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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 25/06/2025, n. 996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 996 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
Greco, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3291/2020 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Lesione personale”, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Rocco Suma, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliato in EG ES (Br) alla Via Giustino Fortunato, n. 3/B;
attore
NEI CONFRONTI DI
(c.f. ), nella qualità di mandataria per l'Italia della CP_1 P.IVA_1
compagnia estera di assicurazioni in persona del Controparte_2
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Stabile, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in Brindisi al Corso Garibaldi, n. 53;
convenuta
Conclusioni delle parti:
Attore: “Voglia l'adito Tribunale di Brindisi, all'esito della svolta istruttoria, in cui tra
l'altro risulta dalle parti ammessa ed accettata la competenza del Tribunale di Brindisi, l'applicabilità del diritto rumeno, il massimale della polizza dell'assicuratore convenuto e, per quanto concerne il “quantum debeatur”, le risultanze della perizia medico-legale del Dott. del Persona_1
03.07.2018 (fiduciario della convenuta , l'indennità di inabilità temporanea Controparte_1 dall'1.07.2017 al 30.11.2017, già percepita dell'attore della somma di €.6.993,82
1 dall' , e, in accoglimento della domanda attorea di cui all'atto di citazione del CP_3
25.09.2020, respinta ogni diversa e contraria eccezione, deduzione e richiesta, così provvedere: -a) Accertare e dichiarare la competenza dell'adito Tribunale Civile di Brindisi;
-b) Stabilire che la legge applicabile è quella rumena in quanto si applica la legge nazionale del paese in cui il sinistro stradale si è verificato;
-c) Dichiarare e ritenere che la responsabilità del sinistro risulta addebitabile esclusivamente al conducente dell'auto RD
FO; -d) Ritenere applicabili, per quanto concerne il danno non patrimoniale subito dall'attore, stante l'assenza di legali criteri per la liquidazione del danno non patrimoniale nel diritto rumeno, le Tabelle del Tribunale di AN ( eventualmente aggiornate alle ultime del 2024 ) ; -e) Condannare, conseguentemente, per il danno patrimoniale e non patrimoniale, sulla base delle condivise risultanze della relazione medico-legale del fiduciario Dott. la Impresa mandataria (in nome e per conto Persona_1 Controparte_1
della OM , considerando le precedenti Tabelle Controparte_2
del Tribunale di AN del 2018 , al pagamento delle somme meglio specificate: €.
256.670,00 per danno permanente biologico pari al 42% (quarantaduepercento); €.64.167,50 per aumento personalizzato del danno del 25%, in considerazione anche della fornita prova dell'ulteriore pregiudizio sull'attività professionale medica svolta (opportunità carriera, incremento reddito, ecc.) e per quelle inerenti la vita di relazione delle accertate gravi problematiche psico-fisiche; €.4.018,00 per invalidità temporanea biologica totale al 100% per gg.41(41 giorni x €.98,00); €.2.205,00 per invalidità temporanea parziale al 75% per gg.30 (gg.30 x €.73,50);-€.2.940,00 per invalidità temporanea parziale al 50% per gg.60
(gg.60 x €.49,00); €.7.473,01 per spese mediche documentare (di cui €.3.473,01 ritenute congrue dal Dott. ed €.4.000,00 di cui alla fattura n.57/2020 del Dott. Per_1 Per_2
per costo intervento chirurgico post-traumatico al naso), così per complessive
[...]
€.337.473,51, a cui va detratto il già versato acconto di €.40.000,00 e di €.6.993,82 percepita dall' , così per un totale residuo di €. 290.459,69, o di quella maggiore o minore che CP_3
sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
-f) Condannare, la medesima mandataria , sempre in CP_4 Controparte_1
nome e per conto della OM al pagamento Controparte_2
delle spese e competenze processuali”.
2 Convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:- in via pregiudiziale e/o preliminare: accertare la posizione giuridica di quale mandatario ex art. 152 Controparte_1
Cod. Ass., e per l'effetto dichiarare che ogni provvedimento di denegata condanna potrà essere pronunciato (ed eseguito) solo nei confronti della mandante , e non nei CP_2
confronti della mera mandataria - in via pregiudiziale e/o preliminare: Controparte_1
accertare e dichiarare che il diritto applicabile alla controversia de quo è il diritto rumeno, per tutte le ragioni indicate al paragrafo n.
