Sentenza breve 25 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza breve 25/01/2022, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/01/2022
N. 00123/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01647/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1647 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
F.G.S. S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Piovesan e Joseph Brigandì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Salve, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Aventaggiato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di: LF PI S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Danilo D'Arpa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della determinazione del Responsabile del Servizio del Comune di Salve del 21.10.2021 n. 301 (Reg. Gen. n. 786), comunicata alla ricorrente a mezzo pec in data 25.10.2021, con cui il Comune ha aggiudicato a LF PI S.r.l. la gara per affidare i lavori per il “sistema di videosorveglianza per la sicurezza del territorio” C.U.P. C31B21001870005 – CIG 8785923505”, nonché della stessa nota di comunicazione dell'aggiudicazione;
- di tutti i verbali delle operazioni di gara e allegati, ivi inclusi quelli delle sedute svolte in data 21.7.2021, in data 3.8.2021, in data 29.9.2021, in data 4.10.2021 e in data 6.10.2021;
- di tutti gli atti, documenti e verbali, anche istruttori e/o interni, afferenti alla valutazione delle offerte tecniche, nonché della graduatoria di gara, della tabella dei “Punteggi Criteri – Subcriteri” e delle altre “tabelle” dei punteggi tecnici attribuiti dalla Commissione Giudicatrice, contenute nei suddetti verbali;
per la declaratoria di inefficacia ex tunc ovvero, in subordine, ex nunc del contratto eventualmente stipulato nelle more tra il Comune di Salve e la aggiudicataria LF PI S.r.l., con domanda della ricorrente di subentro nell'esecuzione dell'appalto;
nonché per la condanna del Comune di Salve a risarcire il danno ingiusto cagionato e patito dalla ricorrente in forma specifica, attraverso il subentro nell'esecuzione dell'appalto, ove occorra previa dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato ovvero, in subordine, per equivalente monetario.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Salve e di LF PI S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2022 il dott. Andrea Vitucci e uditi, per le parti, i difensori avv. D. Montinaro, in sostituzione degli avv.ti L. Piovesan e J. Brigandì, per la parte ricorrente, avv. S. De Giorgi, in sostituzione dell'avv. A. Aventaggiato, per la P.A., e avv. D. D'Arpa, per la controinteressata;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) La ricorrente, F.G.S. S.r.l. (di seguito solo “F.G.S.”), classificatasi seconda (con punteggio complessivo di 70,29, di cui 61,17 punti per l’offerta tecnica e 9,12 punti per l’offerta economica) nella gara per l’affidamento di lavori per il sistema di videosorveglianza per la sicurezza del territorio del Comune di Salve, impugna l’aggiudicazione disposta in favore della prima classificata, LF PI S.r.l. (di seguito solo “LF PI”), che ha conseguito punteggio complessivo di 72,03 (di cui 69,50 punti per l’offerta tecnica e 2,53 punti per l’offerta economica).
2) Si sono costituiti in giudizio il Comune di Salve e la controinteressata LF PI.
3) L’aggiudicazione, n. reg. sett. 301 – n. reg. gen.le 786 del 21 ottobre 2021, è stata notificata via pec alla ricorrente in data 25 ottobre 2021 e il ricorso introduttivo del giudizio è stato notificato in data 24 novembre 2021, con espressa riserva di motivi aggiunti, in quanto, a fronte dell’istanza di accesso agli atti proposta dalla ricorrente già in data 14 ottobre 2021, la P.A. ha osteso gli atti di gara in data 23 novembre 2021.
4) In data 15 dicembre 2021, parte ricorrente ha depositato ricorso per motivi aggiunti (contenente ulteriori censure avverso gli atti già impugnati col ricorso principale), parimenti assistito da domanda cautelare e notificato, nella stessa data del 15 dicembre 2021, ai difensori del Comune e della controinteressata.
5) Alla camera di consiglio del 16 dicembre 2021, prevista per la trattazione dell’incidente cautelare di cui al ricorso principale, la causa, non essendo rispettati i termini a difesa in relazione ai motivi aggiunti, veniva rinviata alla camera di consiglio del 19 gennaio 2022 (come da richieste dei legali a verbale).
6) Quindi, alla camera di consiglio del 19 gennaio 2022, la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso della possibile adozione della presente sentenza in forma semplificata.
7) Col primo motivo di ricorso principale, la ricorrente deduce che l’aggiudicazione sarebbe stata disposta senza la previa verifica di congruità del costo della manodopera, verifica che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 95, comma 10, e 97, comma 5, lett. “d”, D. Lgs. n. 50/2016, è necessaria, a prescindere da anomalie dell’offerta.
