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Sentenza 25 luglio 2023
Sentenza 25 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/07/2023, n. 32284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32284 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ID LI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NICOLA LETTIERI, che chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni del difensore della parte civile, avv. Petrucci;
lette le conclusioni dell'avv. Teti, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso Penale Sent. Sez. 5 Num. 32284 Anno 2023 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: SGUBBI VINCENZO Data Udienza: 22/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 21/09/2022 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale della stessa città aveva condannato IO DA per il reato di cui all'art. 483 cod. pen., per aver omesso di denunciare, nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta in occasione dell'elezione alla carica di consigliere comunale di AR (Milano), la sussistenza di propri debiti certi, liquidi ed esigibili nei confronti del medesimo comune, condizione che avrebbe comportato la decadenza dalla carica elettiva. E' stata pronunciata condanna al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile comune di AR, equitativamente determinati in 5000 euro. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, affidandosi a due motivi, di seguito enunciati negli stretti limiti necessari alla motivazione, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia i vizi di cui all'art. 606, comma 1 lett. b), c) e d) cod. proc. pen. per violazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. e 483 cod. pen.: la Corte di appello avrebbe ritenuto dimostrata la responsabilità dell'imputato invertendo l'onere della prova, facendo riferimento ad una presunzione che non trova spazio nel processo penale e cioè ritenendo dimostrata la consapevolezza in capo al DA della propria situazione debitoria nei confronti del Comune, per tributi non pagati, sulla base della formale regolarità del procedimento notificatorio per compiuta giacenza delle cartelle di pagamento e dei relativi avvisi. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia i vizi di cui all'art. 606, comma 1 lett. c) e d) cod. proc. pen. con riferimento alla condanna risarcitoria in favore della parte civile. Dalla documentazione acquisita risulterebbe che tra l'elezione dell'imputato a consigliere comunale e l'accertamento che ne ha cagionato la decadenza sono trascorsi solo undici giorni, sicché l'importo liquidato a titolo di danno all'immagine sarebbe eccessivo ed immotivato. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. Nelle conclusioni scritte, il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Il Difensore della parte civile Comune di AR, Avv. Marco Petrucci del Foro di Milano, ha depositato conclusioni scritte e nota spese. 2 Il Difensore del ricorrente, Avv. Massimo Teti del Foro di Milano, ha chiesto l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo deduce inammissibilmente vizi di violazione di legge, sostanziale e processuale, nonché mancata assunzione di una prova decisiva, nella sostanza però censurando la motivazione della sentenza e nemmeno indicando quale sarebbe la prova decisiva omessa. 1.1. Il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza) ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto la fattispecie astratta). Non si versa nella denuncia di tale vizio in presenza dell'allegazione di un'erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, ipotesi, questa, mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404). 1.2. Il motivo deduce violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., ancora una volta però muovendo una censura alla motivazione: «in tema di ricorso per cessazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità» (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). 1.3. Viene dedotta la violazione delle norme di cui agli artt. 530 e 533 cod. proc. pen., per censurare una condanna asseritamente intervenuta in spregio del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Anche in questo caso, la censura riguarda, in realtà, il vizio di motivazione. Tuttavia, anche a voler interpretare quali censure motivazionali vizi che sono denunciati sotto il profilo della violazione di legge, si tratta di deduzioni generiche, che non assolvono al compiuto di dimostrare l'illogicità manifesta della 3 motivazione, cioè la contraddittorietà della motivazione "rispetto a se stessa", vale a dire rispetto agli atti processuali citati nella motivazione ed alla conseguente valutazione effettuata dal giudice di merito. La Corte di appello ha osservato in modo non illogico che il completamento dell'iter notificatorio degli atti relativi alla riscossione del debito tributario del DA consente di ritenere che l'imputato fosse a conoscenza dei propri debiti e, del resto, ancora una volta condivisibilmente la Corte territoriale ha osservato che l'imputato non ha prospettato alcuna indicazione in senso contrario, limitandosi a censurare la presunzione di conoscenza. A ciò, peraltro, vanno aggiunti altri argomenti e considerazioni, desumibili dalla sentenza di primo grado e non oggetto di puntuale confronto critico nell'atto di appello: anzitutto, che l'imputato, mentre taceva l'esistenza di debiti liquidi ed esigibili non oggetto di un piano di rateizzazione, ha invece dichiarato i debiti rateizzati, che non costituivano - a differenza degli altri - una causa di decadenza dalla carica elettiva (cfr. pag. 4 della sentenza di primo grado); inoltre, che i debiti di cui si discute fossero somme dovute a