1.2. della comparsa di costituzione e risposta;
- in via pregiudiziale e/o preliminare: accertare e dichiarare che il risarcimento dovuto dalla
non potrà eccedere i massimali di polizza e quelli previsti dalla legislazione CP_2
rumena; - nel merito, in via principale: disattendere e rigettare integralmente tutte le domande formulate dal Sig. poiché inammissibili e infondate in fatto e in Parte_1
diritto, già integralmente soddisfatte nella fase di trattazione stragiudiziale della lite, oltre che sfornite di prova per tutte le motivazioni indicate negli scritti difensivi;
- nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento (anche soltanto parziale) della domanda azionata dal Sig. accertare e dichiarare il concorso di colpa Parte_1 del medesimo Sig. nella causazione del sinistro, e per l'effetto ripartire le Pt_1
conseguenti eventuali responsabilità tra il motoveicolo BM (targa EH91605) e il veicolo
RD FO (targa VN07UZJ), per tutti i motivi indicati, e per l'effetto successivo condannare
al risarcimento in favore di parte attrice per la sola quota di responsabilità CP_2
attribuibile al veicolo RD FO (targa VN07UZJ);
- nel merito, in ogni caso: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento (anche soltanto parziale e/o concorsuale) della domanda azionata dal Sig. Parte_1
riquantificare gli importi eventualmente spettanti nella minore misura che sarà ritenuta di giustizia, alla luce delle risultanze probatorie e dei criteri del diritto rumeno in tema di risarcimento del danno, nonché per tutte le motivazioni indicate negli scritti difensivi. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi legali del presente giudizio.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 25.9.2020, citava dinanzi a codesto Tribunale Parte_1 [...]
al fine di ottenere la sua condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti in CP_1
conseguenza del sinistro stradale occorso in data 2.6.2017 all'estero.
3 In punto di fatto, l'attore esponeva: che il 2.6.2017, alle ore 14.42, era alla guida della propria motocicletta BM tg. EH 91605 e percorreva in Romania, località Timboesti, la strada DN 2-
E85; che giunto al Km 159+600 avveniva la collisione tra la suddetta motocicletta e l'auto
RD FO tg. VN07UZI, immatricolata in Romania e condotta dal cittadino rumeno,
, residente a [...]; che il sinistro si verificava per colpa esclusiva di CP_5 quest'ultimo, il quale, procedendo nello stesso senso di marcia del veicolo condotto dall'attore, effettuava una manovra di svolta non presegnalata e repentina per immettersi in una strada agricola, andando a collidere con la motocicletta condotta dal che Pt_1
occupava regolarmente la corsia di sorpasso;
che la manovra di svolta a sinistra da parte del conducente del veicolo antagonista non era consentita stante la presenza di linea longitudinale continua;
che sul luogo del sinistro interveniva la Polizia Stradale di Vrancea Scms, che eseguiva i rilievi del caso e redigeva apposita relazione scritta datata 2.6.2017; che, a seguito dell'impatto, l'attore riportava gravi lesioni personali che richiedevano il ricovero d'urgenza in stato di coma;
che il 18.6.2017 veniva trasportato in Italia e ricoverato dapprima presso l'Ospedale “Miulli” di Acquaviva delle Fonti e poi presso la struttura sanitaria “San Raffaele” di EG ES;
che l'auto RD FO era assicurata con la compagnia
[...]
, la quale aveva come designata impresa mandataria per l'Italia Controparte_2
l'odierna convenuta;
che incaricava il proprio medico fiduciario, dott. CP_1 Per_1
per sottoporre a visita medico – legale;
che all'esito dell'espletata
[...] Parte_1
visita, il medico, con relazione del 3.7.2018, accertava la compatibilità tra il sinistro e i danni riportati dall'odierno attore e quantificava il danno biologico temporaneo e permanente subito dal che a fronte di tanto, la società convenuta offriva, a titolo di risarcimento, la Pt_1 somma di euro 40.000,00, ritenuta incongrua dall'attore, che ad ogni modo la tratteneva a titolo di acconto.
