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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 28/11/2025, n. 1273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1273 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4799/2025
CATALIN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa ADA LUCCA Presidente
Dott. DANILO CORVACCHIOLA Giudice
Dott. CLAUDIA MERLINO Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da: Parte_1 C.F. C.F. 1 nato a [...], il [...], residente in [...]54 INT. 1 16100 GENOVA ITALIA ed elettivamente e nello studio dell'Avv. GAIBISSO ELISABETTA (C.F. domiciliato presso
), che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti C.F._2
E C.F. 3 nata a [...], il [...], C.F. Parte_2
residente in [...]16100 GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliata presso e
C.F. 2 ), che la nello studio dell'Avv. GAIBISSO ELISABETTA (C.F.
rappresenta e la difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 27/10/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che: a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 04/09/2011 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi
Parte_1 е Parte_2
Autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
Pt_3
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1. I coniugi si concedono sin d'ora il diritto reciproco di vivere separati, nel mutuo rispetto;
2. I figli minori Per_1 e Per_2 restano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione presso l'abitazione materna sita in Genova, Via Bari 21 A int. 6, ove sarà a breve fissata anche la residenza anagrafica (come meglio specificato infra);
3. La casa già coniugale sita in Genova, Via Bologna 54/1, di proprietà esclusiva del sig. resterà nella sua esclusiva disponibilità con tutti gli arredi e i corredi ivi presenti. Pt_1
La sig.ra Pt_2 che a far data dal 1 settembre 2025 ha provveduto a trasferirsi in altra abitazione (Via Bari 21 A int. 6) unitamente ai due figli minori, ha già provveduto a prelevare i propri beni ed effetti personali;
'4. Il sig. Pt_1 causa familiae, al fine di addivenire alla risoluzione consensuale della separazione personale ed in considerazione della disparità economica esistente tra i coniugi, ha provveduto ad acquistare l'immobile sito in Genova, Via Bari 21A int. 6 (dell'importo di
€ 60.000,00) che è stato cointestato, in parti uguali, alla sig.ra Pt_2 e ai due figli minori ed i due figliPt_2(nella misura di 1/3 ciascuno) Come sopra specificato la sig.ra minori, a far data dal 1 settembre 2025, si sono trasferiti, presso detta abitazione e, non appena la documentazione anche notarile sarà disponibile, provvederanno a richiedere la residenza presso la nuova abitazione.
Il sig. Pt_1 , sempre al fine di definire consensualmente la presente separazione e alla luce della disparità economica esistente tra i coniugi, ha provveduto:
- al pagamento delle spese notarili necessarie alla finalizzazione della suddetta compravendita;
-al pagamento dei lavori necessari per consentire l'ingresso nella suddetta abitazione a moglie e figli ed in particolare: imbiancatura delle pareti;
cambio dei sanitari;
arredo camera dei figli (ivi compreso punto luce con ventilatore); arredo camera moglie (ad eccezione del materasso).