8) Col secondo motivo di ricorso principale, proposto in via espressamente subordinata rispetto al primo, la ricorrente deduce che:
- a) il disciplinare di gara prevedeva la valutazione dei miglioramenti qualitativi proposti dai concorrenti, per i quali erano in palio 80 dei 90 punti attribuibili all’offerta tecnica (v. art. 4.1 disciplinare, in doc. 5 ricorso);
- b) l’art. 9.5 del disciplinare prevedeva i livelli di valutazione corrispondenti a “ 0,1 Non migliorativa; 0,20 Minima; 0,30 Limitata; 0,40 Scarsa; 0,50 Non sufficiente; 0,60 Sufficiente; 0,70 Discreta; 0,80 Buona; 0,90 ottima-evolutiva; 1 Massima/piena ”;
- c) il medesimo articolo precisava che le ragioni dell’attribuzione dei punteggi dovevano essere “ sinteticamente motivate ”;
- d) nei verbali relativi alla valutazione delle offerte figurano le sole attribuzioni di punteggi, senza che la commissione valutatrice abbia dato conto delle ragioni di preferenza per l’offerta di LF PI rispetto a quella di F.G.S.
9) Col primo ulteriore motivo (v. ricorso per motivi aggiunti depositato il 15 dicembre 2021, nel quale la prima censura è numerata come terza complessiva, cioè in sequenza con le prime due di cui al ricorso introduttivo del giudizio), parte ricorrente deduce che:
- a) nella gara di che trattasi non erano ammesse varianti, tanto che l’art. 7 del disciplinare (v. doc. 5 ricorso), a ulteriore specificazione del divieto, prevedeva la “ non valutabilità di proposte tecniche che prevedano varianti al progetto dovute a variazione/ampliamenti dell’area di cantiere (occupazioni di suoli e fabbricati non oggetto di appalto), lavori su fabbricati, strade e/o immobili comunali non oggetto di appalto (viabilità contermine, spazi a verde da riqualificare, immobili estranei all’appalto da riqualificare, ecc.), soluzioni tecniche che prevedano una sostanziale modifica delle categorie d’appalto e/o contengano necessariamente la necessità di nuova approvazione del progetto a seguito di gara” ;
- b) con riferimento al criterio tecnico n. 2, “ Miglioramento qualitativo dell’architettura tecnologica complessiva prevista in progetto, attraverso il miglioramento funzionale e tecnico di tutti gli elementi e apparati costituenti l’impianto di videosorveglianza ” (v. art. 4.1 disciplinare), LF PI, a fronte della previsione del progetto esecutivo posto a base di gara che contemplava 41 telecamere, ne ha aggiunte 6 su 6 nuovi punti di ripresa, per un totale di 47 telecamere;
- c) ci si trova quindi di fronte a una variante, con la conseguenza che LF PI avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara;
- d) inoltre, con riferimento al parametro tecnico n. 3, “ Interventi e proposte migliorative in termini di innovatività e integrabilità del sistema in progetto ” (art. 4.1 disciplinare), LF PI ha proposto l’installazione di una stazione di monitoraggio continuo dei parametri ambientali smartlink e di 3 webcam che, tramite il sito del Comune, consentono di apprezzare la particolarità della costa in tempo reale, così da realizzare anche uno strumento di promozione turistica;
- e) quindi, sebbene qualificate dall’aggiudicataria come migliorie, ci si trova di fronte a vere e proprie varianti, con la conseguenza che LF PI avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara;
- f) anche volendosi ritenere ammissibili tali varianti, le stesse sono comunque inconferenti rispetto all’oggetto della gara e quindi non valutabili.
10) Col secondo ulteriore motivo (anche questo rubricato in sequenza rispetto al ricorso principale, quindi proposto come quarto complessivo), si deduce in via subordinata che, nel caso in cui si ritenesse che, in ragione delle suddette varianti, LF PI non doveva essere esclusa, quest’ultima avrebbe dovuto ricevere punteggio nullo, con conseguente eliminazione dei 21,67 punti da questa ottenuti per il criterio n. 2 e dei 17,33 punti per il criterio n. 3, cosa che, in ragione del distacco complessivo con F.G.S. di soli 1,74 punti, farebbe conseguire il primo posto in graduatoria a F.G.S.
11) Col terzo ulteriore motivo (sempre rubricato in sequenza rispetto alle censure di cui al ricorso principale, quindi proposto come quinto complessivo), si deduce che:
- a) sempre con riferimento al parametro tecnico 3, “ Interventi e proposte migliorative in termini di innovatività e integrabilità del sistema in progetto ” e per il quale era prevista l’attribuzione di massimo 20 punti, LF PI ha proposto il sistema smartlink e le webcam , ma non ha formulato altre proposte;
- b) l’attribuzione di 17,33 punti ad LF PI per tale criterio è quindi del tutto illogica, avendo la gara un oggetto diverso, cioè la videosorveglianza cittadina per ragioni di sicurezza.
