Sentenza 30 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/01/2001, n. 1313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1313 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2001 |
Testo completo
REPUBBLI 1.3.1 3 / 0 1 . 7 O 3 . B E N ) , E E 1 N C 9 O 9 A I 1 Z P - 1 I A 1 R - D T 1 S 2 E I . G C L I E R 9 D 3 A U I D E G E 6 T 4 E N E N T . S T E T IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R S A I ( LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE рабаненто 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: домпа Dott. Mario SPADONE - Presidente R.G.N. 18065/98 - Consigliere Cron. 2723 Dott. Antonio VELLA MENSITIERI - Rel. Consigliere Rep. Dott. Alfredo Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere Ud. 13/10/00 Dott. Sergio DEL CORE Consigliere ha pronunciato la seguente 564 SENTENZA sul ricorso proposto da: NO CE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. GRAF 55/A, presso lo studio dell'avvocato VALENTI GIUSEPPE M., che lo difende, giusta delega in CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO CORIE Richiesta copia studio atti;
IL SOLE 24 ORE dal Sig. 3000
- ricorrente -
per diritti L. NEEN 2001
contro
RS RC MA GRAZIA;
[ 3000 - intimata -- CANCELLERIA avverso la sentenza n. 102/98 del Giudice di pace di MINTURNO, depositata il 27/07/98; CG408061 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2000 udienza del 13/10/00 dal Consigliere Dott. Alfredo 1652 -1- MENSITIERI;
udito il P.M. Generale Dott. accoglimento del in persona del Sostituto Procuratore Dario CAFIERO che ha concluso per 1° motivo, assorbiti gli altri. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1998 notificato il 16 ottobre Vincenzo Con atto AL ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due censure, avverso la sentenza 20.7.98 con la quale il Giudice di pace di Minturno lo condannava al pagamento, in favore di IA ZI CI, della somma di L.1.000.000, oltre interessi e spese di lite, per attività professionale dalla predetta prestata in favore del ricorrente. Non ha spiegato attività difensiva in questa sede la intimata. 呶 MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso deduce il ricorrente la nullità della notifica della citazione in giudizio in base alla sentenza della Corte Costituzionale n.346 del 23 settembre 1998 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.8 terzo comma della legge 20 novembre 1982 n.890 (notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari) nella parte in cui prevede che il piego sia restituito al mittente, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, dopo dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale. La doglianza è fondata giacchè la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della suindicata norma comporta la nullità della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio che il giudice di pace ha attestato come ritualmente perfezionatasi "per compiuta giacenza”. L'applicabilità alla fattispecie dell'invocata pronuncia della Corte Costituzionale va infatti affermata atteso che l'inoperatività della norma processuale dichiarata incostituzionale, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella n Gazzetta ufficiale della relativa sentenza, A riguarda sia gli atti processuali successivi, sia quelli in precedenza compiuti ma la cui validità ed efficacia sia ancora oggetto di sindacato dopo la suddetta data (Cass. S.U. n.2274/84, Sez. II n.1203/99). Vige, invero, in materia il principio che l'efficacia delle sentenze dichiarative dell'illegittimità costituzionale di una norma di legge non si estende soltanto ai rapporti ormai esauriti in modo definitivo ed irrevocabile per avvenuta formazione del giudicato per essersi comunque verificato altro evento cui l'ordinamento ricollega il consolidamento del rapporto medesimo 4 (ex plurimis Cass. n.989/91, n.959/95, n.4867/97) ma si applica anche a tutti gli altri rapporti. Non essendo pertanto stato attivato il contraddittorio nelle forme di legge, la gravata sentenza va cassata, con rinvio della causa ad altro giudice di pace che si designa nel giudice di pace di Formia, che provvederà alla rinnovazione della notifica della citazione ai sensi dell'art. assorbito ogni altro 291 c.p.c., ritenendosi profilo di censura. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa 1'impugnata sentenza e rinvia la causa anche per le spese di questo giudizio al giudice di pace di Formia. Roma 13 ottobre 2000. Be Presidente Affecte Meventie externe Fuatan O L L 4 7 O .3 B ) E N E E , 1 C N IL CANCELLIERE C1 9 IO A 9 1 P Z - -Paolo Talarico I A 1 1 R D - Lelez T 1 IS E 2 G . IC E L R D 9 IU 3 A D E G DEPOSITATO IN CANCELLERIA E 6 T E 30Roma 3 OGEN. 2001 4 N . .N E T S T T E R IS IL CANGELLIERE C1 A ( Celorico 5