5. I genitori si impegnano reciprocamente ad adoperarsi affinché ciascuno possa mantenere con i figli un rapporto equilibrato e continuativo ed affinché i figli medesimi possano ricevere da ciascun genitore cura, educazione ed istruzione;
in questo senso, i genitori si obbligano ed impegnano al dialogo ed alla massima e più leale collaborazione nell'interesse di Per_1 e Per_2 Entrambi i genitori, nei periodi di rispettiva spettanza, si impegnano a garantire la frequentazione da parte dei figli delle attività extrascolastiche e sanitarie;
6. Il padre, salvi diversi ed ulteriori accordi con la madre e salvi i turni lavorativi paterni, terrà con sé i figli nel rispetto del seguente calendario:
- Tutte le settimane un pomeriggio infrasettimanale (il mercoledì), indicativamente dall'uscita da scuola di Per_2 con riaccompagnamento presso casa materna entro l'ora di cena ed indicativamente alle ore 20.00 circa;
- A fine settimana alternati con la madre, dal venerdì pomeriggio alle ore 19.30 circa fino alla domenica dopo pranzo;
- Nella settimana in cui il week end è di spettanza materna, il venerdì dalle ore 19.30 circa sino al sabato dopo pranzo;
7. Durante il periodo di fermo scolastico estivo, ciascun genitore, a partire dall'estate 2026, potrà trascorrere con i figli due settimane anche non consecutive. Detto periodo dovrà essere concordato tra i genitori entro il 1 maggio di ogni anno;
8. Durante le festività natalizie i genitori terranno con sé i figli alternando di anno in anno le seguenti giornate: il 25 dicembre con un genitore e il 26 dicembre con l'altro genitore ed il 1 gennaio con il genitore che li ha tenuti il 25 dicembre ed il 6 gennaio con l'altro genitore;
il restante periodo natalizio seguirà il calendario ordinario;
9. Durante le festività pasquali i genitori terranno con sé i figli alternando tra loro di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo ed il restante periodo seguirà il calendario ordinario;
10. Le restanti festività civili e religiose saranno trascorse tra i genitori con il figlio secondo il criterio dell'alternanza annuale;
11. Ciascun genitore avrà diritto, anche durante i periodi di vacanza, a mantenere rapporti quotidiani con i figli contattandoli telefonicamente una volta al giorno e garantendo la rispettiva reperibilità;
12. Entrambi i genitori avranno diritto a partecipare ad eventi e/o momenti significativi nella vita dei figli quali ad esempio visite mediche e/o medico-specialistiche, somministrazione di vaccini, manifestazioni ed eventi religiosi / sportivi, colloqui con gli insegnanti;
alla clausola13. In considerazione degli impegni assunti e cui ha fatto fronte il sig. Pt_1 sub. 4 del presente verbale, il sig. Pt_1 si impegna ed obbliga a corrispondere alla sig.ra
Pt_2 a mezzo bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 7 di ogni mese, la somma mensile di € 500,00 (250,00 per figlio) somma rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori. Ulteriormente rispetto a ciò il padre si impegna ed obbliga a provvedere in via esclusiva al pagamento delle spese sportive per i due figli (garantendo la frequenza di uno sport per ciascuno), fatta eccezione per i kit sportivi di inizio corso la cui spesa sarà suddivisa in parti uguali tra i genitori. Le restanti spese straordinarie da sostenersi per i figli saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno e saranno da individuarsi sulla base del protocollo del 15.09.2016 in uso presso questo Tribunale, il cui contenuto si intende integralmente richiamato nel presente atto con la precisazione che anche i principali capi di abbigliamento di cambio stagione, necessari per i figli, saranno suddivisi tra i genitori nella misura del 50% ciascuno e saranno altresì suddivise nella misura del 50% ciascuno anche i costi di ripetizioni scolastiche che si dovessero rendere necessarie per i figli;
14. I coniugi concordano che l'assegno unico universale per i figli sarà percepito integralmente dalla sig.ra Pt_2
15. I coniugi concordano che il libretto postale intestato al figlio Per_1 sul quale confluisce l'indennità di frequenza scolastica dallo stesso percepita, sarà custodito dal sig.
Pt_1 e i genitori decideranno congiuntamente se e come utilizzare i soldi per eventuali emergenze che dovessero sopravvenire nell'interesse dei due figli;
16. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano l'uno nei confronti dell'altro a qualsiasi richiesta a titolo di assegno di mantenimento;
17. I genitori si impegnano a non far venire in contatto i figli con eventuali nuovi compagni finché tali rapporti non siano consolidati e seguendo, comunque, il criterio della gradualità
e prudenza e comunque non prima di un anno dalla sottoscrizione del presente accordo;
18. I coniugi si prestano reciproco ed irrevocabile consenso al rilascio / rinnovo dei rispettivi passaporti ed equipollenti documenti per l'estero ed al rilascio / rinnovo del passaporto e di equipollente documento per l'estero nell'interesse dei figli minori;
