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Sentenza 16 aprile 2024
Sentenza 16 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/04/2024, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molé, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 16.04.24 ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 1272/2022
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to Alessandro Lauretta, Parte_1 come in atti
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, CP_1 giusta procura generale alle liti dall' avv. Anna Di Stefano come in atti
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 02.03.22, parte ricorrente ha convenuto l' , per sentire CP_1 accogliere le seguenti conclusioni : “1)Accertare che la ricorrente non è tenuta alla restituzione dell'importo di € 2.413,84 richiesto dall' con il provvedimento del CP_1
20/10/2021; 2) Sentir dichiarare per l'effetto l tenuto alla restituzione in CP_1 favore della ricorrente di quanto già trattenuto sulla pensione categoria SO n. 28040675, o sulle altre prestazioni pensionistiche di cui la stessa è titolare;
3)Sentir condannare alle spese ed ai compensi professionali del giudizio il convenuto Ente, con attribuzione al procuratore anticipatari”. Nello specifico, ha esposto: di essere cittadina italiana, residente in territorio nazionale;
di essere titolare di pensione ai superstiti categoria SO n. 28040675 con decorrenza dal giugno del 2012; di essere altresì titolare della pensione diretta
VOCTPS n. 07275683 con decorrenza dal settembre del 2003; con atto del 20/10/2021 l informava la ricorrente della revoca definitiva della sua CP_1 prestazione collegata al reddito per l'anno 2017 ai sensi dell'art. 13 co. 6 lett. c) della L. n. 122/2010; che nel ricalcolo si citava l'incumulabilità con i redditi previsti dall'art. 1 co. 41 della L. 335/95 per le pensioni di reversibilità; il provvedimento era illegittimo giacchè il disposto dell'art. 13 co. 6 lett. c) della L. 122/10 citato dall' , recante inequivocabili prescrizioni normative ed CP_1 operative, non era stato affatto rispettato dall' ; tale rideterminazione sarebbe CP_2 dovuta alla mancata presentazione della dichiarazione relativa ai suoi redditi per l'anno 2017); l' si sarebbe visto costretto a revocare definitivamente la CP_2 prestazione collegata al reddito per l'anno 2018 (ovvero per l'anno successivo a quello su cui influisce il reddito di riferimento, anno 2017); trattandosi di pensione di reversibilità mai soggetta a revoca, ma solo a delle riduzioni percentuali da applicarsi in presenza di redditi del coniuge superstite superiori alle soglie stabilite dall'art. 1 co. 41 della L. 335/95, l' procedeva riducendo del 50% il CP_1 trattamento pensionistico;
tuttavia la ricorrente percepiva quali unici redditi le pensioni (diretta e di reversibilità) dall' pagate e perfettamente CP_1 CP_1 conosciute, una dal 2003 e una dal 2012 ed alcuna variazione reddituale di rilievo si era mai verificata;
come risultava dalla certificazione reddituale rilasciata dalla competente , la ricorrente negli anni 2016, 2017 e 2018 aveva Organizzazione_1 un reddito lordo derivante dalla propria pensione diretta cat. VOCTPS sempre ricompreso nella prima fascia di incumulabilità ex L. 335/95, che si aggirava anno per anno intorno agli € 23.455,64 lordi annui;
l' aveva illegittimamente ed CP_1 illecitamente operato sulla pensione di reversibilità cat. SO n. 28040675 percepita dal ricorrente nell'anno 2018 anziché la trattenuta del 25%, una trattenuta del 50%, ovvero la trattenuta massima;
il meccanismo prescritto dall' art. 13 co. 6 lett. C) della L. n. 122 del 2010 prevedeva che i cittadini che possedevano soli redditi da pensione e che dichiaravano eventuali altri redditi alla competente Amministrazione Finanziaria, non dovessero dichiarare alcunchè all' ai fini CP_1 del mantenimento delle prestazioni collegate al reddito. Si è costituito l , resistendo all'avverso gravame e Controparte_3 chiedendone il rigetto. In particolare, ha eccepito che le somme risultate non dovute a seguito di controlli incrociati relativi ai requisiti di legge (dati reddituali, prestazioni incompatibili), in assenza di specifica collaborazione dell'assicurato
, sempre sollecitata (cfr. modelli TE08), non dipendevano da un errore CP_1 dell , che operava sulla base dei dati di cui disponeva, bensì da Organizzazione_2 una mancata collaborazione dell'odierna ricorrente. Sulla base della documentazione in atti, questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa.
