Sentenza 24 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/10/2003, n. 15976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15976 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'B' 5976/03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAL Oggetto Lavoro Composta dagli Țl i Sigg ri gi trati: Dott. Stefano CICIR TI Presidente R.G. N. 4518/02 Consigliere Dott. Luciano VIGOLO 6460/02 32585Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI - Cron. Rel. Consigliere Dott. Camillo FILADORO Rep. Consigliere Ud. 08/07/03 Dott. Maura LA TERZA ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: METRO SPA - METROPOLITANA DI ROMA (già CO già METROFERRO), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TIBURTINA 770, presso lo studio dell'avvocato MARINA DI LUCCIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti, e da ultimo d'ufficio rpesso la CANCELLERIA BELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
ricorrente -
contro
IN MI, TE SE, elettivamente domiciliati in ROMA VLE GIULIO CESARE 61, presso lo 2003 dell'avvocato LUCIANO DRISALDI, che li 4442 studio -1- rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti e sul 2° ricorso n° 01/02/6460 proposto da: CO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L. G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato ENZO MORRICO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente nonchè
contro
RR, PA CL, elettivamente CORSI domiciliati in ROMA VLE G CESARE 61, presso lo studio dell'avvocato LUCIANO DRISALDI, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
controricorrenti avverso la sentenza n. 1995/01 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 20/11/01 R.G.N. 5827/2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica ¡ udienza del 08/07/03 dal Consigliere Dott. Camillo FILADORO;
I udito l'Avvocato DRISALDI;
udito l'eve. F.R. Bacca for del. rorrico udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni D'ANGELO che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi,. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 18 settembre - 20 novembre 2001, la Corte d'Appello di Roma riformava la decisione del locale Tribunale del 22 ottobre 1999, condannando, la spa Metroferro, già CO.TRAL. Consorzio Trasporti Pubblici Lazio, a pagare a AL GI, RS IO e TE IU, la somma di lire 4.100.000 ed a GN AR la somma di lire 5.100.000, oltre accessori di legge dalla data maturazione del credito, in conseguenza della mancata fornitura degli effetti di vestiario stabiliti dalla contrattazione collettiva. I giudici di appello richiamavano l'accordo 1 giugno 1990 stipulato dall'RA (cui era succeduto il CO) e le organizzazioni sindacali, in base al quale era stato stabilito che "a parziale deroga degli accordi sindacali aziendali 9 giugno 1972 e 1° marzo 1990" "in via di eccezionale sanatoria delle spettanze pregresse fino a tutto l'anno 1990" sarebbe stata effettuata la distribuzione di alcuni capi di vestiario (cinque giacche per gli impiegati e sette grembiuli-abitini per le impiegate) senza alcun onere economico a carico dei dipendenti. Nel merito, i giudici di appello osservavano che i lavoratori avevano richiesto il risarcimento del danno sofferto per la mancata distribuzione dei capi di vestiario (rispettivamente vestitino-.grembiule e giacche). In considerazione delle dichiarazioni contenute negli accordi del 1982 e del 1990, era evidente che l'erogazione prevista dal T.U e dagli accordi successivi aveva natura retributiva.
Considerato che
la obbligazione derivante dall'accordo aziendale del giugno 1990 era rimasta inadempiuta, non avendo il Consorzio mai dedotto di aver provveduto alla fornitura dei capi di vestiario oggetto della controversia, il datore di lavoro doveva essere condannato a risarcire il danno subito dai due lavoratori (ex art.1223 codice civile) da determinarsi alla stregua della prestazione rimasta inadempiuta. I capi non attribuiti, ha osservato la Corte d'Appello, hanno comportato per i lavoratori un danno pari all'esborso sostenuto per l'acquisto di capi simili, tutti da impiegare 3 consumare nell'orario di ufficio in occasione ed a causa della prestazione lavorativa, secondo un programma di indispensabilità e congruità, negoziato tra le parti, le quali avevano stabilito una determinata misura di fornitura ragionevolmente rapportata all'entità del compenso in natura che si voleva attribuire ed al normale consumo, durante l'orario di lavoro, dei capi di vestiario attribuiti. I giudici di appello ritenevano di poter liquidare il danno, in base ad una valutazione ragionevole, ex artt. 2056, 1223 e 1226 codice civile senza necessità di disporre una consulenza tecnica di ufficio. Da ultimo, i giudici di appello osservavano che il ricorso era stato proposto prima del decorso del quinquennio, tenuto conto degli atti interruttivi della prescrizione. Avverso tale decisione la Met.ro. s.p.a. (già CO s.p.a., già Metroferro s.p.a.) ha proposto ricorso per cassazione sorretto da due distinti motivi, nei confronti di AL GI e TE IU. II CO (giàò LI.LA. spa) ha proposto ricorso per cassazione dei confronti di GN AR e RS IO, nelle more del giudizio passati alle dipendenza del Consorzio. Nel ricorso per cassazione, sorretto da tre motivi, illustrati da memoria, si chiede la riunione del ricorso a quello proposto dalla Met.ro Metropolitana di Roma s.p.a.