12) Col quarto ulteriore motivo (sempre rubricato in sequenza rispetto al ricorso principale, quindi proposto come sesto complessivo), si deduce che:
- a) il parametro tecnico n. 4 premiava con massimo 5 punti il “ Miglioramento qualitativo di tutte le garanzie delle apparecchiature previste dal progetto, con un’estensione temporale delle garanzie suddette ad un totale di 24 mesi dal loro collaudo. Garantire un servizio e una manutenzione per un totale di 24 mesi dal loro collaudo ”;
- b) nell’offerta tecnica di LF PI (doc. 8 motivi aggiunti, pag. 3) non è stato previsto l’utilizzo dei NAS ( Network Attached Storage ) per archiviare i dati raccolti ma di alcuni NVR ( Network Video Recorder );
- c) ciononostante, LF PI ha offerto il “ il servizio QEWS (QNAP Extended Warranty Service) che consentirà di estendere la garanzia dei NAS a 5 anni ” (doc. 10 motivi aggiunti, p. 2), come ribadito nel computo metrico non estimativo (“ Estensione della garanzia dei NAS a 5 anni (…) Garanzia NAS ”: cit. doc. 10, p. 4);
- d) quindi, LF PI, pur offrendo una garanzia per apparecchi non offerti, ha ottenuto, per tale voce, un illegittimo punteggio di 3, che invece non avrebbe dovuto esserle concesso, mentre F.G.S. ha ottenuto solo 0,83 punti.
13) Nella memoria difensiva del 17 gennaio 2022, la controinteressata LF PI ha eccepito la tardività dei motivi aggiunti, perché gli atti di gara, poi contestati dalla ricorrente con motivi aggiunti, sono stati ostesi in data 23 novembre 2021, per il che la ricorrente avrebbe potuto proporre motivi aggiunti entro il 25 novembre 2021, cioè entro 30 giorni dalla conoscenza dell’aggiudicazione.
14) Osserva il Collegio quanto segue.
15) Va preliminarmente superata l’eccezione di tardività dei motivi aggiunti, considerato che le censure ivi contenute attengono a profili tecnici dell’offerta della controinteressata, conosciuta dalla ricorrente solo a seguito dell’avvenuto accesso agli atti e, quindi, censurabile entro 30 giorni dall’ostensione (non risultando sul punto comportamenti negligenti della ricorrente nel richiedere tempestivamente gli atti presupposti dell’aggiudicazione).
16) Venendo al merito delle censure dedotte, va rilevato quanto segue.
17) Il primo motivo di ricorso principale, con cui si deduce che la P.A. non avrebbe verificato il costo della manodopera offerto dalla controinteressata, è infondato. Al riguardo, la giurisprudenza ha osservato che l’aggiudicazione non può ritenersi inficiata “ per ragioni meramente formali, quali la mancata verifica della congruità dei costi di manodopera, non supportate dal corrispondente rilievo sostanziale dell’effettiva insufficienza di tali costi, circostanza neanche dedotta in ricorso ” (T.A.R. Palermo, 14 maggio 2019, n. 1321). Anche nel caso di specie, la ricorrente si è limitata a dedurre la mera omessa verifica del costo della manodopera, senza che tale deduzione sia stata accompagnata dall’allegazione della effettiva incongruità dei costi della manodopera offerti dalla controinteressata.
18) Per quanto riguarda il secondo motivo di ricorso principale, con cui si deduce che non sono stati espressi i giudizi sintetici nell’attribuzione dei punteggi, va preliminarmente osservato che nell’art. 9.5 del disciplinare, pur prevedendosi tale enunciazione sintetica, erano comunque previsti i livelli di valutazione corrispondenti a “ 0,1 Non migliorativa; 0,20 Minima; 0,30 Limitata; 0,40 Scarsa; 0,50 Non sufficiente; 0,60 Sufficiente; 0,70 Discreta; 0,80 Buona; 0,90 ottima-evolutiva; 1 Massima/piena ”. La predeterminazione dei suddetti punteggi è già in grado di assolvere all’onere motivazionale. A fronte di tanto, bisogna quindi verificare se la denuncia di omessa enunciazione del giudizio sintetico, pur previsto dal disciplinare, si riduca a censura di mera irregolarità, come tale non in grado di inficiare l’aggiudicazione, o se sia invece sostenuta dalla effettiva inattendibilità dell’offerta della controinteressata (come dedotto nel ricorso per motivi aggiunti), e, correlativamente, dalla inaffidabilità dell’operato della P.A. nella valutazione. La censura va quindi esaminata congiuntamente ai motivi ulteriori dedotti avverso l’offerta di LF PI.