In punto di diritto, l'attore sosteneva l'applicabilità alla controversia in esame del diritto rumeno, ferma la giurisdizione di questo Tribunale italiano, e domandava il risarcimento del danno non patrimoniale subito, da liquidarsi in via equitativa (stante l'assenza di specifici paramenti all'interno dell'ordinamento rumeno) mediante l'applicazione delle Tabelle in uso al Tribunale di AN e alla luce degli accertamenti medici compiuti dallo stesso medico fiduciario della compagnia convenuta.
4 Con comparsa di costituzione e risposta del 9.2.2021, si costituiva in giudizio CP_1
chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda di risarcimento, considerato che l'importo corrisposto in via stragiudiziale in favore dell'attore doveva ritenersi sufficiente a risarcire integralmente i danni non patrimoniali subiti. In via subordinata, domandava di accertare la responsabilità concorrente del nella causazione del sinistro, con Pt_1
conseguente diminuzione del quantum dovuto. In ogni caso, chiedeva che il Tribunale riconoscesse la sua qualità di mera mandataria della compagnia assicurativa estera e che procedesse alla liquidazione del danno - alla luce degli accertamenti espletati dal proprio medico fiduciario – sulla base della normativa rumena, essendo esclusa la possibilità di applicazione dei criteri di cui alle cc.dd. tabelle di AN.
La causa veniva istruita attraverso l'ascolto di alcuni testimoni e l'acquisizione della documentazione tempestivamente prodotta dalle parti.
All'udienza del 5.12.2025, tenuta nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va chiarito che sussiste la giurisdizione di questo Tribunale italiano. L'art. 11 del Regolamento UE 1215/2012 stabilisce che: “
1. L'assicuratore domiciliato in uno Stato membro può essere convenuto: a) davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato in cui è domiciliato;
b) in un altro Stato membro, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui
è domiciliato l'attore qualora l'azione sia proposta dal contraente dell'assicurazione, dall'assicurato o da un beneficiario;
o c) se si tratta di un coassicuratore, davanti all'autorità giurisdizionale di uno Stato membro presso il quale sia stata proposta l'azione contro l'assicuratore al quale è affidata la delega del contratto di assicurazione”. Ed ancora,
l'art. 13, par. 2 del medesimo regolamento dispone che: “
2. Le disposizioni di cui agli articoli
10, 11 e 12 sono applicabili all'azione diretta proposta dalla parte lesa contro l'assicuratore, sempre che tale azione sia possibile”.
Ebbene, nel caso in esame, l'attore - che ha proposto azione diretta nei confronti dell'assicuratore – ha correttamente convenuto quest'ultimo, sia pure in persona della compagnia mandataria, dinanzi al Tribunale di un altro stato membro ed esattamente dinanzi a quello del luogo in cui il danneggiato è domiciliato.
5 Quanto alla legittimazione passiva della convenuta (non contestata), correttamente l'attore ha citato in giudizio la mandataria per la liquidazione del sinistro ex art. 152 d.lgs. 209/2205 (sul punto, cfr. Cassazione civile sez. III, 13/11/2019, n.29352, secondo la quale “il mandatario per la liquidazione di sinistri avvenuti all'estero, nominato a sensi degli artt. 151 e ss. cod. ass. può essere convenuto in giudizio in quanto titolare di legittimazione sostanziale oltre che della rappresentanza processuale”).
Quanto alla legge applicabile al caso, come correttamente e concordemente sostenuto dalle parti, essa va individuata in quella rumena. Tanto in applicazione della regola di cui all'art. 4, co. 1 del Regolamento CE 864/07 (cd. Regolamento Roma II), ad avviso del quale “
1. Salvo se diversamente previsto nel presente regolamento, la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da un fatto illecito è quella del paese in cui il danno si verifica, indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto”.
Nel caso in esame, il danno (da intendersi quale lesione dell'integrità psico – fisica) si è verificato in Romania;
pertanto, la normativa applicabile sarà quella rumena.
L'art. 1349 del codice civile rumeno prevede che chiunque con le proprie azioni contrarie alle regole di condotta imposte dalla legge arreca danno a terzi, è tenuto a riparare integralmente tutti i danni causati. Ed ancora l'art. 1357, con specifico riferimento ai fatti illeciti, sancisce che chi arreca ad altri un danno per atto illecito colposo è tenuto ripararlo.
