CA
Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/11/2025, n. 3694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3694 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Celeste Presidente Dott. Maria Pia Di Stefano Consigliere rel. Dott. Roberto Bonanni Consigliere
all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 11/11/2025
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 2330/2024
vertente tra
Parte_1
)
Parte appellante contro
CP_1
Parte appellata contumace
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 8416/2024 emessa dal Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro in data 16.7.2024 Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza in oggetto è stato respinto il ricorso di che chiedeva Parte_1 all'adìto giudice di dichiarare il suo diritto all'assunzione alle dipendenze di in CP_1 accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) Accertare e dichiarare la posizione del Ricorrente all'interno della graduatoria di cui alla preselezione per n. 100 Operai Generici CCNL Utilitalia Servizi Ambientali - area “Spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio” da inserire al livello “J” a tempo indeterminato - Part Time verticale 25 ore settimanali;
2) Accertare e dichiarare che ha manifestato la propria volontà di avvalersi della CP_1 graduatoria in corso con l'emissione dell'ordine di servizio n. 20/2023 con il quale vengono assunte persone posizionate in graduatoria successivamente al 94° posto, posizione appunto assegnata al Ricorrente;
3) Accertare e dichiarare, vista l'assenza di motivi ostativi all'assunzione, il diritto del Ricorrente all'assunzione alle dipendenze di come Operai Generici CCNL Utilitalia Servizi CP_1 Ambientali - area “Spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio” da inserire al livello “J” a tempo indeterminato - Part Time verticale 25 ore settimanali, con decorrenza dal 17/02/2023;
4) Per l'effetto, Ordinare all' l'assunzione del Ricorrente, con decorrenza dal CP_1
17/02/2023 o quella diversa data dovesse ritenersi di giustizia, con conseguente condanna della società al pagamento di tutte le retribuzioni maturate dalla data di assunzione come dichiarata;
Avverso detta pronuncia propone appello il con unico articolato motivo, in appresso Parte_1 descritto.
Contro Non si costituisce in giudizio l'appellata nonostante rituale notifica.
Sostituita l'udienza odierna con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con sentenza e contestuale motivazione.
L'appello è infondato.
Il ricorrente aveva dedotto di essere risultato idoneo con inserimento al n. 94 della graduatoria e che la società aveva deciso di avvalersi della graduatoria, ma - nel contempo - di procedere all'ulteriore chiamata degli idonei oltre il numero originariamente richiesto nel bando, tanto che con ordine di servizio n. 20/2023 venivano assunte 197 unità, con esclusione del ricorrente;
sosteneva pertanto di avere diritto all'assunzione non essendo stata annullata la graduatoria, né comunicato un provvedimento di esclusione, tantopiù sulla scorta di quanto disposto dalla legge n. 56 del 1987 art. 16 e art. 35 comma 1 lett b) D.Lgs 165 del 2001, che disciplinano rispettivamente la riorganizzazione delle assunzioni nella p.a. per i lavori che richiedono come titolo di studio la licenza media inferiore (scuola dell'obbligo) e le procedure selettive di reclutamento del personale nel pubblico impiego e l'utilizzo delle graduatorie secondo il bando.
La società resistente aveva invece sostenuto che, ferma la inapplicabilità al caso di specie della normativa richiamata dal ricorrente, riguardante il pubblico impiego o le aziende municipalizzate nel settore dei trasporti, la mancata assunzione del ricorrente era stata in realtà causata dalla presentazione del certificato dei carichi pendenti per i reati di cui agli artt. 624,625 e 648 c.p..
Il Tribunale ha ritenuto infondato l'assunto del ricorrente motivando sulla inapplicabilità della Contro disciplina sul collocamento richiamata dal , poiché l' si era limitata ad esercitare il Parte_1 potere, attribuitole sia dalla normativa della disciplina del casellario giudiziale e dei carichi pendenti di cui al DPR 313/2002 (che consente alle Amministrazioni pubbliche ed ai Gestori di Contro pubblici servizi, quale certamente era da ritenersi l' di ottenere il certificato di cui all'art. 23 e all'art. 27…, quando tale certificato è necessario per l'esercizio delle loro funzioni), sia dallo stesso Ccnl Utilitalia richiamato nel bando (“preselezione per n. 100 operai generici CCNL Utilitalia Servizi ambientali – area “ spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio” da inserire al livello “ j” a tempo indeterminato….”, contratto che, all'art. 5 al comma Contro 4, conferisce all' il potere di richiedere la documentazione di cui è causa al fine di valutare l'attitudine professionale del lavoratore: invero, la norma contrattuale prevede che “il lavoratore è tenuto alla presentazione dei documenti richiesti dall'azienda , ivi compresi il certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, al fine di verificare l'assenza di eventuali condanne o procedimenti penali pendenti che incidano sull'attitudine professionale del lavoratore, nel rispetto della normativa vigente ..”, e non avrebbe senso prevedere, conclude il giudice, un tale potere se poi non si conferisse all'amministrazione la possibilità di valutarne, discrezionalmente, la sua incidenza al momento dell'assunzione.