titolo di ICI e IMU per ben sette anni consecutivi e per tassa sui rifiuti per ben tre anni consecutivi (pag. 3 della sentenza di primo grado). La notificazione degli atti relativi all'accertamento della violazione risponde ad esigenze di corretta instaurazione del contraddittorio, ma non può certo pretendersi che solo attraverso la notifica a mani di tali atti si possa provare la consapevolezza della pretesa del Comune che il proprietario di un immobile paghi i tributi ad esso collegati. Nel caso di specie, l'omesso versamento delle imposte comunali per diversi anni consecutivi, al di là della quantificazione precisa dell'importo dovuto, è elemento di indiscutibile pregnanza logica ai fini della prova del dolo della fattispecie incriminatrice contestata, realizzata attraverso l'omissione del dato rilevante. Né il ricorrente ha fornito elementi a confutazione delle considerazioni appena svolte. Il denunciato vizio motivazionale non sussiste. 2. Anche il secondo motivo di ricorso deduce mancata assunzione di prova decisiva (art. 606, comma 1 lett. d) cod. proc. pen.) senza indicare di quale prova si tratti. Pure questo motivo, inoltre, censura nella sostanza la motivazione, dietro lo schermo di una inammissibile denuncia di violazione di legge processuale (art. 606, comma 1 lett. c) cod. proc. pen.), senza nemmeno citare quali sarebbero le norme processuali, la cui inosservanza sia prevista a pena di nullità, inutilizzabilità o decadenza, che sarebbero state violate. 4 In ogni caso, non sussiste nemmeno il vizio di motivazione, dal momento che la determinazione del danno non patrimoniale derivante dal reato è stata giustificata dalla Corte di appello in modo tutt'altro che illogico, facendo riferimento al pregiudizio subito dall'ente locale dalla decadenza di un suo consigliere in ragione del falso commesso: «in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, la valutazione del giudice, affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi, è censurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio della motivazione solo se essa difetti totalmente di giustificazione o si discosti macroscopicamente dai dati di comune esperienza o sia radicalmente contraddittoria» (Sez. 5, n. 7993 del 09/12/2020, dep. 2021, P., Rv. 280495). I censurati vizi non sussistono, in ragione di quanto appena osservato, mentre è irrilevante, ai fini della commisurazione del danno (o, quantomeno, ai fini del giudizio di manifesta illogicità della valutazione equitativa compiuta), che il tempo trascorso tra la proclamazione dell'elezione e l'accertamento della decadenza sia stato più o meno lungo. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. 4. Il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile;
spese che, tenuto conto della natura del processo e dell'opera prestata (studio e deposito di una memoria contenente le conclusioni scritte) possono liquidarsi in complessivi euro 2000, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 22/06/2023
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NICOLA LETTIERI, che chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni del difensore della parte civile, avv. Petrucci;
lette le conclusioni dell'avv. Teti, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso Penale Sent. Sez. 5 Num. 32284 Anno 2023 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: SGUBBI VINCENZO Data Udienza: 22/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 21/09/2022 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale della stessa città aveva condannato IO DA per il reato di cui all'art. 483 cod. pen., per aver omesso di denunciare, nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta in occasione dell'elezione alla carica di consigliere comunale di AR (Milano), la sussistenza di propri debiti certi, liquidi ed esigibili nei confronti del medesimo comune, condizione che avrebbe comportato la decadenza dalla carica elettiva. E' stata pronunciata condanna al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile comune di AR, equitativamente determinati in 5000 euro. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, affidandosi a due motivi, di seguito enunciati negli stretti limiti necessari alla motivazione, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia i vizi di cui all'art. 606, comma 1 lett. b), c) e d) cod. proc. pen. per violazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. e 483 cod. pen.: la Corte di appello avrebbe ritenuto dimostrata la responsabilità dell'imputato invertendo l'onere della prova, facendo riferimento ad una presunzione che non trova spazio nel processo penale e cioè ritenendo dimostrata la consapevolezza in capo al DA della propria situazione debitoria nei confronti del Comune, per tributi non pagati, sulla base della formale regolarità del procedimento notificatorio per compiuta giacenza delle cartelle di pagamento e dei relativi avvisi. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia i vizi di cui all'art. 606, comma 1 lett. c) e d) cod. proc. pen. con riferimento alla condanna risarcitoria in favore della parte civile. Dalla documentazione acquisita risulterebbe che tra l'elezione dell'imputato a consigliere comunale e l'accertamento che ne ha cagionato la decadenza sono trascorsi solo undici giorni, sicché l'importo liquidato a titolo di danno all'immagine sarebbe eccessivo ed immotivato. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. Nelle conclusioni scritte, il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Il Difensore della parte civile Comune di AR, Avv. Marco Petrucci del Foro di Milano, ha depositato conclusioni scritte e nota spese. 