Il successivo art. 1381 prevede che il diritto al risarcimento sorge dal giorno in cui il danno è stato causato e, in ordine ai danni non patrimoniali, l'art. 1391 ne riconosce la risarcibilità in caso di lesioni alla salute e all'integrità fisica. La risarcibilità delle spese mediche sostenute in conseguenza di una lesione all'integrità fisica è sancita, invece, dall'art. 1387. Il concorso di colpa del danneggiato è disciplinato dall'art. 1371, ove è previsto che se la vittima ha contribuito a titolo di dolo o di colpa a causare il danno o ad aggravarne le conseguenze, il danneggiante risponderà del danno nella misura ad egli imputabile.
In definitiva, dalla lettura delle citate disposizioni emerge che l'ordinamento rumeno riconosce il diritto al risarcimento dei danni cagionati da un fatto illecito doloso o colposo, ne prescrive l'obbligo di ristoro integrale, esteso anche ai danni non patrimoniali che siano derivati dalla lesione del diritto alla salute. Riconosce ancora, la figura del concorso colposo o doloso del danneggiato nella causazione dell'evento dannoso.
6 Tanto premesso, nel caso in valutazione è convincimento di questo giudice che l'attore abbia fornito adeguata prova documentale in ordine alla colpa esclusiva del cittadino rumeno,
, nella causazione del sinistro. CP_5
Ed invero, dal verbale di sopralluogo eseguito dalla polizia di Vrancea (datato 2.6.2017) e dal successivo rapporto del 13.6.2017, agli atti, risulta che il sinistro si è verificato per colpa di
, il quale a bordo della propria autovettura ha colpevolmente avviato una CP_5
manovra di svolta a sinistra non autorizzata, per la presenza di striscia continua longitudinale, ed avventata, non essendosi accertato dell'assenza di veicoli in transito nella corsia di sorpasso. Si tratta, tra l'altro, di una versione dei fatti confermata dallo stesso conducente del veicolo antagonista, come emerge dalla lettura del decreto di archiviazione emesso dalla competente Procura rumena il 25.1.2018 (la quale è giunta ad archiviare il giudizio penale avviato nei confronti dell'autista rumeno per l'assenza di condizioni di ubriachezza e il contenuto numero di giorni di prognosi assegnati al . Pt_1
Nessuna delle prove assunte ha lasciato trapelare profili di responsabilità in capo al Pt_1
il quale eseguiva una regolare manovra di sorpasso da destra, come risulta dal verbale di sopralluogo, sopra citato, nel quale si legge che il sorpasso nel tratto stradale interessato dal sinistro non era vietato ai motocicli privi di side car.
Neppure è emerso il mancato uso del casco da parte del motociclista, circostanza soltanto allegata dalla compagnia assicurativa convenuta e risultata del tutto indimostrata, oltre che smentita dal citato verbale di sopralluogo, ove si dà atto del rinvenimento vicino alla motocicletta di un casco insanguinato.
Le dichiarazioni rese, per iscritto, da prodotte dalla compagnia convenuta, Testimone_1
paiono a chi giudica inattendibili, sia perché contrastano nettamente con gli accertamenti compiuti dalla polizia e dalla Procura rumena sia perché rese a distanza di notevole tempo dalla data del sinistro da persona che non era stata indicata dalle forze dell'ordine straniere come testimone oculare dell'accaduto.
Tanto chiarito in ordine all'an del diritto al risarcimento del danno, è possibile procedere alla valutazione del quantum debeatur.
Sul punto, preliminarmente bisogna dare atto che le parti non hanno contestato gli esiti degli accertamenti medico legali condotti dal medico fiduciario della compagnia convenuta, dott.
7 Pertanto, in assenza di contestazioni, questo giudice ritiene di poter porre a Per_1
fondamento della decisione le conclusioni rassegnate da quel medico.
Ancora, va dato atto che è stato indennizzato, in relazione al medesimo Parte_1 evento dannoso, dall' nella misura di € 6.993,82. Tale somma andrà detratta da quella CP_3
dovuta a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, stante il disposto di cui all'art. 1393 del codice civile rumeno.
