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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/03/2025, n. 940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 940 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N.V.G. 26/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente rel.
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21.12.2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: Italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'avv. Giulia Dosso e l'avv. Simone Rigamonti presso i quali ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: Italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'avv. Luca Tomaello e l'avv. Francesco Scotti presso i quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Mesero (MI)
(anno 2019 atto n. 7 reg. II parte B serie)
In separazione dei beni. con i seguenti figli: nato il [...] cittadinanza italiana Per_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21.12.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2) La casa coniugale sita nel comune di Arluno (MI) alla via Amendola n. 17 e gli arredi ivi contenuti rimarranno nell'esclusiva disponibilità e godimento della IGnora , la quale diverrà Parte_1 unica proprietaria dell'immobile e si farà interamente carico dell'estinzione dell'attuale mutuo in essere con NG BA stipulato in data 28.10.2022 tramite l'accensione contestuale di un altro nuovo mutuo intestato alla sola medesima parte acquirente - che pertanto sarà la sola obbligata al relativo rimborso – come disciplinato dal successivo punto 7);
3) Con riferimento alla casa coniugale, il IGnor si impegna a trasferire alla IGnora Parte_2
- e quest'ultima ad acquistare, alle condizioni di cui al successivi punti 6) e 7) - Parte_1 entro il termine di giorni 60 dall'emissione della sentenza di omologa di separazione consensuale, la propria quota di comproprietà in ragione di 1/2 dei seguenti beni immobili:
a) nel fabbricato condominiale denominato “Verde e Terrazze”, posto in Comune di Arluno, avente accesso pedonale da via Amendola, civici 15, 17 e 19 e accessi carrai da via Amendola n. 13 e via
Trento n. 7, appartamento ad uso abitazione a piano primo di tre locali, cucina, servizi e balcone, con annesso vano di cantina a piano primo sottostrada, il tutto censito nel Catasto dei Fabbricati di detto
Comune come segue:
- foglio 12 (dodici), mappale 821, subalterno 713, Via Amendola n. 17, P.
1- S1, scala B, categoria
A/2, classe 3, vani 6, rendita euro 728,20=;
b) box ad uso autorimessa privata pertinenziale a piano terreno, identificato nel Catasto dei Fabbricati del medesimo Comune come segue:
- foglio 12, mappale 821, subalterno 740, Via Trento n. 7, P.T., categoria C/6, classe 3, metri quadri
30, rendita euro 105,36=;
4) Con il trasferimento a proprio favore della porzione immobiliare di proprietà del marito, la moglie diverrà unica, esclusiva e totale proprietaria dell'immobile e del vano autorimessa;
5) Gli immobili verranno ceduti ed acquistati nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano così come parte venditrice li possiede ed ha diritto di possederli, con tutti gli annessi e connessi, adiacenze e pertinenze, con tutte le servitù sia attive che passive, usi, diritti, ragioni ed azioni inerenti con la proporzionale quota dei locali, spazi ed impianti e servizi comuni con tutti i vantaggi ed oneri come per legge;
6) In forza della cessione delle porzioni immobiliari di cui al punto precedente, la parte acquirente verserà alla parte cedente, che accetta, un prezzo pari ad Euro 70.000,00= (settantamila/00), da corrispondersi mediante assegno circolare in occasione della stipula dell'atto di compravendita in sede notarile;
7) La parte acquirente IG.ra , del pari, si impegna ad estromettere il IG. Parte_1 Parte_2 dall'attuale mutuo in essere con NG BA stipulato in data 28.10.2022 a ministero Notaio
[...] rep. 4030 racc. 3485, provvedendo a proprie cure e spese a stipulare un nuovo contratto Persona_2 di mutuo - intestato alla sola medesima parte acquirente, che pertanto sarà l'unica obbligata al relativo rimborso - al fine di poter disporre della provvista necessaria per liquidare la somma di euro
70.000,00= di cui al precedente punto 6) nonché al fine di estinguere il suddetto mutuo in essere con
NG BA, restando in ogni caso inteso che, a decorrere da gg. 30 dall'emissione della sentenza di omologa di separazione consensuale e fino all'estinzione del mutuo, la parte acquirente si accollerà ogni onere in tal senso provvedendo al pagamento integrale delle rate di rimborso, così esonerando e tenendo indenne e manlevato il IG. da qualsiasi esborso a detto titolo, il quale ultimo Parte_2 avrà così diritto ad agire in regresso in caso di eventuale inadempimento alle proprie obbligazioni da parte della IG.ra ; Parte_1