2 Il Difensore del ricorrente, Avv. Massimo Teti del Foro di Milano, ha chiesto l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo deduce inammissibilmente vizi di violazione di legge, sostanziale e processuale, nonché mancata assunzione di una prova decisiva, nella sostanza però censurando la motivazione della sentenza e nemmeno indicando quale sarebbe la prova decisiva omessa. 1.1. Il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza) ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto la fattispecie astratta). Non si versa nella denuncia di tale vizio in presenza dell'allegazione di un'erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, ipotesi, questa, mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404). 1.2. Il motivo deduce violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., ancora una volta però muovendo una censura alla motivazione: «in tema di ricorso per cessazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità» (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). 1.3. Viene dedotta la violazione delle norme di cui agli artt. 530 e 533 cod. proc. pen., per censurare una condanna asseritamente intervenuta in spregio del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Anche in questo caso, la censura riguarda, in realtà, il vizio di motivazione. Tuttavia, anche a voler interpretare quali censure motivazionali vizi che sono denunciati sotto il profilo della violazione di legge, si tratta di deduzioni generiche, che non assolvono al compiuto di dimostrare l'illogicità manifesta della 3 motivazione, cioè la contraddittorietà della motivazione "rispetto a se stessa", vale a dire rispetto agli atti processuali citati nella motivazione ed alla conseguente valutazione effettuata dal giudice di merito. La Corte di appello ha osservato in modo non illogico che il completamento dell'iter notificatorio degli atti relativi alla riscossione del debito tributario del DA consente di ritenere che l'imputato fosse a conoscenza dei propri debiti e, del resto, ancora una volta condivisibilmente la Corte territoriale ha osservato che l'imputato non ha prospettato alcuna indicazione in senso contrario, limitandosi a censurare la presunzione di conoscenza. A ciò, peraltro, vanno aggiunti altri argomenti e considerazioni, desumibili dalla sentenza di primo grado e non oggetto di puntuale confronto critico nell'atto di appello: anzitutto, che l'imputato, mentre taceva l'esistenza di debiti liquidi ed esigibili non oggetto di un piano di rateizzazione, ha invece dichiarato i debiti rateizzati, che non costituivano - a differenza degli altri - una causa di decadenza dalla carica elettiva (cfr. pag. 4 della sentenza di primo grado); inoltre, che i debiti di cui si discute fossero somme dovute a titolo di ICI e IMU per ben sette anni consecutivi e per tassa sui rifiuti per ben tre anni consecutivi (pag. 3 della sentenza di primo grado). La notificazione degli atti relativi all'accertamento della violazione risponde ad esigenze di corretta instaurazione del contraddittorio, ma non può certo pretendersi che solo attraverso la notifica a mani di tali atti si possa provare la consapevolezza della pretesa del Comune che il proprietario di un immobile paghi i tributi ad esso collegati. Nel caso di specie, l'omesso versamento delle imposte comunali per diversi anni consecutivi, al di là della quantificazione precisa dell'importo dovuto, è elemento di indiscutibile pregnanza logica ai fini della prova del dolo della fattispecie incriminatrice contestata, realizzata attraverso l'omissione del dato rilevante. Né il ricorrente ha fornito elementi a confutazione delle considerazioni appena svolte. Il denunciato vizio motivazionale non sussiste. 2. Anche il secondo motivo di ricorso deduce mancata assunzione di prova decisiva (art. 606, comma 1 lett. d) cod. proc. pen.) senza indicare di quale prova si tratti. Pure questo motivo, inoltre, censura nella sostanza la motivazione, dietro lo schermo di una inammissibile denuncia di violazione di legge processuale (art. 606, comma 1 lett. c) cod. proc. pen.), senza nemmeno citare quali sarebbero le norme processuali, la cui inosservanza sia prevista a pena di nullità, inutilizzabilità o decadenza, che sarebbero state violate. 4 In ogni caso, non sussiste nemmeno il vizio di motivazione, dal momento che la determinazione del danno non patrimoniale derivante dal reato è stata giustificata dalla Corte di appello in modo tutt'altro che illogico, facendo riferimento al pregiudizio subito dall'ente locale dalla decadenza di un suo consigliere in ragione del falso commesso: «in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, la valutazione del giudice, affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi, è censurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio della motivazione solo se essa difetti totalmente di giustificazione o si discosti macroscopicamente dai dati di comune esperienza o sia radicalmente contraddittoria» (Sez. 5, n. 7993 del 09/12/2020, dep. 2021, P., Rv. 280495). I censurati vizi non sussistono, in ragione di quanto appena osservato, mentre è irrilevante, ai fini della commisurazione del danno (o, quantomeno, ai fini del giudizio di manifesta illogicità della valutazione equitativa compiuta), che il tempo trascorso tra la proclamazione dell'elezione e l'accertamento della decadenza sia stato più o meno lungo. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. 4. Il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile;
spese che, tenuto conto della natura del processo e dell'opera prestata (studio e deposito di una memoria contenente le conclusioni scritte) possono liquidarsi in complessivi euro 2000, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 22/06/2023