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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 119/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
10/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente e Relatore
CASABURI GEREMIA, Giudice
APONTE ROBERTO, Giudice
in data 10/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7849/2024 depositato il 26/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Azienda Sanitaria Locale A.s.l. - Napoli 3 - Sede 80100 Napoli NA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7445/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
25 e pubblicata il 14/05/2024
Atti impositivi: - SPESE DI LITE SPESE DI LITE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5277/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: ER si riporta agli atti depositati chiedendone l'accoglimento; non costituita la Asl
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato con R. G. n. 7849/2024 Ricorrente_1 ha appellato, sul capo relativo alla spese e competenze la sentenza della Corte di Giustizia di I grado di Napoli n. 7445/2024, con la quale è stato accolto il ricorso nei confronti della ASL Napoli 3 Sud e della ER, con compensazione delle spese e competenze di giudizio.
Con l'originario ricorso il contribuente aveva impugnato la cartella di pagamento n° 071 2022 01618406
61000 pari alla somma di € 143,63; atto fondato sulla richiesta di pagamento di Ticket art 2 d. lgs. 124/98 anno 2018, ente impositore l'ASL NA 3 SUD, tributo che il contribuente sosteneva fosse stato già pagata dal sig. Ricorrente_1 in data 17 novembre 2022, come da attestazione di versamento depositata in atti.
La resistente Agenzia delle Entrate Riscossione provvedeva al deposito di controdeduzioni nelle quali chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio per avvenuto sgravio dell'atto impugnato da parte dell'Ente impositore, sgravio non comunicato al ricorrente.
Non si costituiva la ASL napoli 3 Sud.
.Con la impugnata decisione la Corte di I grado, G. U., ha dichiarata cessata la materia del contendere, compensando le spese con la seguente motivazione : “sussistono ragioni di giustizia per compensare le sese di lite tra le parti”
Con l'appello in esame si richiamano i principi in materia e si chiede la liquidazione delle spese e competenze del primo grado, nonché di quelle del grado di appello, con distrazione al difensore anticipatario.
Non si è costituita la ASL
Si è costituita la Agenzia Riscossione sostenendo la non debenza delle spese da parte della stessa in quanto si era limitata ad eseguire il contenuto del ruolo affidatole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La risposta allo specifico motivo di appello richiede alcune considerazioni preliminari.
E' noto, infatti, che con sentenza del 19 aprile 2018, n. 77, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore.
In tale occasione i giudici di legittimità hanno affermato il principio di diritto per il quale: "poiché gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità retroagiscono alla data di introduzione nell'ordinamento del testo di legge dichiarato costituzionalmente illegittimo, nel caso in cui sia denunciata la violazione dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ, (nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162), che la Corte costituzionale, con sentenza 19 aprile 2018, n. 77, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, la valutazione della fondatezza o meno del ricorso deve farsi con riferimento alla situazione normativa determinata dalla pronuncia di incostituzionalità, essendo irrilevante che la decisione impugnata o addirittura la stessa proposizione del ricorso siano anteriori alla pronuncia del
Giudice delle leggi".
Pertanto la possibilità della compensazione non è più ristretta alle sole ipotesi dell'assoluta novità della questione trattata o del mutamento della giurisprudenza, ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., così come modificato dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 (applicabile ai procedimenti introdotti a decorrere dall'Il dicembre 2014), ma altresì allorchè sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Ed è con riferimento a tali principi che il giudice del merito deve valutare tale possibilità.
Nel caso in esame non risultano sussistere quelle particolari condizioni che la ormai non più recente modifica legislativa pone a base della possibilità di compensazione delle spese e competenze fra le parti, né il giudice di primo grado ha fornito una motivazione idonea sul punto, avendo utilizzato una formula di stile. La Agenzia
Entrate Riscossione risponde in solido in quanto sulla stessa grava l'onere di preventiva verifica della fondatezza di quanto va a richiedere al contribuente.
L'appello va pertanto accolto, con condanna degli appellati al pagamento, in solido, delle spese e competenze del doppio grado, liquidate complessivamente per le varie fasi processuali, in ragione del valore della controversia e del limitato impegno professionale, in Euro 195,00 per il I grado ed in Euro 240,00 per il II grado, oltre 15%, Iva e CPA se dovuti, e CUT, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
P.Q.M.