Quanto ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale, come correttamente rilevato da entrambe le parti, nell'ordinamento rumeno manca una normativa che espressamente fornisca i criteri di quantificazione del danno, essendo la relativa decisione rimessa alla valutazione equitativa del giudice.
Nella determinazione equitativa del danno, questo Tribunale ritiene opportuno fare riferimento alle tabelle di AN.
Quanto alle concrete modalità di liquidazione del danno non patrimoniale, mediante il ricorso ai criteri fissati con le cd. Tabelle di AN, la Corte di Cassazione ha chiarito quanto segue
“In tema di risarcimento del danno alla persona, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di AN, attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico-relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento (fino al 30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell'art. 138, comma 3” (cfr. Cassazione civile sez. III, 22/03/2024, n.7892).
Nel caso di specie, l'attore non ha dimostrato l'insorgenza di sofferenze di natura personale e soggettiva relazionale, che giustifichino l'aumento tabellarmente previsto per il danno morale.
8 Questo Giudice ritiene, altresì, di non poter procedere ad un incremento per cd. personalizzazione del danno, considerato che non sono state provate, conseguenze dannose anomale e peculiari, diverse da quelle normalmente connesse al danno subito secondo l'id quod plerumque accidit, non potendosi ritenere tali l'abbandono dell'attività di allenamento in palestra e l'interruzione dell'abitudine a fare escursioni in moto (cfr. sul punto Cassazione civile sez. III, n. 28988/2019, ad avviso della quale “In presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento”).
Venendo ora all'esplicazione dei calcoli che conducono alla quantificazione delle voci di danno, il danno alla salute di è stato così valutato dal medico fiduciario della Parte_1
compagnia assicurativa:
- 42% danno permanente biologico;
- 41 giorni di inabilità temporanea assoluta;
- 30 giorni di inabilità parziale al 75%;
- 60 giorni di inabilità parziale al 50%.
Pertanto, sulla base dei criteri fissati dalle tabelle in uso presso il Tribunale di AN per il
2024 vigenti al momento della liquidazione (Cass. ord. n. 19229/22; Cass. ord. n. 33770/19), il danno non patrimoniale va liquidato nell'importo complessivo di € 215.855,51
(comprensivo delle spese mediche sostenute).
Da tale ultimo importo va detratto l'ammontare dell'indennizzo corrisposto dall' CP_3 nella misura di € 6.993,82 nonché l'acconto già pagato dalla compagnia assicurativa nella misura di euro 40.000,00. In definitiva, l'importo dovuto a a titolo di danno Parte_1 non patrimoniale è pari ad € 172.382,50.
Non meritano di essere risarcite, invece, le ulteriori spese sanitarie sostenute per mancanza di prova in ordine al nesso di derivazione causale dal sinistro de quo e di congruità delle stesse.
9 Poiché la somma complessivamente liquidata a titolo di risarcimento del danno costituisce debito di valore, liquidato all'attualità, la convenuta va condannata al pagamento della somma sopra indicata, devalutata alla data del sinistro e, quindi, annualmente rivalutata in base agli indici Istat e sulla somma annualmente rivalutata competeranno gli interessi legali sino alla pubblicazione della sentenza. Dalla pubblicazione della sentenza al saldo competeranno sulla somma complessiva come sopra determinata i soli interessi legali.
Sulla base dei criteri di causalità e soccombenza, la società convenuta va condannata alla rifusione, in favore dell'attore delle spese del presente giudizio, liquidate sulla base dei valori medi, previsti dal DM n. 55/2014, aggiornato al DM n. 147 del 13.08.2022, per lo scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00, individuato in ragione del decisum.
