Sentenza 24 novembre 2000
Massime • 1
In tema di riesame, qualora il pubblico ministero abbia mancato di trasmettere uno degli atti sui quali era stata stata a suo tempo fondata la richiesta di applicazione della misura cautelare, il tribunale del riesame può disporne, anche d'ufficio, l'acquisizione rinviando, a tal fine, la decisione, purché nell'osservanza del termine previsto dal comma 9 dell'art.309 c.p.p. Un tale provvedimento, essendo mirato alla completa cognizione della documentazione necessaria ai fini della suddetta decisione, non è qualificabile come atto istruttorio, trattandosi piuttosto di un provvedimento da considerare espressione di un dovere funzionale, il cui esercizio è indispensabile per la corretta definizione del procedimento incidentale. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la S.C., in accoglimento di ricorso del pubblico ministero, ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva dichiarato la caducazione della misura cautelare a cagione della mancanza, presumibilmente accidentale, di talune pagine del verbale di trascrizione di conversazioni telefoniche intercettate).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/11/2000, n. 5324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5324 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI MARIO Presidente del 24/11/2000
1. Dott. FABBRI GIANVITTORE Consigliere SENTENZA
2. Dott. BARDOVAGNI PAOLO " N. 6766
3. Dott. SANTACROCE GIORGIO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. CANZIO GIOVANNI " N. 023121/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO
TRIB. LIBERTÀ di CATANZAROnei confronti di:
1) DI PO CH N. IL 06/07/1964
avverso ORDINANZA del 13/04/2000 TRIB. LIBERTÀ di CATANZARO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SANTACROCE GIORGIO sentite le conclusioni del P.G. Dr. TO Meloni, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
I. Con ordinanza del 13 aprile 2000, il tribunale di Catanzaro, adito in sede di riesame dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 24 marzo 2000 dal gip presso il tribunale di Cosenza nei confronti di Di PO MI, indagato per varie fattispecie di tentata estorsione in danno di commercianti operanti nella città di Rende, per violazione della normativa sugli stupefacenti e per associazione per delinquere di stampo mafioso, annullava l'ordinanza custodiale limitatamente al capo n. 3, concernente un tentativo di estorsione ascrittogli ai danni di CH TO, confermando la misura per le restanti imputazioni.
Secondo il tribunale del riesame di Catanzaro, causa dell'annullamento era la trasmissione del verbale di trascrizione della registrazione della conversazione telefonica tra TI De CA e IN ZO, risultato incompleto perché mancante della pagina successiva alla prima del documento. Ciò aveva impedito al tribunale di verificare la fondatezza dell'assunto accusatorio, non apparendo sufficienti a tal fine le dichiarazioni accusatorie del CH ne' un'annotazione di polizia giudiziaria che presupponeva evidentemente l'atto di cui era stata rilevata l'incompleta acquisizione.
II. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro - DDA, deducendo, sotto il profilo della violazione di legge e della contraddittorietà della motivazione, che la richiesta di convalida del fermo e quella contestuale di applicazione della misura cautelare riportavano i passaggi fondamentali dell'intercettazione de qua, sicché il giudice del riesame avrebbe potuto e dovuto ben trarre da essi l'elemento indiziario e determinante occorrente ai fini della verifica demandatagli;
che, in ogni caso, il Tribunale, avrebbe potuto disporre anche d'ufficio l'acquisizione della documentazione mancante presso l'A.G. procedente, ove non fosse stato superato il termine di dieci giorni per la decisione;
che, contraddittoriamente, il Tribunale aveva affermato nella stessa ordinanza impugnata di condividere l'assunto del gip, nella parte in cui riteneva l'indagato coinvolto in tutte le fattispecie contestategli.
III. Il ricorso è fondato.
A norma dell'art. 309 comma 5 e 291 comma 1 c.p.p., il PM ha l'obbligo di trasmettere al tribunale del riesame gli stessi atti presentati al giudice per le indagini preliminari a sostegno della richiesta di applicazione di una misura coercitiva. Peraltro, come questa Suprema Corte ha affermato (Cass., Sez. Un., 5 luglio 1995, n. 25, Parlati, in Arch. nuova proc. pen., 1995, p. 588; Id., Sez. III, 26 agosto 1993, Brigante, in Cass. pen. mass. ann., 1994, n. 1364, p. 2167), nel caso di mancata trasmissione da parte del PM di un atto sul quale lo stesso organo ha fondato la sua richiesta di applicazione della misura coercitiva, il tribunale del riesame può disporre, anche d'ufficio, l'acquisizione, per cui, da questo angolo visuale, è legittimo il rinvio della decisione ai fini dell'acquisizione degli atti mancanti. Tale provvedimento interlocutorio, poiché il tribunale del riesame può procedere al giudizio solo con piena cognizione degli atti, essendo mirato alla completa cognizione della documentazione, non è un atto istruttorio, bensì un provvedimento necessario, strumentale alla decisione, e costituisce espressione di un dovere funzionale il cui esercizio è indispensabile per la definizione del procedimento incidentale. Ne deriva che, ove il termine di dieci giorni fissato dall'art. 309 comma 9 c.p.p., non sia decorso, il tribunale del riesame è
autorizzato a rinviare il procedimento per provvedere all'acquisizione di tutti gli atti a suo tempo inviati dal PM al gip, ove abbia constatato, nel corso dell'udienza camerale, la loro mancata trasmissione.
Nel caso in esame, sembra chiaro che l'omessa trasmissione del verbale completo di trascrizione della conversazione telefonica intercettata tra il De CA e il ZO, ritenuta elemento indiziario determinante del coinvolgimento del De UP nell'episodio delittuoso in danno del CH, si è verificata verosimilmente per un mero disguido: sicché, ove fosse stato possibile al tribunale di Catanzaro adottare tempestivamente con una decisione di rinvio effettuare la richiesta della o delle pagine del verbale mancanti, esso avrebbe dovuto provvedere alla loro acquisizione. La decisione impugnata, peraltro, appare censurabile anche sotto il profilo della contraddittorietà della motivazione, come fa esattamente rilevare il PM ricorrente, dandosi atto nel corpo dell'ordinanza che nella richiesta di applicazione della misura cautelare reiterata dal PM al gip distrettuale sono riportati ampi stralci delle conversazioni intercettate dalle quali emerge il coinvolgimento dell'indagato in tutte le fattispecie contestate. L'ordinanza deve essere pertanto annullata e gli atti trasmessi al tribunale di Catanzaro per una nuova deliberazione.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 623 c.p.p. a n n u l l a l'ordinanza impugnata, limitatamente al capo di imputazione relativo al tentativo di estorsione ai danni del CH (capo n. 3), e rinvia al tribunale di Catanzaro per nuovo esame. Dispone che, a cura della cancelleria, copia del presente provvedimento venga comunicata al direttore dell'istituto penitenziario ove è ristretto il Di UP, ai sensi dell'art. 94-ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2000