19. Le spese legali per la presente procedura sono sostenute integralmente dal sig.
Pt_1
Spese della presente procedura integralmente a carico del sig. Pt_1
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 2011, Numero 472, Parte 2, Serie A UFF. 1, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 21.11.2025 così deciso in Camera di Consiglio
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Merlino
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Loredana Palomba
CATALIN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa ADA LUCCA Presidente
Dott. DANILO CORVACCHIOLA Giudice
Dott. CLAUDIA MERLINO Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da: Parte_1 C.F. C.F. 1 nato a [...], il [...], residente in [...]54 INT. 1 16100 GENOVA ITALIA ed elettivamente e nello studio dell'Avv. GAIBISSO ELISABETTA (C.F. domiciliato presso
), che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti C.F._2
E C.F. 3 nata a [...], il [...], C.F. Parte_2
residente in [...]16100 GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliata presso e
C.F. 2 ), che la nello studio dell'Avv. GAIBISSO ELISABETTA (C.F.
rappresenta e la difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 27/10/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che: a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 04/09/2011 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi
Parte_1 е Parte_2
Autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
Pt_3
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1. I coniugi si concedono sin d'ora il diritto reciproco di vivere separati, nel mutuo rispetto;
2. I figli minori Per_1 e Per_2 restano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione presso l'abitazione materna sita in Genova, Via Bari 21 A int. 6, ove sarà a breve fissata anche la residenza anagrafica (come meglio specificato infra);
3. La casa già coniugale sita in Genova, Via Bologna 54/1, di proprietà esclusiva del sig. resterà nella sua esclusiva disponibilità con tutti gli arredi e i corredi ivi presenti. Pt_1
La sig.ra Pt_2 che a far data dal 1 settembre 2025 ha provveduto a trasferirsi in altra abitazione (Via Bari 21 A int. 6) unitamente ai due figli minori, ha già provveduto a prelevare i propri beni ed effetti personali;
'4. Il sig. Pt_1 causa familiae, al fine di addivenire alla risoluzione consensuale della separazione personale ed in considerazione della disparità economica esistente tra i coniugi, ha provveduto ad acquistare l'immobile sito in Genova, Via Bari 21A int. 6 (dell'importo di
€ 60.000,00) che è stato cointestato, in parti uguali, alla sig.ra Pt_2 e ai due figli minori ed i due figliPt_2(nella misura di 1/3 ciascuno) Come sopra specificato la sig.ra minori, a far data dal 1 settembre 2025, si sono trasferiti, presso detta abitazione e, non appena la documentazione anche notarile sarà disponibile, provvederanno a richiedere la residenza presso la nuova abitazione.
Il sig. Pt_1 , sempre al fine di definire consensualmente la presente separazione e alla luce della disparità economica esistente tra i coniugi, ha provveduto:
- al pagamento delle spese notarili necessarie alla finalizzazione della suddetta compravendita;
-al pagamento dei lavori necessari per consentire l'ingresso nella suddetta abitazione a moglie e figli ed in particolare: imbiancatura delle pareti;
cambio dei sanitari;
arredo camera dei figli (ivi compreso punto luce con ventilatore); arredo camera moglie (ad eccezione del materasso).