Alla liquidazione delle spese per l'intero si provvede come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina Greco, definitivamente pronunciando nella causa proposta da Parte_1
contro , nella qualità di mandataria per l'Italia della compagnia
[...] CP_1
estera di assicurazioni così provvede: Controparte_2
- accoglie la domanda risarcitoria dell'attore e, per l'effetto, condanna la Parte_1
convenuta, nella qualità anzidetta, al pagamento a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale in favore di , della somma di € 172.382,50, oltre interessi legali Parte_1
e rivalutazione da computarsi sulla somma così liquidata secondo le modalità indicate in parte motiva;
- condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, delle spese processuali del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 15.344,00 di cui euro 1.241,00 per spese ed euro 14.103,00 per competenze, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Brindisi, 24.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
Greco, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3291/2020 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Lesione personale”, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Rocco Suma, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliato in EG ES (Br) alla Via Giustino Fortunato, n. 3/B;
attore
NEI CONFRONTI DI
(c.f. ), nella qualità di mandataria per l'Italia della CP_1 P.IVA_1
compagnia estera di assicurazioni in persona del Controparte_2
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Stabile, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in Brindisi al Corso Garibaldi, n. 53;
convenuta
Conclusioni delle parti:
Attore: “Voglia l'adito Tribunale di Brindisi, all'esito della svolta istruttoria, in cui tra
l'altro risulta dalle parti ammessa ed accettata la competenza del Tribunale di Brindisi, l'applicabilità del diritto rumeno, il massimale della polizza dell'assicuratore convenuto e, per quanto concerne il “quantum debeatur”, le risultanze della perizia medico-legale del Dott. del Persona_1
03.07.2018 (fiduciario della convenuta , l'indennità di inabilità temporanea Controparte_1 dall'1.07.2017 al 30.11.2017, già percepita dell'attore della somma di €.6.993,82
1 dall' , e, in accoglimento della domanda attorea di cui all'atto di citazione del CP_3
25.09.2020, respinta ogni diversa e contraria eccezione, deduzione e richiesta, così provvedere: -a) Accertare e dichiarare la competenza dell'adito Tribunale Civile di Brindisi;
-b) Stabilire che la legge applicabile è quella rumena in quanto si applica la legge nazionale del paese in cui il sinistro stradale si è verificato;
-c) Dichiarare e ritenere che la responsabilità del sinistro risulta addebitabile esclusivamente al conducente dell'auto RD
FO; -d) Ritenere applicabili, per quanto concerne il danno non patrimoniale subito dall'attore, stante l'assenza di legali criteri per la liquidazione del danno non patrimoniale nel diritto rumeno, le Tabelle del Tribunale di AN ( eventualmente aggiornate alle ultime del 2024 ) ; -e) Condannare, conseguentemente, per il danno patrimoniale e non patrimoniale, sulla base delle condivise risultanze della relazione medico-legale del fiduciario Dott. la Impresa mandataria (in nome e per conto Persona_1 Controparte_1
della OM , considerando le precedenti Tabelle Controparte_2
del Tribunale di AN del 2018 , al pagamento delle somme meglio specificate: €.
256.670,00 per danno permanente biologico pari al 42% (quarantaduepercento); €.64.167,50 per aumento personalizzato del danno del 25%, in considerazione anche della fornita prova dell'ulteriore pregiudizio sull'attività professionale medica svolta (opportunità carriera, incremento reddito, ecc.) e per quelle inerenti la vita di relazione delle accertate gravi problematiche psico-fisiche; €.4.018,00 per invalidità temporanea biologica totale al 100% per gg.41(41 giorni x €.98,00); €.2.205,00 per invalidità temporanea parziale al 75% per gg.30 (gg.30 x €.73,50);-€.2.940,00 per invalidità temporanea parziale al 50% per gg.60
(gg.60 x €.49,00); €.7.473,01 per spese mediche documentare (di cui €.3.473,01 ritenute congrue dal Dott. ed €.4.000,00 di cui alla fattura n.57/2020 del Dott. Per_1 Per_2
per costo intervento chirurgico post-traumatico al naso), così per complessive
[...]
€.337.473,51, a cui va detratto il già versato acconto di €.40.000,00 e di €.6.993,82 percepita dall' , così per un totale residuo di €. 290.459,69, o di quella maggiore o minore che CP_3
sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
-f) Condannare, la medesima mandataria , sempre in CP_4 Controparte_1
nome e per conto della OM al pagamento Controparte_2
delle spese e competenze processuali”.
