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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 09/04/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. 4774/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Raffaella Cimminiello Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 22 agosto 2024 da:
), assistito e difeso dall'Avv. Francesco BUFFOLI, come Parte_1 C.F._1
da procura in atti;
RICORRENTE
nei confronti di
, assistita e difesa dall'Avv. Tiziana BETTEGA e Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Niccolò SESANA, come da procura in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio;
CONCLUSIONI: per e congiuntamente, come da note di trattazione scritta depositate Parte_1 Parte_2
telematicamente da entrambe le parti;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente depositato, il signor ha domandato all'intestato Tribunale di porre a Pt_1
carico della resistente un contributo per il mantenimento della figlia minore pari a € 300,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie, allegando che il Tribunale per i Minorenni di Brescia, con decreto emesso nel procedimento n. 585/2019 R.G.C.C. e pubblicato il 22 febbraio 2021, ha disposto l'affidamento esclusivo al padre della figlia , nata dalla relazione more uxorio con la Per_1
signora (doc. 1), e ha regolamentato gli incontri madre-figlia, senza assumere alcuna CP_1
statuizione in punto di mantenimento. si è costituita nel giudizio di merito con memoria del 23 dicembre 2024, aderendo Parte_2
alle richieste formulate dal ricorrente.
Le parti hanno quindi precisato congiuntamente le proprie conclusioni, in conformità alle quali sono stati adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti, e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Ritiene questo giudicante che gli accordi raggiunti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ma che, anzi, appaiano adeguati a garantire alla minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., data la tenera età della stessa e le statuizioni già assunte dal Tribunale per i Minorenni di Brescia rispetto alle quali non è stata avanzata alcuna richiesta di modifica.
Le spese processuali vengono integralmente compensate, considerato il raggiungimento del predetto accordo e come concordemente richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. provvede in conformità all'accordo delle parti, come di seguito trascritto:
Disporre che la Sig.ra nella sua qualità di genitore della minore , Parte_2 Per_1
corrisponderà al Sig. – padre della minore – la somma mensile di € 300,00 a Parte_1
titolo di concorso al mantenimento della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie così come previste dal protocollo in uso presso il Tribunale di Bergamo, con decorrenza dal mese di settembre del 2024;
2. spese legali compensate.
Così deciso in Bergamo alla camera di consiglio del 27 marzo 2025.
Il Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Raffaella Cimminiello Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 22 agosto 2024 da:
), assistito e difeso dall'Avv. Francesco BUFFOLI, come Parte_1 C.F._1
da procura in atti;
RICORRENTE
nei confronti di
, assistita e difesa dall'Avv. Tiziana BETTEGA e Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Niccolò SESANA, come da procura in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio;
CONCLUSIONI: per e congiuntamente, come da note di trattazione scritta depositate Parte_1 Parte_2
telematicamente da entrambe le parti;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente depositato, il signor ha domandato all'intestato Tribunale di porre a Pt_1
carico della resistente un contributo per il mantenimento della figlia minore pari a € 300,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie, allegando che il Tribunale per i Minorenni di Brescia, con decreto emesso nel procedimento n. 585/2019 R.G.C.C. e pubblicato il 22 febbraio 2021, ha disposto l'affidamento esclusivo al padre della figlia , nata dalla relazione more uxorio con la Per_1
signora (doc. 1), e ha regolamentato gli incontri madre-figlia, senza assumere alcuna CP_1
statuizione in punto di mantenimento. si è costituita nel giudizio di merito con memoria del 23 dicembre 2024, aderendo Parte_2
alle richieste formulate dal ricorrente.
Le parti hanno quindi precisato congiuntamente le proprie conclusioni, in conformità alle quali sono stati adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti, e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Ritiene questo giudicante che gli accordi raggiunti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ma che, anzi, appaiano adeguati a garantire alla minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., data la tenera età della stessa e le statuizioni già assunte dal Tribunale per i Minorenni di Brescia rispetto alle quali non è stata avanzata alcuna richiesta di modifica.
Le spese processuali vengono integralmente compensate, considerato il raggiungimento del predetto accordo e come concordemente richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. provvede in conformità all'accordo delle parti, come di seguito trascritto:
Disporre che la Sig.ra nella sua qualità di genitore della minore , Parte_2 Per_1
corrisponderà al Sig. – padre della minore – la somma mensile di € 300,00 a Parte_1
titolo di concorso al mantenimento della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie così come previste dal protocollo in uso presso il Tribunale di Bergamo, con decorrenza dal mese di settembre del 2024;
2. spese legali compensate.
Così deciso in Bergamo alla camera di consiglio del 27 marzo 2025.
Il Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo