteriore 50% in considerazione della non complessità della controversia ai sensi dell'art. 4 del D.M. n.
55/2014, con esclusione della fase istruttoria stante l'assenza di alcuna attività istruttoria ulteriore alla produzione di documenti (cfr. Cass. 16 aprile 2021, n. 10206).
Le spese di lite tra le altre parti del giudizio possono invece essere interamente compensate, stante la sostanziale estraneità delle ai fatti di causa. CP_4
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
Accoglie il corso e per l'effetto,
Annulla l'avviso di addebito opposto;
- condanna alla rifusione, in favore della società opponente, delle spese di lite CP_1
che liquida in € 4.200,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- dispone la compensazione delle spese di lite tra le altre parti.
Latina, data deposito
Il Giudice
Dott.ssa Angela Orecchio