5. I genitori si impegnano reciprocamente ad adoperarsi affinché ciascuno possa mantenere con i figli un rapporto equilibrato e continuativo ed affinché i figli medesimi possano ricevere da ciascun genitore cura, educazione ed istruzione;
in questo senso, i genitori si obbligano ed impegnano al dialogo ed alla massima e più leale collaborazione nell'interesse di Per_1 e Per_2 Entrambi i genitori, nei periodi di rispettiva spettanza, si impegnano a garantire la frequentazione da parte dei figli delle attività extrascolastiche e sanitarie;
6. Il padre, salvi diversi ed ulteriori accordi con la madre e salvi i turni lavorativi paterni, terrà con sé i figli nel rispetto del seguente calendario:
- Tutte le settimane un pomeriggio infrasettimanale (il mercoledì), indicativamente dall'uscita da scuola di Per_2 con riaccompagnamento presso casa materna entro l'ora di cena ed indicativamente alle ore 20.00 circa;
- A fine settimana alternati con la madre, dal venerdì pomeriggio alle ore 19.30 circa fino alla domenica dopo pranzo;
- Nella settimana in cui il week end è di spettanza materna, il venerdì dalle ore 19.30 circa sino al sabato dopo pranzo;
7. Durante il periodo di fermo scolastico estivo, ciascun genitore, a partire dall'estate 2026, potrà trascorrere con i figli due settimane anche non consecutive. Detto periodo dovrà essere concordato tra i genitori entro il 1 maggio di ogni anno;
8. Durante le festività natalizie i genitori terranno con sé i figli alternando di anno in anno le seguenti giornate: il 25 dicembre con un genitore e il 26 dicembre con l'altro genitore ed il 1 gennaio con il genitore che li ha tenuti il 25 dicembre ed il 6 gennaio con l'altro genitore;
il restante periodo natalizio seguirà il calendario ordinario;
9. Durante le festività pasquali i genitori terranno con sé i figli alternando tra loro di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo ed il restante periodo seguirà il calendario ordinario;
10. Le restanti festività civili e religiose saranno trascorse tra i genitori con il figlio secondo il criterio dell'alternanza annuale;
11. Ciascun genitore avrà diritto, anche durante i periodi di vacanza, a mantenere rapporti quotidiani con i figli contattandoli telefonicamente una volta al giorno e garantendo la rispettiva reperibilità;
12. Entrambi i genitori avranno diritto a partecipare ad eventi e/o momenti significativi nella vita dei figli quali ad esempio visite mediche e/o medico-specialistiche, somministrazione di vaccini, manifestazioni ed eventi religiosi / sportivi, colloqui con gli insegnanti;
alla clausola13. In considerazione degli impegni assunti e cui ha fatto fronte il sig. Pt_1 sub. 4 del presente verbale, il sig. Pt_1 si impegna ed obbliga a corrispondere alla sig.ra
Pt_2 a mezzo bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 7 di ogni mese, la somma mensile di € 500,00 (250,00 per figlio) somma rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori. Ulteriormente rispetto a ciò il padre si impegna ed obbliga a provvedere in via esclusiva al pagamento delle spese sportive per i due figli (garantendo la frequenza di uno sport per ciascuno), fatta eccezione per i kit sportivi di inizio corso la cui spesa sarà suddivisa in parti uguali tra i genitori. Le restanti spese straordinarie da sostenersi per i figli saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno e saranno da individuarsi sulla base del protocollo del 15.09.2016 in uso presso questo Tribunale, il cui contenuto si intende integralmente richiamato nel presente atto con la precisazione che anche i principali capi di abbigliamento di cambio stagione, necessari per i figli, saranno suddivisi tra i genitori nella misura del 50% ciascuno e saranno altresì suddivise nella misura del 50% ciascuno anche i costi di ripetizioni scolastiche che si dovessero rendere necessarie per i figli;
14. I coniugi concordano che l'assegno unico universale per i figli sarà percepito integralmente dalla sig.ra Pt_2
15. I coniugi concordano che il libretto postale intestato al figlio Per_1 sul quale confluisce l'indennità di frequenza scolastica dallo stesso percepita, sarà custodito dal sig.
Pt_1 e i genitori decideranno congiuntamente se e come utilizzare i soldi per eventuali emergenze che dovessero sopravvenire nell'interesse dei due figli;
16. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano l'uno nei confronti dell'altro a qualsiasi richiesta a titolo di assegno di mantenimento;
17. I genitori si impegnano a non far venire in contatto i figli con eventuali nuovi compagni finché tali rapporti non siano consolidati e seguendo, comunque, il criterio della gradualità
e prudenza e comunque non prima di un anno dalla sottoscrizione del presente accordo;
18. I coniugi si prestano reciproco ed irrevocabile consenso al rilascio / rinnovo dei rispettivi passaporti ed equipollenti documenti per l'estero ed al rilascio / rinnovo del passaporto e di equipollente documento per l'estero nell'interesse dei figli minori;
19. Le spese legali per la presente procedura sono sostenute integralmente dal sig.
Pt_1
Spese della presente procedura integralmente a carico del sig. Pt_1
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 2011, Numero 472, Parte 2, Serie A UFF. 1, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 21.11.2025 così deciso in Camera di Consiglio
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Merlino
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Loredana Palomba