Con l'unico motivo di gravame, proposto per violazione di legge in riferimento all'art. 132 punto 4 c.p.c. (motivazione solo apparente e vizio di logica) e all' art. 8 legge 300/1970 (“È fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore”), l'appellante censura il ragionamento del primo giudice lamentando che il diritto dell'amministrazione ad ottenere i certificati (non richiesti in fase di assunzione) non presuppone il potere della stessa di esercitare discrezionalmente scelte che violano diritti costituzionali, quali - nel caso di specie - la presunzione di innocenza.
Preliminarmente deve osservarsi che l'appellante non torna ad invocare, come fatto in primo grado, l'applicabilità della legge n. 56 del 1987 art. 16 e del D.Lgs. 165 del 2001 art. 35 comma 1 lett. b, cosicchè la non attinenza di tali disposizioni con la presente fattispecie deve ritenersi definitivamente acquisita.
Per il resto, i rilievi mossi dall'appellante non possono essere condivisi in quanto la possibilità datoriale di richiedere il certificato dei carichi pendenti (oltre a quello del casellario, relativo alle condanne riportate), il cui contenuto non viene peraltro contestato, è prevista dalla contrattazione collettiva ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore.
Dunque, senza necessità di interpretazioni estensive della norma (che, si ripete, riguarda non solo il Contro casellario giudiziale, ma anche il certificato dei carichi pendenti), il datore di lavoro che svolge la sua attività nell'ambito dei servizi di pubblica utilità, può sempre valutare e verificare, anche se non richiesto dal singolo bando di accesso alla procedura di selezione, quanto emerga dal suddetto certificato.
I “fatti” documentati dai certificati in parola, dunque, non possono certo dirsi “non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore” ai fini del divieto di cui all'art. 8 dello Statuto dei lavoratori, dal momento che sono state le stesse parti sociali a prevedere che il datore di lavoro potesse richiederlo, senza distinguere se la richiesta si appalesi necessaria per valutare l'assunzione di un partecipante alla procedura selettiva ovvero la perdurante idoneità alle mansioni di un “lavoratore” (ove con tale termine si voglia intendere soltanto colui che è stato già assunto), poiché l'attenzione va piuttosto incentrata sulla “attitudine professionale” del soggetto in sé considerata, secondo la ratio della norma collettiva tesa a tutelare l'affidabilità e la funzionalità dell'impresa in relazione alla mansioni che in suo favore sono o dovranno essere svolte.
Nella specie va poi considerato che il coinvolgimento del ricorrente in procedimenti penali ancora non conclusi per i reati di furto e ricettazione rileva certamente ai fini del giudizio di idoneità alle Contro mansioni da rendersi in favore di che comportano l'utilizzo di materiale ed attrezzature, anche di un certo valore, di proprietà datoriale ed una particolare esigenza di sicurezza sociale, trattandosi di attività di pulitura da svolgersi in luoghi pubblici, sicché deve ritenersi non solo che Contro era legittimata (per quanto sopra detto) a richiedere i carichi pendenti, ma, in aggiunta, che l'azienda, nel non procedere, in forza del procedimento penale in corso, all'assunzione del ricorrente, ha operato un congruo contemperamento tra le esigenze di sicurezza, affidabilità e trasparenza aziendale ed il principio costituzionale di presunzione di innocenza ex art. 27 Cost. L'appello va dunque respinto.
La mancata costituzione di esime il Collegio dalla pronuncia sulle spese del grado. CP_1
Deve darsi atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello.
Nulla sulle spese.
Dà atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 11/11/2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Pia Di Stefano
Il Presidente
dott. Alberto Celeste