Art. 1. 1. Il terzo comma dell'articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1311 , e' sostituito dal seguente:
"Il Ministro puo' in ogni tempo, quando lo ritenga opportuno, disporre ispezioni negli uffici giudiziari. Il Ministro puo' altresi' disporre ispezioni parziali negli uffici giudiziari, al fine di accertare la produttivita' degli stessi nonche' l'entita' e la tempestivita' del lavoro di singoli magistrati".
NOTE
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge qui modificata, della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
Il testo dell' art. 7 della legge n. 1311/1962 (Organizzazione e funzionamento dell'ispettorato generale presso il Ministero di grazia e giustizia), quale risulta a seguito della modifica apportata dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 7 (Verifiche ispettive). - Il capo dell'ispettorato generale dispone, in conformita' delle direttive impartite dal Ministro, le ispezioni in tutti gli uffici giudiziari allo scopo di accertare se i servizi procedono secondo le leggi, i regolamenti e le istruzioni vigenti.
Le ispezioni di cui al comma precedente hanno luogo, di norma, ogni triennio; il capo dell'ispettorato generale puo' ordinare che esse siano ripetute entro un termine minore negli uffici ove siano state riscontrate o per i quali vengono segnalate deficienze o irregolarita'.
Il Ministro puo' in ogni tempo, quando lo ritenga opportuno, disporre ispezioni negli uffici giudiziari. Il Ministro puo' altresi' disporre ispezioni parziali negli uffici giudiziari, al fine di accertare la produttivita' degli stessi nonche' l'entita' e la tempestivita' del lavoro di singoli magistrati".
"Il Ministro puo' in ogni tempo, quando lo ritenga opportuno, disporre ispezioni negli uffici giudiziari. Il Ministro puo' altresi' disporre ispezioni parziali negli uffici giudiziari, al fine di accertare la produttivita' degli stessi nonche' l'entita' e la tempestivita' del lavoro di singoli magistrati".
NOTE
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge qui modificata, della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
Il testo dell' art. 7 della legge n. 1311/1962 (Organizzazione e funzionamento dell'ispettorato generale presso il Ministero di grazia e giustizia), quale risulta a seguito della modifica apportata dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 7 (Verifiche ispettive). - Il capo dell'ispettorato generale dispone, in conformita' delle direttive impartite dal Ministro, le ispezioni in tutti gli uffici giudiziari allo scopo di accertare se i servizi procedono secondo le leggi, i regolamenti e le istruzioni vigenti.
Le ispezioni di cui al comma precedente hanno luogo, di norma, ogni triennio; il capo dell'ispettorato generale puo' ordinare che esse siano ripetute entro un termine minore negli uffici ove siano state riscontrate o per i quali vengono segnalate deficienze o irregolarita'.
Il Ministro puo' in ogni tempo, quando lo ritenga opportuno, disporre ispezioni negli uffici giudiziari. Il Ministro puo' altresi' disporre ispezioni parziali negli uffici giudiziari, al fine di accertare la produttivita' degli stessi nonche' l'entita' e la tempestivita' del lavoro di singoli magistrati".