18.1) Ebbene, il primo, secondo e terzo motivo del ricorso per motivi aggiunti (rispettivamente proposti come terza, quarta e quinta censura nella sequenza che proviene dal ricorso principale) – con cui si deduce che la controinteressata avrebbe offerto delle varianti non ammesse (primo motivo) o che, comunque, queste avrebbero comportato un punteggio nullo (secondo e terzo motivo) – sono infondati, in quanto è di tutta evidenza che:
- a) la controinteressata, nell’offrire 6 telecamere in più (e, correlativamente, 6 punti di ripresa in più), non ha proposto un aliud pro alio , ma una semplice miglioria;
- b) lo stesso dicasi in relazione all’offerta di una stazione di monitoraggio continuo dei parametri ambientali smartlink e di 3 webcam , trattandosi di migliorie “ in termini di innovatività e integrabilità del sistema in progetto ” (v. parametro tecnico n. 3), considerato che LF PI (v. offerta tecnica in relazione al parametro n. 3, in doc. 9 motivi aggiunti) ha prima di tutto offerto un sistema di videosorveglianza, precisando che smartlink è un sistema integrato di monitoraggio “ anche ” per rilevazioni ambientali ma che consente “ monitoring di accessi non autorizzati, controllo di parcheggi ecc.” e “la realizzazione di sensori configurabili e gestibili da remoto mediante il potente software di gestione appositamente realizzato ” (v. pag. 3 cit. doc. 9), nel quale si inseriscono le webcam , sfruttabili anche quale sistema di promozione turistica;
- c) l’offerta della controinteressata va quindi vista nel suo complesso e sotto il profilo delle potenzialità del sistema offerto (sotto il profilo della integrabilità) e non va “parcellizzata” come invece dedotto da parte ricorrente.
18.2) L’ultimo motivo ulteriore (che è il sesto complessivo nella sequenza che proviene dal ricorso principale) – con cui si deduce che la controinteressata avrebbe offerto il servizio QEWS di estensione di garanzia dei NAS, i quali non sono stati offerti perché LF PI ha offerto NVR – è parimenti infondato. Al riguardo, va premesso che nella relazione generale e specialistica (doc. 4 produzione documentale del Comune del 13 dicembre 2021 ore 13.42, essendovi più depositi in quella data) era previsto il sistema NVR (pagg. 26-30), pacificamente offerto dalla controinteressata. La deduzione che LF PI abbia offerto una garanzia per i NAS, invece non offerti, presuppone la dimostrazione, da parte della ricorrente, che NVR e NAS siano del tutto differenti tra loro e che le garanzie per l’uno non valgano per l’altro sistema, né siano suscettibili di estensione. Ciò non è stato dimostrato e nemmeno dedotto dalla ricorrente. Ed infatti la controinteressata LF PI ha condivisibilmente chiarito che:
- a) “ L’NVR risulta essere una macchina più intelligente del mero sistema di archiviazione NAS perché permette di effettuare analisi ed elaborazioni video, in più lo stesso NVR consente l’archiviazione dei dati in maniera istantanea 24h/24. L’archiviazione tramite NAS prevede, invece, il travaso dei dati periodicamente ad una determinata ora, dal sistema di gestione dei flussi video al sistema di archiviazione; quindi in caso di guasto della macchina di gestione si perderebbero le registrazioni del giorno del guasto ” (pag. 9 memoria del 17 gennaio 2022);
- b) “ Tuttavia nella nuova architettura proposta da LF PI il sistema “Storage NAS” previsto in progetto nella voce NP 06 viene mantenuto anche se non strettamente funzionale all’archiviazione dei flussi video del sistema di videosorveglianza. Tale apparato infatti sarà utilizzato quale dispositivo per archiviare, gestire e condividere centralmente solo alcuni dei file prelevati dagli NVR e per gestire i dati provenienti dal sistema di monitoraggio aria SMARTLINK e la webcam per la promozione del territorio così come previsto nel criterio 3. Per detto NAS è prevista l’estensione di garanzia a 5 anni come riportato nel criterio 4 ” (pagg. 9-10 memoria del 17 gennaio 2022).
18.3) Per tutto quanto esposto, i motivi ulteriori proposti avverso l’aggiudicazione sono infondati e, correlativamente, anche il secondo motivo di cui al ricorso principale, con cui si è dedotta l’omessa enunciazione dei giudizi sintetici, si riduce alla denuncia di una mera irregolarità, come tale non in grado di inficiare l’aggiudicazione.
19) Il ricorso principale e i motivi aggiunti vanno quindi respinti.
20) Le spese di lite possono essere compensate per la peculiarità del caso esaminato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Andrea Vitucci, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO