Cass. pen., sez. I, sentenza 24/11/2000, n. 5324
CASS
Sentenza 24 novembre 2000

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di riesame, qualora il pubblico ministero abbia mancato di trasmettere uno degli atti sui quali era stata stata a suo tempo fondata la richiesta di applicazione della misura cautelare, il tribunale del riesame può disporne, anche d'ufficio, l'acquisizione rinviando, a tal fine, la decisione, purché nell'osservanza del termine previsto dal comma 9 dell'art.309 c.p.p. Un tale provvedimento, essendo mirato alla completa cognizione della documentazione necessaria ai fini della suddetta decisione, non è qualificabile come atto istruttorio, trattandosi piuttosto di un provvedimento da considerare espressione di un dovere funzionale, il cui esercizio è indispensabile per la corretta definizione del procedimento incidentale. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la S.C., in accoglimento di ricorso del pubblico ministero, ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva dichiarato la caducazione della misura cautelare a cagione della mancanza, presumibilmente accidentale, di talune pagine del verbale di trascrizione di conversazioni telefoniche intercettate).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 24/11/2000, n. 5324
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5324
    Data del deposito : 24 novembre 2000

    Testo completo