Articolo 5 della Legge 31 ottobre 1953, n. 809
Articolo 4Articolo 6
Versione
15 novembre 1953
Art. 5.
Per l'esercizio finanziario 1953-54 il numero massimo di militari specializzati in servizio presso l'Amministrazione dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e' fissato, rispettivamente, in 81.000, 22.500, 22.000.
Entrata in vigore il 15 novembre 1953