8) Con l'avvenuta estromissione di cui al precedente punto 7), il cedente , dal canto suo, Parte_2 si dichiara interamente soddisfatto della estromissione stessa dal mutuo acceso il 28.10.2022 con NG
BA e, fatto salvo l'incasso della somma di euro 70.000,00= quale corrispettivo della cessione della propria quota del 50% della casa coniugale, nulla avrà a pretendere dall'acquirente ; Parte_1
9) Il suddetto trasferimento immobiliare si intende funzionale alla dichiarazione di separazione dei coniugi ed allo scioglimento della comunione legale;
10) Le spese notarili relative al suddetto trasferimento immobiliare saranno poste a carico della parte acquirente;
11) Il IGnor si impegna a trasferire altrove la propria residenza entro il termine di giorni Parte_2
30 dall'emissione della sentenza di omologa di separazione consensuale, asportando al contempo i propri effetti personali;
12) Gli arredi rimasti nella casa coniugale resteranno nella esclusiva disponibilità della IGnora
, la quale ne diventerà unica proprietaria;
Parte_1
13) Il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso l'abitazione della madre in Arluno (MI), via Amendola n. 17;
14) La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, i quali intendono garantire la formazione della personalità del minore attraverso una crescita serena ed armonica;
15) Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alle attività ricreativo-sportive del figlio minore verranno assunte di comune accordo, tenendo conto della Per_1 capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso. I genitori, in ogni caso, si impegnano a comunicarsi vicendevolmente ogni e qualsivoglia circostanza e/o informazione riguardante il figlio delle quali ciascuno sia venuto a conoscenza, impegnandosi altresì a favorire le relazioni figlio/genitore (telefoniche, a mezzo internet e canali telematici), allorché gli stessi soggiornino con l'altro, astenendosi, altresì, dall'esprimere, con il figlio, giudizi e/o commenti negativi uno nei confronti dell'altro, che possano ledere, nonché compromettere il rapporto parentale;
16) Le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione alla cura del minore saranno adottate separatamente dai due coniugi;
17) Il padre potrà tenere con sé il figlio a fine settimana alternati dal sabato mattina alle ore Per_1
9.00 sino al lunedì mattina alle ore 9.00, quando i nonni accompagneranno il minore a scuola e/o a casa propria in caso di sospensione delle lezioni;
18) Nella settimana in cui il minore trascorrerà il fine settimana con il padre, quest'ultimo potrà tenerlo con sé anche dal martedì all'uscita da scuola (e/o in ogni caso, dalle ore 16) sino al giovedì mattina, quando lo riaccompagnerà a scuola o a casa della madre e/o dei nonni in caso di sospensione delle lezioni;
19) Il IGnor nelle settimane in cui il minore trascorrerà il fine settimana con la madre, starà con Pt_2
dal giovedì all'uscita da scuola (e/o, in ogni caso, dalle ore 16) sino al sabato mattina quando Per_1 lo riaccompagnerà presso l'abitazione della madre entro le ore 9.00;
20) Le variazioni degli orari e dei giorni di visita dovranno essere sempre concordate in tempo utile tra i genitori ed unicamente per comprovate eIGenze lavorative o di malattia, rendendosi i coniugi sin da ora disponibili ad accordarsi in base agli impegni ed agli orari di lavoro e/o ai turni di riposo di entrambi;
21) Nell'eventualità in cui condizioni di malattia del minore precludessero all'uno o all'altro genitore di trascorrere con il figlio il weekend di propria spettanza, detto periodo potrà essere recuperato nei giorni infrasettimanali, previo accordo delle parti, nelle settimane seguenti.
22) Per le vacanze estive ciascun genitore avrà il diritto di tenere con sé per un periodo non Per_1 superiore a tre settimane, di cui non oltre due settimane consecutive. Il suddetto periodo di ferie dovrà essere previamente concordato tra i coniugi entro la fine del mese di aprile di ogni anno. Questi ultimi si impegnano reciprocamente a comunicarsi il luogo (compreso indirizzo e recapito telefonico) in cui trascorreranno i periodi di vacanza estiva con il figlio, consentendo l'uno all'altro di sentire telefonicamente il minore una volta al giorno. Resta inteso che ciascun genitore si farà carico delle spese inerenti i periodi di ferie trascorsi con il figlio;
23) Una volta che i genitori avranno calendarizzato le rispettive ferie estive con il figlio , Per_1 quest'ultimo potrà trascorrere una ulteriore settimana di vacanza con i nonni materni ed una con quelli paterni, ove questi ne facciano espressa richiesta, in periodi da concordarsi con congruo preavviso.
