Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 26/03/2026, n. 2523
TAR
Sentenza 11 novembre 2024
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CS
Parere definitivo 14 ottobre 2025
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CS
Rigetto
Sentenza 26 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Erronea interpretazione delle disposizioni sull'art. 6 delle Linee Guida e sull'art. 6, comma 2, del D.M. 28 dicembre 2012

    La Corte ha ritenuto che la normativa richieda che alla data di presentazione della PPPM l'impianto non sia stato completato o non abbia iniziato a generare risparmi. Il GSE ha correttamente negato l'incentivo non avendo l'operatore economico trasmesso documenti idonei ad escludere che l'intervento avesse iniziato a generare risparmi prima della presentazione della PPPM.

  • Rigettato
    Legittimità del provvedimento del GSE in relazione ai calcoli illuminotecnici

    Il GSE ha correttamente contestato l'uso di fattori di manutenzione differenti tra la situazione ante e post intervento e il calcolo dei risparmi includendo impianti che non rispettano i livelli minimi di illuminamento previsti dalla norma UNI EN 11248. La giurisprudenza riconosce discrezionalità tecnica al Gestore in queste valutazioni.

  • Rigettato
    Violazione delle garanzie partecipative

    L'amministrazione non deve confutare espressamente le ragioni addotte, ma solo valutare le memorie pertinenti. Il GSE ha ritenuto le controdeduzioni non idonee a superare le criticità. Le carenze documentali sono state evidenziate fin da subito, e richieste di integrazione sono state inviate.

  • Rigettato
    Asserita formazione del silenzio assenso sulla domanda incentivante

    La formazione del silenzio assenso presuppone la completezza della domanda. L'istanza della società era carente di evidenze sull'addizionalità dell'intervento e sulla data di prima attivazione. Inoltre, le numerose richieste di proroga da parte della società hanno determinato il ritardo, rendendo inapplicabile il silenzio assenso.

  • Rigettato
    Applicazione della modifica introdotta dal decreto legge n. 76/2020 in materia di poteri di vigilanza e controllo del GSE

    La novella normativa si applica ai provvedimenti di decadenza, non ai rigetti di istanza. Inoltre, la società non ha mai formulato un'istanza di riesame ai sensi della nuova normativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 26/03/2026, n. 2523
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2523
    Data del deposito : 26 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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