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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/11/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI IN - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1654 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. PEDITTO CATERINA, come da C.F._1
procura in atti,
[...]
nata a [...] il [...], C.F.: , Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. GROSSO MANUELA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
20/05/2025, i coniugi nato a [...] il [...], e Parte_1
nata a [...] il [...], premesso: Controparte_1
-di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 23/11/1976, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 151, parte 1;
- che dall'unione erano nati i figli , in data 19 marzo 1979 e Controparte_2
, in data 10 novembre 1983; Controparte_3 - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto. 2) La casa coniugale, di proprietà della RA , sita in Messina Vill. Santa Margherita, Controparte_1
Via Marina n. 2, resterà a lei assegnata, con tutti i mobili e gli arredi. 3) Il signor Parte_1
sposterà il proprio domicilio nella mansarda, collocata al piano superiore delle abitazione coniugale ed indipendente da questa. 4) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non formulare nessuna reciproca domanda di contribuzione. 5) Le parti dichiarano, innanzi ai difensori, di non avere intenzione di riconciliarsi e, ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., dichiarano, altresì, che intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte. 6) Le parti dichiarano espressamente di rinunciare a partecipare all'udienza di comparizione dei coniugi. 6) Le parti dichiarano, inoltre, di aver ben compreso che le condizioni sottoscritte in questa sede sono quelle proposte al Tribunale in via definitiva e che non vi sarà udienza di comparizione personale innanzi al Presidente”.
All'udienza del 19/11/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale alle condizioni sopramenzionate.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 20/05/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi nato a [...] il [...], e Parte_1 Controparte_1
nata a [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di IN di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 23/11/1976, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 151, parte 1.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 20/11/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI IN - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1654 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. PEDITTO CATERINA, come da C.F._1
procura in atti,
[...]
nata a [...] il [...], C.F.: , Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. GROSSO MANUELA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
20/05/2025, i coniugi nato a [...] il [...], e Parte_1
nata a [...] il [...], premesso: Controparte_1
-di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 23/11/1976, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 151, parte 1;
- che dall'unione erano nati i figli , in data 19 marzo 1979 e Controparte_2
, in data 10 novembre 1983; Controparte_3 - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto. 2) La casa coniugale, di proprietà della RA , sita in Messina Vill. Santa Margherita, Controparte_1
Via Marina n. 2, resterà a lei assegnata, con tutti i mobili e gli arredi. 3) Il signor Parte_1
sposterà il proprio domicilio nella mansarda, collocata al piano superiore delle abitazione coniugale ed indipendente da questa. 4) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non formulare nessuna reciproca domanda di contribuzione. 5) Le parti dichiarano, innanzi ai difensori, di non avere intenzione di riconciliarsi e, ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., dichiarano, altresì, che intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte. 6) Le parti dichiarano espressamente di rinunciare a partecipare all'udienza di comparizione dei coniugi. 6) Le parti dichiarano, inoltre, di aver ben compreso che le condizioni sottoscritte in questa sede sono quelle proposte al Tribunale in via definitiva e che non vi sarà udienza di comparizione personale innanzi al Presidente”.
All'udienza del 19/11/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale alle condizioni sopramenzionate.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 20/05/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi nato a [...] il [...], e Parte_1 Controparte_1
nata a [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di IN di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 23/11/1976, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 151, parte 1.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 20/11/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.