Le vacanze con i nonni non potranno risultare immediatamente consecutive a quelle con il genitore non discendente. La scelta dei periodi di vacanza da parte dei nonni sarà comunque subordinata a quella previamente effettuata dai genitori;
24) Eventuali viaggi del minore all'estero dovranno essere concordati tra i genitori;
25) Gli ulteriori periodi di sospensione estiva delle lezioni scolastiche seguiranno l'ordinaria alternanza delle visite;
26) Durante le feste natalizie, il minore starà ad anni alterni con un genitore dalle ore 09,00 del giorno
24 dicembre sino alle ore 09,00 del 25 dicembre;
27) Il genitore che non avrà trascorso la vigilia di Natale con terrà con sé il figlio dalle ore Per_1
09,00 del 25 dicembre alle ore 09,00 del 31 dicembre, mentre quello che avrà trascorso con la Per_1 vigilia terrà con sé il minore dalle ore 09,00 del 31 dicembre alle ore 09,00 del 7 gennaio, il tutto ad anni alterni;
28) Sempre ad anni alterni, trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore e quello di Pasquetta Per_1 con l'altro;
29) Il medesimo criterio dell'alternanza sarà seguito per le altre festività (a titolo meramente esemplificativo: Carnevale, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre), nonché per il compleanno del figlio, che verrà trascorso un anno con un genitore e quello seguente con l'altro, salvo che le parti si accordino per trascorrere insieme detta ultima ricorrenza. La relativa festicciola, invece, verrà organizzata congiuntamente da entrambi i genitori;
30) Ciascun genitore potrà inoltre tenere con sé il figlio nel giorno del proprio rispettivo compleanno;
31) Ciascun genitore avrà sempre cura di prelevare il figlio presso l'abitazione dell'altro genitore entro l'orario concordato per l'inizio del periodo di permanenza presso lo stesso, salvo quando il minore deve essere portato direttamente a scuola per l'inizio delle lezioni o da lì prelevato al termine delle lezioni stesse;
32) Entrambi i genitori si impegnano nell'interesse del figlio minore a comunicarsi reciprocamente qualsiasi variazione di residenza, dimora e/o domicilio;
33) L'introduzione nelle rispettive abitazioni di nuovi partner e l'avvio di relazioni di convivenza da parte di ciascun genitore dovrà avvenire gradualmente al fine di tutelare il benessere psico-fisico del minore e le di lui tempistiche di rielaborazione della crisi familiare;
34) Il IGnor verserà alla IGnora quale contributo economico per il mantenimento Pt_2 Parte_1 ordinario di la somma di Euro 300,00= al mese, per dodici mensilità, oltre al 50% delle spese Per_1 straordinarie secondo quanto stabilito dalle “linee guida sulle spese straordinarie del Tribunale e della Corte d'Appello di Milano”. La IGnora quale genitore collocatario prevalente, onerato di Parte_1 anticipare la spesa, avrà diritto al rimborso di essa entro giorni 15 dalla presentazione dei relativi giustificativi. Il contributo al mantenimento in favore del figlio a carico del padre verrà rivalutato ogni anno, a decorrere dall'emissione della sentenza di omologa di separazione consensuale, in base agli indici ISTAT, e ciò ove comportino un incremento della somma medesima, la quale non potrà subire inflessioni rispetto all'importo concordato nella presente sede. Il mantenimento verrà corrisposto in via anticipata dal IGnor ntro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario Pt_2 sulle coordinate intestate alla IGnora Parte_1
35) L'assegno unico per figlio a carico sarà percepito dalla madre in qualità di genitore collocatario prevalente della prole;
36) Le parti si impegnano ad estinguere entro sette giorni dall'emissione della sentenza di omologa di separazione consensuale il conto corrente intestato ad entrambi i coniugi e a ripartirsi in misura del
50% ciascuno le eventuali giacenze residue;
37) I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e di avere già regolato e risolto, salvo quanto previsto in atti, ogni altro aspetto economico e patrimoniale tra gli stessi pendente, dichiarando di non aver null'altro a che pretendere reciprocamente;
38) I coniugi prestano sin da ora reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, anche relativamente al figlio minore.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Mesero (MI) il 05.07.2019; 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mesero e del Comune di Arluno perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 12.2.2025
. Il Presidente rel.
Dott.ssa Susanna Terni
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG