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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/10/2025, n. 3304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3304 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9280/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est. Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30/07/2025 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana cod fisc. C.F._1 residente in [...]residenza Spiga n. 311- via LI CE con l'avv. Linda Cotesta presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino italiano Cod. Fisc C.F._2 residente in [...] con l'avv. Gianluca Meranda presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Firenze il 08.09.2004 trascritto nei Registri dello stato civile del predetto Comune (anno 2004, atto n. 336, parte II, serie A ed è stato altresì trascritto presso il Comune di Milano att. 1526 parte 2 serie B vo. 3 Anno 2004 ) In separazione dei beni. con la seguente figlia:
, nata a [...] il [...] residente a [...]
LI CE codice fiscale ( cittadina italiana, minore di età C.F._3
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30/07/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: 1) La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e collocata Per_1
stabilmente presso la casa coniugale insieme alla madre.
Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia a fine settimana alternati e, in ogni caso, per almeno due fine settimana al mese, da concordare tra i genitori nel rispetto degli impegni della ragazza.
Durante le vacanze estive, i genitori terranno la minore per tre settimane ciascuno, di cui due consecutive. I
periodi saranno concordati entro il 30 maggio di ogni anno, con comunicazione reciproca dei luoghi, degli indirizzi di riferimento e della durata.
I genitori si alterneranno, di anno in anno, nei periodi: dal 22/23 dicembre al 30 dicembre (metà mattina), e dal 30 dicembre al 6 gennaio.
Anche le vacanze di Pasqua saranno trascorse alternativamente, anno per anno. I cosiddetti “ponti” saranno trascorsi con il genitore cui spetta il fine settimana ad essi più prossimo. Qualora la ricorrenza cada di mercoledì, la giornata verrà divisa.
Nella ripartizione ed organizzazione delle visite dei genitori con la minore, prevarranno e dovranno essere principalmente tutelate le esigenze di studio e sportive della figlia Per_1
2) La casa coniugale, di proprietà esclusiva della dott.ssa , sarà assegnata in godimento alla stessa, Pt_1
comprensiva di pertinenze e arredi.
Il sig. ha provveduto a rilasciarla entro il 31 agosto del 2025, prelevando i propri effetti Pt_2
personali, taluni oggetti di arte africana oltre alla collezione dei vini. Il sig. ha consegnato Pt_2
contestualmente al rilascio della abitazione le chiavi della stessa alla moglie.
Il sig. asporterà dalla casa coniugale i seguenti beni, solo a seguito del compimento della Pt_2
maggiore età della figlia:
(1) n. 2 dipinti attribuibili a;
Pt_3 (2) n. 1 dipinto attribuibile a Per_2 (3) n. 1 dipinto attribuibile a;
Per_3 (4) n. 1 dipinto attribuibile a;
Per_4 (5) n. 1 dipinto attribuibile a Per_5 Per_ (6) n. 1 dipinto attribuibile a;
(7) n. 1 dipinto a attribuibile a;
Persona_7 (8) n. 1 scultura attribuibile a Per_8
4) Il padre contribuirà al mantenimento della figlia mediante versamento mensile di € 450,00 alla madre (IBAN
[...]X13), da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, per 12 mensilità, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT del costo della vita, a decorrere da agosto 2025.
Durante i periodi in cui la minore sarà con il padre, questi provvederà direttamente al mantenimento della figlia.
L'assegno unico sarà percepito dalla madre.
Le spese per l'abbigliamento della minore saranno suddivise in parti uguali (50%) tra i genitori.
Le ulteriori spese extra mantenimento saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo quanto previsto dal protocollo del Tribunale di Milano (approvato nel mese di giugno 2025), qui di seguito riportato:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono ii preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono ii preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) fa1maci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di. studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono ii preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby-sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
- MODALITA' DI RICHESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE
- Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
- Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovare l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
- Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosteranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
- 5) I coniugi dichiarano di essere autonomi economicamente e di non abbisognare di alcun contributo al mantenimento da parte dell'altro.
- 6) Nel caso in cui dovessero mutare le condizioni economiche, residenza, stato di salute etc. i coniugi si impegnano a modificare le disposizioni contenute nel presente accordo.
***
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Firenze il 08.09.2004;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Firenze e Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
7) Così deciso in Milano, il 15.10.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.laura Amato