TRIB
Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 30/09/2025, n. 4560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4560 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTER-
NAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Gabriella Favero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 5828/2023 promossa con ricorso ex art. 281 decies da:
, Controparte_1 per sé stessa e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale, per i figli mi- norenni:
e Persona_1
Controparte_2
Tutti rappresentati ed assistiti dall'avv. integrato Eloy Puga Villarino del Foro di Roma contro
resistente contumace Controparte_3
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vene- zia.
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Indirizzi di residenza dei ricorrenti indicati in nota depositata il 14.09.2025
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, i ricor- renti hanno convenuto in giudizio il al fine di veder riconosciuta Controparte_3 la propria cittadinanza italiana iure sanguinis, in quanto discendenti in linea retta di
[...]
, nato il [...] a [...], che contraeva ma- Persona_2
1 trimonio in Romano D'Ezzelino (VI) in data 09.04.1904 con e dalla Persona_3 cui unione, successivamente emigrati in Argentina, aveva origine l'odierna discendenza.
Il è rimasto contumace in giudizio. Controparte_3
Il Pubblico Ministero, cui gli atti sono stati comunicati trattandosi di procedimento atti- nente lo status della persona, ha formulato la propria presa d'atto senza precisazione di conclusioni.
Sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c. con la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ed intervenuto il deposito delle note contenenti la precisazione delle conclusioni da parte dei ricorrenti, la causa è così passata in decisione in data 26/09/2025.
Va preliminarmente richiamata la normativa di riferimento rilevando come prima della riforma avvenuta nel 1992 l'istituto della cittadinanza fosse regolato dalla Legge
n.555/1912. Tale legge all'art. 1 confermava il principio del riconoscimento della cittadi- nanza italiana per esclusiva derivazione paterna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita, come già stabilito nel Codice Civile del 1865 che all'art. 4 statuiva: “Art.
4. È cittadino il figlio di padre cittadino.”, salva la previsione residuale di cui all'art.7, al cui primo comma era stabilito che : “Art.
7. Quando il padre sia ignoto, è cittadino il fi- glio nato da madre cittadina”.
Il contrasto normativo sviluppatosi con la legge del 1912 e il contenuto della medesima legge venivano superati successivamente dai principi enunciati dalla Carta Costituzionale del 1948. Infatti, l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni normative, in partico- lare per violazione del principio di eguaglianza tra uomo e donna ex art. 3 della Costitu- zione, ha nel tempo indotto il legislatore ad apportare talune modifiche ed integrazioni, ad esempio con la Legge n. 123 del 21 aprile 1983 e la Legge n. 180 del 15 maggio 1986.
La riforma organica in materia di cittadinanza si è ottenuta, poi, con l'entrata in vigore della Legge n.91 del 05.02.1992, che ha espressamente abrogato la previgente legge del
1912, dove si è affermato che ha diritto alla cittadinanza il figlio di padre o madre citta- dini o di genitori ignoti, se nasce sul territorio nazionale (L. 5 febbraio 1992, n. 91, art. 1), confermando il principio cardine dello ius sanguinis e nella via residuale dello ius soli.
La legge del 1992 ha rivalutato il peso della volontà individuale nell'acquisto e nella per- dita della cittadinanza e ha riconosciuto il diritto alla titolarità contemporanea di più cit- tadinanze. Altra importante novità nella struttura legislativa, introdotta anch'essa dalla legge del 1992, è la trasmissione dello status civitatis anche per via materna, avendo re- cepito nel suo contenuto normativo sia gli orientamenti giurisprudenziali più recenti (in
2 particolare le sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983), sia la circolare n. K. 28.1 dell'8 aprile 1991.
La cittadinanza italiana è riconosciuta dalla nascita essendo questo uno status derivante dalla discendenza in linea retta da un cittadino italiano, sia esso uomo o donna. Con la conseguenza che il procedimento per il riconoscimento della cittadinanza deve essere esperito a ritroso (spesso in svariati passaggi generazionali) perché se il genitore è stato riconosciuto cittadino italiano, anche i discendenti in linea retta dovranno godere del medesimo status.
Orbene, nel caso qui in esame e sotto il profilo del merito dello stesso, va rilevato che la documentazione dimessa agli atti comprova che l'avo , nac- Persona_4 que a Fontaniva (PD) il 13.10.1876 e dunque in epoca successiva all'annessione del Ve- neto al Regno di Italia (22.10.1866): fu dunque cittadino italiano.
E' documentato altresì che , emigrato in Argentina, non si na- Persona_4 turalizzò mai cittadino argentino, come risulta dal certificato rilasciato dalla Corte eletto- rale di Buenos Aires prodotto in giudizio, talché avendo sempre conservato la cittadi- nanza italiana il medesimo l'aveva a propria volta trasmessa ai discendenti.
Quanto poi alla linea di discendenza dall'avo italiano, continua e non interrotta, come riportata in ricorso, questa trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti te- lematicamente, debitamente tradotta ed apostillata e/o legalizzata, ovvero asseverata.
Si tratta di trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” per linea di discen- denza maschile dal capostipite, in cui non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca anteriore alla promulgazione ed entrata in vigore della Costituzione italiana e dunque non si pongono tutte le specifiche questioni più sopra accennate in re- lazione a quest'ultima ipotesi.
Si rileva, peraltro, quanto agli eventuali modesti mutamenti delle generalità o meglio una lieve alterazione delle stesse che verosimilmente ciò può essere frutto di un adattamento fonetico dei grafemi italiani ai fonemi della lingua del paese di emigrazione, fenomeno piuttosto diffuso e che si ritiene non possa precludere la trasmissione della cittadinanza in assenza di dubbi e contestazioni sull'identità delle persone nella linea di discendenza.
Astrattamente potrebbe ritenersi la carenza di interesse ad agire giudizialmente in capo ai ricorrenti per l'accertamento della cittadinanza italiana, essendone i discendenti e ri- correnti titolari sin dalla nascita e ciò in ragione del fatto che le disposizioni normative vigenti in materia a partire dalla nascita dell'avo italiano prevedevano la trasmissione del-
3 la cittadinanza per via paterna, diversamente da quanto avviene per l'acquisto della citta- dinanza per linea materna trasmessa in epoca antecedente all'entrata in vigore della Co- stituzione italiana, per il quale l'accoglimento della richiesta è necessariamente frutto di lettura giurisprudenziale in mancanza di un dettato normativo inequivoco.
Va tuttavia rilevato come i tempi di attesa per l'espletamento delle pratiche di cittadi- nanza iure sanguinis presso svariate rappresentanze diplomatiche in Argentina – nello specifico è il Consolato Generale d'Italia a Rosario che risulta essere territorialmente competente in base alla residenza dichiarata in IA, nella Provincia di Entre Rios
– siano lunghi o molto lunghi, stante l'elevato numero di richieste e l'arretrato nell'evasione delle stesse.
Appare evidente come la diffusione del fenomeno abbia creato e stia creando per gli uf- fici competenti una situazione particolarmente complessa a fronte della mole di doman- de presentate.
L'obiettiva incertezza in ordine alla definizione della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per via consolare e comunque il verosimile decorso di un lasso temporale non ragionevole rispetto all'interesse dei richiedenti e molto maggio- re del termine di 730 giorni per l'evasione della domanda previsto dall'art. 3 del DPR
n.362/1994 (che pur riguarda ipotesi diverse di riconoscimento della cittadinanza italia- na), poiché equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificano l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Va da ultimo rilevato che mentre i ricorrenti (discendenti) hanno provato la catena di di- scendenza dall'avo italiano e ciò con la produzione dei certificati anagrafici debitamente tradotti e apostillati, non risulta viceversa eccepito né, conseguentemente, provato dal alcun evento interruttivo. Controparte_3
La Suprema Corte, peraltro, ha recentemente ribadito in tal senso il principio di diritto in tema di ripartizione dell'onere della prova, così statuendo: “In tema di diritti di citta- dinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla
contro
-
4 parte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.”
(Cass. Sez, Unite n. 25317/2022, già più sopra richiamata).
La domanda avanzata dai ricorrenti va pertanto accolta, dichiarando che i medesimi so- no cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_3 provvedimenti conseguenti.
La particolare natura del giudizio e soprattutto la considerazione che l'elevato numero delle richieste in via amministrativa non ne consente la tempestiva evasione, giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, prote- zione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composi- zione monocratica nella persona della dott.ssa Gabriella Favero, definitivamente pro- nunciando, in accoglimento del ricorso così decide:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che:
1) , nata il [...] a [...]; Controparte_1
2) nato il [...] a [...]- Persona_1 tina);
3) nato il [...] a [...]; Controparte_2
sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di Controparte_3 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Venezia, 30 Settembre 2025
Il giudice onorario dott.ssa Gabriella Favero
Sentenza resa con la collaborazione della dott.ssa Lavinia Guardo, funzionario Aupp
5