Il ricorso è fondato e va accolto per le motivazioni di seguito esposte. Ai fini del corretto inquadramento della fattispecie oggetto di giudizio, è opportuno richiamare la cornice normativa di riferimento, come elaborata dalla giurisprudenza della Corte di legittimità (in particolare, Cass. n. 3802 dell'8.2.2019). L'art. 52, co. 2, L. 88/1989 stabilisce che le somme erogate indebitamente a titolo previdenziale non sono ripetibili, se non in presenza di dolo dell'interessato. L'art. 13, co. 1, L. 412/1991, formulato come norma di interpretazione autentica, ma in realtà innovativo (Corte Cost. 10 febbraio 1993, n. 39), integra tale regola, stabilendo che la sanatoria di cui all'art. 52, co. 2, riguarda le somme indebitamente corrisposte per «errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore» e che la ripetibilità sussiste non solo in caso di comprovato dolo nella percezione, ma anche se l'errore sia dovuto ad «omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato» di fatti che egli fosse tenuto a comunicare, salvo risulti che l'ente fosse già a conoscenza di essi. La norma complessiva che deriva dalla combinazione delle predette disposizioni è dunque quella per cui l'indebito pensionistico per essere ripetibile, non CP_1 deve derivare da errore imputabile all'ente oppure occorre che il percettore sia in dolo o abbia omesso la trasmissione di comunicazioni dovute rispetto a dati non noti all' CP_1
A tale norma si aggiunge quanto stabilito dall'art. 13, co. 2, L. 412/1991, secondo cui l' «procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei CP_1 pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza». In proposito si è affermato il principio per cui «l'obbligo dell' di procedere CP_1 annualmente alla verifica dei redditi del pensionati, prevista dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo» (Cass. 24 gennaio 2012, n. 953, ma v. anche Cass. 20 gennaio 2011, n. 1228 e Cass. 26 luglio 2017, n. 18551, su cui poi anche infra). Da ciò il corollario che la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sé all'ambito degli errori e quindi alla sfera della non CP_1 ripetibilità, soggiacendo invece alla regola di ripetibilità, ma in un termine decadenziale stabilito appunto dall'art. 13, co.
2. Nel caso in esame l'indebito deriva dal ricalcolo centrale della pensione SO 28040675 effettuato in data 06/10/2021 ed afferente all'anno 2018 non si verte, dunque, nel caso di errore imputabile all'istituto. Pertanto, in applicazione dell'articolo 52 della Legge n. 88/1989 e dell'articolo 13 della Legge n. 412/1991 qualora siano state riscosse rate pensionistiche non dovute, non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Occorre, quindi, verificare se il pensionato abbia posto in essere una condotta dolosa. Difatti, l'indebito pensionistico è irripetibile nel caso in cui non vi sia stata omessa od incompleta segnalazione, da parte del pensionato, di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente erogatore. Anche la Corte di legittimità ha chiarito che il dolo è configurabile nelle ipotesi di omessa o incompleta segnalazione di circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciute o conoscibili dall'ente competente (Cass. n. 8731 del 28/03/2019). L' contesta l “inerzia” della ricorrente per non aver dichiarato all'Istituto i CP_1 propri redditi per l'anno 2017. Orbene, con riferimento a quanto disposto dall'art. 13 co. 6 lett. C) della L. 122 del 2010, (..... i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione….) la circolare n. 195/2015, prevede che la comunicazione dei CP_1 dati reddituali all'ente previdenziale è obbligatoria solo per coloro che non comunicano integralmente i propri redditi all'amministrazione finanziaria, laddove, pertanto, sussistano ulteriori entrate non conoscibili dall'ente. finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento Nel caso in esame, la ricorrente ha sempre percepito i soli redditi derivanti dalle due pensioni di cui è titolare, quella diretta di vecchiaia e quella di reversibilità, erogate dall' e pertanto dall' certamente conosciute. CP_1 CP_2
In definitiva, in assenza di dolo l'ente previdenziale può recuperare solo le somme erogate successivamente alla data del provvedimento di accertamento dell'indebito. Per completezza argomentativa, occorre evidenziare che il meccanismo congegnato dall'art. 13 L. 412/91 prevede che le sedi possano verificare i dati reddituali CP_1 ed attivare i recuperi entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui andrebbe (condizionale d'obbligo) resa la dichiarazione dei redditi. Quindi nel caso di specie entro e non oltre il 31/12/2019. Perché la prestazione contestata è del
2017, l'anno deputato all'ottenimento del dato reddituale certo e definitivo è il
2018, ed il recupero andava effettuato entro il 31/12/2019, a pena di decadenza (Cass. n. 3802 dell'8.2.2019). In conclusione, per le ragioni esposte, assorbita ogni altra questione, va accolto il ricorso e dichiarato che parte ricorrente non è tenuta alla restituzione dell'importo di € 2.413,84 di cui al provvedimento del 20.10.2021 e l è tenuto alla CP_1 restituzione di quanto già trattenuto sulla pensione SO in godimento.
La condanna alle spese segue la soccombenza, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice così provvede: a) In accoglimento del ricorso, dichiara parte ricorrente non tenuta alla restituzione dell'importo di € 2.413,84 di cui al provvedimento del 20.10.2021 e l' tenuto CP_1 alla restituzione di quanto già trattenuto sulla pensione SO in godimento. b) Condanna l al pagamento delle spese di giudizio che liquida in CP_1 complessivi € 1320,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge con attribuzione.
Si comunichi.
Torre Annunziata, il 16.04.24
Il Giudice Dott.ssa Rosa Molè