Articolo 42 della Legge 8 maggio 1971, n. 329
Articolo 41Articolo 43
Versione
26 giugno 1971
Art. 42.


I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1968 risultano stabiliti in. . . . . . . . . . . . . . . . L. 136.941.434 dei quali nell'esercizio 1969:
furono versati . . . . . . . . . L. 136.585.782
rimasero da versare. . . . . . . L. 272
-----------
". 136.586.054
----------- e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1969 . . . . L. 355.380
-----------


Entrata in vigore il 26 giugno 1971