contro
AL GI e TE IU. Gli intimati resistono con due distinti controricorsi. MOTIVI DELLA DECISIONE Devono essere riuniti innanzi tutto i due ricorsi, proposti entrambi contro la medesima decisione. Con il primo motivo, la ricorrente Metro denuncia violazione e falsa applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale con riguardo al verbale di intesa 1° giugno 1990 sottoscritto dall'RA e dai sindacati autoferrotranvieri CGIL-.CISL e UIL in OTRAL)riferimento agli articoli 2 e 11 dell'Accordo STEFER (recepito anche dall'RA) del 4 9 giugno 1972 e agli articoli 2 e 12 e seguenti dell'Accordo Aziendale 1° marzo 1990, (artt.1362, 1363, 1364, 1366, 1368 e seguenti del codice civile), violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 codice civile, nonché vizio di motivazione (art.360 nn. 3 e 5 codice di procedura civile). La società ricorrente richiama la contrattazione collettiva sul punto della fornitura del vestiario agli impiegati ed in particolare il verbale di intesa 1° giugno 1990 sottoscritto dall'RA. In esso si precisava che la massa vestiario sarebbe stata distribuita al personale interessato (implicitamente facendo riferimento alla procedura già stabilita dall'accordo sindacale del 9 giugno 1972, confermata dall'accordo sindacale aziendale del 1° marzo 1990). La società ricorrente sottolineava che gli accordi sindacali del 9 luglio 1972 riguardavano tutto il personale dipendente e differenziava il vestiario da assegnare con riferimento al settore operativo in cui prestava la propria attività l'agente. Era prevista, infatti, la distribuzione di una divisa al personale viaggiante e degli indumenti da lavoro al personale delle officine e degli impianti fissi, preordinati all'esercizio dei servizi di pubblico trasporto, mentre per il personale con qualifica impiegatizia o comunque con mansioni di ufficio (come era appunto il resistente), dal "capo servizio aggiunto” fino al “dattilografo" era stabilito che fosse fornita una giacca per gli uomini ed in grembiule-abitino per le donne, da utilizzare negli ambienti di lavoro. I lavoratori dipendenti avevano l'obbligo di provvedere al ritiro dei capi di abbigliamento nei termini indicati dall'azienda. La Azienda aveva sempre fatto quanto necessario, invitando i dipendenti a presentarsi nei punti designati per il rilevamento delle taglie. Tale invito però non era stato accolto dai dipendenti con qualifica di impiegato. Pertanto, nel caso di specie, il lavoratore avrebbe dovuto allegare prima e provare poi di essersi attivati per ritirare i capi oggetto della distribuzione. Da tutto il contesto degli 5 accordi intercorsi in materia di massa vestiario risultava chiaramente che i dipendenti della società ricorrente avevano un preciso obbligo di "provvedere al ritiro delle proprie spettanze (massa vestiario) nei termini e con le modalità” stabiliti negli accordi suddetti. Da oltre un decennio, invece, rileva la ricorrente, gli impiegati si erano astenuti dal presentarsi presso il magazzino competente per il rilevamento della taglia: necessario per l'adattamento ai soggetti destinatari del capo di vestiario che successivamente sarebbe stato dagli stessi ritirato. In tal modo, gli assegnatari dei capi di vestiario avevano manifestato chiaramente di non avere interesse ad avere la disponibilità di tali capi di abbigliamento, dimostrando che la relativa previsione contrattuale era caduta in desuetudine, senza che fosse intervenuta una denuncia di inadempienza da parte delle organizzazioni sindacali di categoria. carico del personale". - - accertato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il personale Era stato in realtà impiegatizio non si era presentato per il rilevamento delle taglie, così facendo venire meno ogni condizione per dare corso alla distribuzione dei capi di vestiario messi a disposizione dall'Azienda. Nonostante l'accordo del 1990, infatti, il comportamento degli impiegati era rimasto lo stesso di quello posto in essere in passato. Il mancato interesse da parte degli impiegati aziendali al ritiro dei capi di vestiario di cui avrebbero potuto conseguire la disponibilità era legato ad una esigenza di personalizzazione che ha portato i lavoratori a rifiutare, per quanto possibile, una uniformità di abbigliamento, per attenersi a criteri di gusto personale, non differenziati da quelli seguiti nella vita quotidiana. La Corte d'Appello aveva ritenuto di superare tale aspetto di notevole rilievo, affermando semplicemente che l' inadempienza dell'Azienda era stata confermata dalla intesa sindacale del 1° giugno 1990. 