In parziale riforma della impugnata decisione, accoglie l'appello. Condanna gli appellati al pagamento in solido delle spese e competenze del doppio grado, liquidate in Euro 195,00 per il I grado ed in Euro
240,00 per il II grado, oltre 15%, Iva e CPA se dovuti, e CUT, con distrazione in favore dei difensori dichiaratosi anticipatari.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
10/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente e Relatore
CASABURI GEREMIA, Giudice
APONTE ROBERTO, Giudice
in data 10/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7849/2024 depositato il 26/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Azienda Sanitaria Locale A.s.l. - Napoli 3 - Sede 80100 Napoli NA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7445/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
25 e pubblicata il 14/05/2024
Atti impositivi: - SPESE DI LITE SPESE DI LITE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5277/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: ER si riporta agli atti depositati chiedendone l'accoglimento; non costituita la Asl
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato con R. G. n. 7849/2024 Ricorrente_1 ha appellato, sul capo relativo alla spese e competenze la sentenza della Corte di Giustizia di I grado di Napoli n. 7445/2024, con la quale è stato accolto il ricorso nei confronti della ASL Napoli 3 Sud e della ER, con compensazione delle spese e competenze di giudizio.
Con l'originario ricorso il contribuente aveva impugnato la cartella di pagamento n° 071 2022 01618406
61000 pari alla somma di € 143,63; atto fondato sulla richiesta di pagamento di Ticket art 2 d. lgs. 124/98 anno 2018, ente impositore l'ASL NA 3 SUD, tributo che il contribuente sosteneva fosse stato già pagata dal sig. Ricorrente_1 in data 17 novembre 2022, come da attestazione di versamento depositata in atti.
La resistente Agenzia delle Entrate Riscossione provvedeva al deposito di controdeduzioni nelle quali chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio per avvenuto sgravio dell'atto impugnato da parte dell'Ente impositore, sgravio non comunicato al ricorrente.
Non si costituiva la ASL napoli 3 Sud.
.Con la impugnata decisione la Corte di I grado, G. U., ha dichiarata cessata la materia del contendere, compensando le spese con la seguente motivazione : “sussistono ragioni di giustizia per compensare le sese di lite tra le parti”
Con l'appello in esame si richiamano i principi in materia e si chiede la liquidazione delle spese e competenze del primo grado, nonché di quelle del grado di appello, con distrazione al difensore anticipatario.
Non si è costituita la ASL
Si è costituita la Agenzia Riscossione sostenendo la non debenza delle spese da parte della stessa in quanto si era limitata ad eseguire il contenuto del ruolo affidatole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La risposta allo specifico motivo di appello richiede alcune considerazioni preliminari.
E' noto, infatti, che con sentenza del 19 aprile 2018, n. 77, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore.
In tale occasione i giudici di legittimità hanno affermato il principio di diritto per il quale: "poiché gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità retroagiscono alla data di introduzione nell'ordinamento del testo di legge dichiarato costituzionalmente illegittimo, nel caso in cui sia denunciata la violazione dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ, (nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162), che la Corte costituzionale, con sentenza 19 aprile 2018, n. 77, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, la valutazione della fondatezza o meno del ricorso deve farsi con riferimento alla situazione normativa determinata dalla pronuncia di incostituzionalità, essendo irrilevante che la decisione impugnata o addirittura la stessa proposizione del ricorso siano anteriori alla pronuncia del
Giudice delle leggi".
Pertanto la possibilità della compensazione non è più ristretta alle sole ipotesi dell'assoluta novità della questione trattata o del mutamento della giurisprudenza, ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., così come modificato dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 (applicabile ai procedimenti introdotti a decorrere dall'Il dicembre 2014), ma altresì allorchè sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Ed è con riferimento a tali principi che il giudice del merito deve valutare tale possibilità.
Nel caso in esame non risultano sussistere quelle particolari condizioni che la ormai non più recente modifica legislativa pone a base della possibilità di compensazione delle spese e competenze fra le parti, né il giudice di primo grado ha fornito una motivazione idonea sul punto, avendo utilizzato una formula di stile. La Agenzia
Entrate Riscossione risponde in solido in quanto sulla stessa grava l'onere di preventiva verifica della fondatezza di quanto va a richiedere al contribuente.
L'appello va pertanto accolto, con condanna degli appellati al pagamento, in solido, delle spese e competenze del doppio grado, liquidate complessivamente per le varie fasi processuali, in ragione del valore della controversia e del limitato impegno professionale, in Euro 195,00 per il I grado ed in Euro 240,00 per il II grado, oltre 15%, Iva e CPA se dovuti, e CUT, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
P.Q.M.
In parziale riforma della impugnata decisione, accoglie l'appello. Condanna gli appellati al pagamento in solido delle spese e competenze del doppio grado, liquidate in Euro 195,00 per il I grado ed in Euro
240,00 per il II grado, oltre 15%, Iva e CPA se dovuti, e CUT, con distrazione in favore dei difensori dichiaratosi anticipatari.