Ordinanza cautelare 27 novembre 2025
Sentenza 19 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 19/02/2026, n. 3134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3134 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03134/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12955/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 12955 del 2025, proposto da UR Rahman, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Baccarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ministero dell'Interno, Prefettura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
del provvedimento n. P-RM/L/Q/2023/102658 del 14 agosto 2025, notificato al ricorrente in pari data, con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Roma ha dichiarato, ai sensi dell'art. 31, comma 4, del D.P.R. 394/1999, la decadenza del nulla osta al lavoro subordinato n. P-RM/L/Q/2023/102658, richiesto nell'ambito del Decreto Flussi 2021/2022, rilasciato in data 2 maggio 2023, in favore del lavoratore Sig. Rahman UR, nonché di ogni altro atto presupposto o successivo, prodromico, consequenziale o comunque connesso a quelli impugnati, anche non conosciuto, nonché per l’accertamento dell'illegittimità dell'inerzia e del silenzio dell'Ambasciata italiana di Dhaka in relazione alla domanda di rilascio visto per motivi di lavoro subordinato, inoltrata dal Sig. Rahman UR, per l'effetto ordinando all’Amministrazione la fissazione di un appuntamento immediato con urgenza per il rilascio del visto d'ingresso per lavoro subordinato in favore dello stesso,
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Prefettura di Roma e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 la dott.ssa SI IM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato e depositato in data 28 ottobre 2025 il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento emesso, in data 14 agosto 2025, dalla Prefettura di Roma - Sportello Unico per l’Immigrazione in relazione al nulla osta in precedenza rilasciato, nonché del silenzio serbato dall’Ambasciata di Italia in Dhaka in relazione alla domanda di rilascio del visto per motivi di lavoro subordinato.
Alla camera di consiglio del 17 febbraio 2026, con riferimento alla domanda proposta avverso l’inerzia dell’Ambasciata di Italia in Dhaka, la causa è stata trattenuta in decisione.
Come già evidenziato da questa Sezione con l’ordinanza n. 6620 del 27 novembre 2025, rileva il Collegio che l’azione proposta avverso la predetta inerzia non è stata proposta tempestivamente ai sensi dell’art. 31, comma 2, cod. proc. amm. (secondo cui “ L’azione può essere proposta fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento ”).
In particolare, il procedimento presso la predetta Ambasciata, come risulta dallo stesso ricorso, è iniziato in data 23 agosto 2023 e si sarebbe dovuto concludere entro venti giorni ai sensi dell’art. 42, comma 3, del D.L. n. 73/2022; ergo , alla luce del dettato dell’art. 31 cit., entro settembre del 2024 il ricorrente avrebbe dovuto proporre il ricorso avverso il silenzio dell’Ambasciata, cosa, tuttavia, non avvenuta, essendo stato il ricorso odierno notificato il 28 ottobre 2025.
Per la ragione esposta, il ricorso va dichiarato irricevibile ex art. 35, comma 1, lett. a), cod. proc. amm. con riferimento all’azione proposta avverso il silenzio serbato dall’Ambasciata di Italia in Dhaka in relazione alla domanda di rilascio del visto per motivi di lavoro subordinato.
Con riferimento alla domanda di annullamento del provvedimento di decadenza emesso dalla Prefettura di Roma, Sportello Unico per l’Immigrazione, il 14 agosto 2025, manda al Presidente della Sezione per la fissazione dell’udienza pubblica per la definizione del merito, compatibilmente con il carico di lavoro della Sezione e nel rispetto dei criteri di fissazione previsti dal codice di rito, salvo urgenze rappresentate dalla parte ricorrente.
Spese all’esito del merito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile per tardività con riferimento alla domanda proposta avverso il silenzio dell’Ambasciata di Italia in Dhaka.
Manda al Presidente della Sezione per la fissazione dell’udienza pubblica per la definizione del merito della domanda di annullamento del provvedimento di decadenza emesso dalla Prefettura di Roma, Sportello Unico per l’Immigrazione, il 14 agosto 2025, nei sensi di cui in motivazione.
Spese all’esito del merito.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
IE NI, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
SI IM, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI IM | IE NI |
IL SEGRETARIO