6 Tale conclusione non poteva essere condivisa, poiché l'accordo transattivo del 1990 era stato perfezionato proprio per evitare che la norma contrattuale fosse definitivamente disapplicata, a seguito del comportamento del personale impiegatizio consistito nel mancato ritiro dei capi di vestiario assegnato. In realtà, sottolinea la società ricorrente, il AL nella comparsa di risposta aveva soltanto sottolineato la sussistenza di un ritardo nella consegna del vestiario, circostanza questa che era stata alla base della stipulazione dell'accordo del 1° giugno 1990, con il quale il AL si impegnava alla fornitura di un determinato numero di capi di vestiario (cinque per gli uomini, sette per le donne) "in via eccezionale a sanatoria delle spettanze pregresse fino a tutto l'anno 1990". Con il secondo motivo, la ricorrente Metro denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1218 e 1223 codice civile, anche in relazione all'art.2697 codice civile, nonché motivazione insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo della controversia (art.360 nn. 3 e 5 codice di procedura civile). -La domanda dei resistenti - rileva la società ricorrente era stata impostata come una azione di inadempimento contrattuale. Pertanto, secondo i principi generali, i quattro lavoratori avrebbero dovuto fornire la prova della sussistenza dell'inadempimento dell'Azienda, che presupponeva, nel caso concreto, la prova di avere inoltrato la richiesta di assegnazione del vestiario "posto che la richiesta rappresentava una condizione prevista contrattualmente perché insorgesse l'obbligo alla distribuzione". L'Azienda, dal canto suo, aveva sempre provveduto ad inviare a tutti gli impiegati l'invito a presentarsi per la fase prova "massa vestiario" sollecitando gli interessati a ritirare i capi giacenti presso il magazzini aziendale, diffondendo l'elenco degli impiegati che dovevano provvedere a ritirare i capi di vestiario loro spettanti e indicando la quota di spesa a carico di ciascun dipendente. 7 Nessuna contestazione in proposito era mai stata formulata dai resistenti. Anche dopo il 1990, l'Azienda aveva provveduto al rilascio dei buoni di prelevamento. Ma il comportamento dei dipendenti era stato del tutto identico a quello tenuto fino a quel momento. L'accordo aziendale, conclude la ricorrente, non prevedeva la corresponsione di alcuna indennità sostitutiva della mancata richiesta o del mancato ritiro da parte dell'agente. La ricorrente CO ha proposto analoghe censure con i primi due motivi di ricorso. Con il terzo motivo, la CO denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 codice civile. Secondo i principi generali, rilava CO, la prova dell'inadempimento contrattuale è a carico degli attori. Nel caso di specie, i lavoratori non avevano provato l'esistenza di un danno patrimoniale, ma neppure di aver provveduto agli adempimenti preliminari necessari per consentire la consegna dei capi di vestiario (rilevamento della taglia ai fini dell'adattamento degli stessi). Le censure come sopra formulate possono essere esaminate congiuntamente, in quanto connesse tra di loro. Esse non sono fondate. L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è devoluta al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (Cass. 4 novembre 1994 n.9110, 9115 e 9118). Con accertamento di merito, nel caso di specie, i giudici di appello hanno esaminato tutti gli accordi sindacali intercorsi ed hanno concluso che la società ricorrente si era resa inadempiente a quanto stabilito nell'accordo del 1990, per cui la stessa era tenuta secondo i principi generali al risarcimento del danno (danno emergente e lucro cessante). Ogni discorso circa il mancato adempimento, da parte dei lavoratori interessati, all' onere, consistente nel presentarsi presso i centri di rilevazione delle taglie, in modo da poter fare 8 adattare i vestiti alle rispettive corporature appare superato, alla luce della documentazione, richiamata dai controricorrenti nei due controricorsi (p.7 GN, p.5 AL), la quale attesta che il AL, già nel 1993, aveva revocato la propria deliberazione del 1992, annullando quindi ogni stanziamento per la fornitura dei vestiti in questione, avendo rilevato che "il materia sopra indicato non è compreso nell'ordine prioritario di quelli occorrenti per garantire la regolarità e la sicurezza dell'esercizio". Gli stessi controricorrenti hanno confermato che non venne indetta alcuna gara pubblica per la fornitura dei capi di abbigliamento da distribuire al personale impiegatizio: per cui l'Azienda non ebbe mai la disponibilità dei capi di vestiario da assegnare ai propri dipendenti. Ai fini della valutazione del danno, i giudici di appello hanno operato una liquidazione equitativa, tenendo conto del costo notorio di capi di media qualità sul mercato ordinario negli anni di cui è causa, moltiplicando il risultato così ottenuto per il numero di capi previsto negli accordi indicati. In tal modo, i giudici di appello hanno concordato con l'ipotesi di conteggio formulata dai lavoratori appellanti in via subordinata. Anche questa valutazione del Tribunale sfugge a qualsiasi censura di violazione di legge o di vizio di motivazione, in quanto esente da vizi logici ed errori giuridici. Conclusivamente entrambi i ricorsi devono essere rigettati con la condanna delle due ricorrenti al pagamento delle spese liquidate, per ciascuna di esse, come in dispositivo.
PQM
La Corte riunisce i due ricorsi.Condanna le due ricorrenti al pagamento delle spese che a calico di liquida, per ciascuna, in euro 2.000 (duemila) oltre ad euro 100 (cento) per spese ed accessori. Così deciso in Roma, 1' 8 luglio 2003. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ES) 9 ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 T R O C