2 Convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:- in via pregiudiziale e/o preliminare: accertare la posizione giuridica di quale mandatario ex art. 152 Controparte_1
Cod. Ass., e per l'effetto dichiarare che ogni provvedimento di denegata condanna potrà essere pronunciato (ed eseguito) solo nei confronti della mandante , e non nei CP_2
confronti della mera mandataria - in via pregiudiziale e/o preliminare: Controparte_1
accertare e dichiarare che il diritto applicabile alla controversia de quo è il diritto rumeno, per tutte le ragioni indicate al paragrafo n.
1.2. della comparsa di costituzione e risposta;
- in via pregiudiziale e/o preliminare: accertare e dichiarare che il risarcimento dovuto dalla
non potrà eccedere i massimali di polizza e quelli previsti dalla legislazione CP_2
rumena; - nel merito, in via principale: disattendere e rigettare integralmente tutte le domande formulate dal Sig. poiché inammissibili e infondate in fatto e in Parte_1
diritto, già integralmente soddisfatte nella fase di trattazione stragiudiziale della lite, oltre che sfornite di prova per tutte le motivazioni indicate negli scritti difensivi;
- nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento (anche soltanto parziale) della domanda azionata dal Sig. accertare e dichiarare il concorso di colpa Parte_1 del medesimo Sig. nella causazione del sinistro, e per l'effetto ripartire le Pt_1
conseguenti eventuali responsabilità tra il motoveicolo BM (targa EH91605) e il veicolo
RD FO (targa VN07UZJ), per tutti i motivi indicati, e per l'effetto successivo condannare
al risarcimento in favore di parte attrice per la sola quota di responsabilità CP_2
attribuibile al veicolo RD FO (targa VN07UZJ);
- nel merito, in ogni caso: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento (anche soltanto parziale e/o concorsuale) della domanda azionata dal Sig. Parte_1
riquantificare gli importi eventualmente spettanti nella minore misura che sarà ritenuta di giustizia, alla luce delle risultanze probatorie e dei criteri del diritto rumeno in tema di risarcimento del danno, nonché per tutte le motivazioni indicate negli scritti difensivi. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi legali del presente giudizio.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 25.9.2020, citava dinanzi a codesto Tribunale Parte_1 [...]
al fine di ottenere la sua condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti in CP_1
conseguenza del sinistro stradale occorso in data 2.6.2017 all'estero.
3 In punto di fatto, l'attore esponeva: che il 2.6.2017, alle ore 14.42, era alla guida della propria motocicletta BM tg. EH 91605 e percorreva in Romania, località Timboesti, la strada DN 2-
E85; che giunto al Km 159+600 avveniva la collisione tra la suddetta motocicletta e l'auto
RD FO tg. VN07UZI, immatricolata in Romania e condotta dal cittadino rumeno,
, residente a [...]; che il sinistro si verificava per colpa esclusiva di CP_5 quest'ultimo, il quale, procedendo nello stesso senso di marcia del veicolo condotto dall'attore, effettuava una manovra di svolta non presegnalata e repentina per immettersi in una strada agricola, andando a collidere con la motocicletta condotta dal che Pt_1
occupava regolarmente la corsia di sorpasso;
che la manovra di svolta a sinistra da parte del conducente del veicolo antagonista non era consentita stante la presenza di linea longitudinale continua;
che sul luogo del sinistro interveniva la Polizia Stradale di Vrancea Scms, che eseguiva i rilievi del caso e redigeva apposita relazione scritta datata 2.6.2017; che, a seguito dell'impatto, l'attore riportava gravi lesioni personali che richiedevano il ricovero d'urgenza in stato di coma;
che il 18.6.2017 veniva trasportato in Italia e ricoverato dapprima presso l'Ospedale “Miulli” di Acquaviva delle Fonti e poi presso la struttura sanitaria “San Raffaele” di EG ES;
che l'auto RD FO era assicurata con la compagnia
[...]
, la quale aveva come designata impresa mandataria per l'Italia Controparte_2
l'odierna convenuta;
che incaricava il proprio medico fiduciario, dott. CP_1 Per_1
per sottoporre a visita medico – legale;
che all'esito dell'espletata
[...] Parte_1
visita, il medico, con relazione del 3.7.2018, accertava la compatibilità tra il sinistro e i danni riportati dall'odierno attore e quantificava il danno biologico temporaneo e permanente subito dal che a fronte di tanto, la società convenuta offriva, a titolo di risarcimento, la Pt_1 somma di euro 40.000,00, ritenuta incongrua dall'attore, che ad ogni modo la tratteneva a titolo di acconto.
In punto di diritto, l'attore sosteneva l'applicabilità alla controversia in esame del diritto rumeno, ferma la giurisdizione di questo Tribunale italiano, e domandava il risarcimento del danno non patrimoniale subito, da liquidarsi in via equitativa (stante l'assenza di specifici paramenti all'interno dell'ordinamento rumeno) mediante l'applicazione delle Tabelle in uso al Tribunale di AN e alla luce degli accertamenti medici compiuti dallo stesso medico fiduciario della compagnia convenuta.
4 Con comparsa di costituzione e risposta del 9.2.2021, si costituiva in giudizio CP_1
chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda di risarcimento, considerato che l'importo corrisposto in via stragiudiziale in favore dell'attore doveva ritenersi sufficiente a risarcire integralmente i danni non patrimoniali subiti. In via subordinata, domandava di accertare la responsabilità concorrente del nella causazione del sinistro, con Pt_1
conseguente diminuzione del quantum dovuto. In ogni caso, chiedeva che il Tribunale riconoscesse la sua qualità di mera mandataria della compagnia assicurativa estera e che procedesse alla liquidazione del danno - alla luce degli accertamenti espletati dal proprio medico fiduciario – sulla base della normativa rumena, essendo esclusa la possibilità di applicazione dei criteri di cui alle cc.dd. tabelle di AN.
La causa veniva istruita attraverso l'ascolto di alcuni testimoni e l'acquisizione della documentazione tempestivamente prodotta dalle parti.
All'udienza del 5.12.2025, tenuta nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va chiarito che sussiste la giurisdizione di questo Tribunale italiano. L'art. 11 del Regolamento UE 1215/2012 stabilisce che: “
1. L'assicuratore domiciliato in uno Stato membro può essere convenuto: a) davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato in cui è domiciliato;
b) in un altro Stato membro, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui
è domiciliato l'attore qualora l'azione sia proposta dal contraente dell'assicurazione, dall'assicurato o da un beneficiario;
o c) se si tratta di un coassicuratore, davanti all'autorità giurisdizionale di uno Stato membro presso il quale sia stata proposta l'azione contro l'assicuratore al quale è affidata la delega del contratto di assicurazione”. Ed ancora,
l'art. 13, par. 2 del medesimo regolamento dispone che: “
2. Le disposizioni di cui agli articoli
10, 11 e 12 sono applicabili all'azione diretta proposta dalla parte lesa contro l'assicuratore, sempre che tale azione sia possibile”.
Ebbene, nel caso in esame, l'attore - che ha proposto azione diretta nei confronti dell'assicuratore – ha correttamente convenuto quest'ultimo, sia pure in persona della compagnia mandataria, dinanzi al Tribunale di un altro stato membro ed esattamente dinanzi a quello del luogo in cui il danneggiato è domiciliato.
5 Quanto alla legittimazione passiva della convenuta (non contestata), correttamente l'attore ha citato in giudizio la mandataria per la liquidazione del sinistro ex art. 152 d.lgs. 209/2205 (sul punto, cfr. Cassazione civile sez. III, 13/11/2019, n.29352, secondo la quale “il mandatario per la liquidazione di sinistri avvenuti all'estero, nominato a sensi degli artt. 151 e ss. cod. ass. può essere convenuto in giudizio in quanto titolare di legittimazione sostanziale oltre che della rappresentanza processuale”).
Quanto alla legge applicabile al caso, come correttamente e concordemente sostenuto dalle parti, essa va individuata in quella rumena. Tanto in applicazione della regola di cui all'art. 4, co. 1 del Regolamento CE 864/07 (cd. Regolamento Roma II), ad avviso del quale “
1. Salvo se diversamente previsto nel presente regolamento, la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da un fatto illecito è quella del paese in cui il danno si verifica, indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto”.
Nel caso in esame, il danno (da intendersi quale lesione dell'integrità psico – fisica) si è verificato in Romania;
pertanto, la normativa applicabile sarà quella rumena.
L'art. 1349 del codice civile rumeno prevede che chiunque con le proprie azioni contrarie alle regole di condotta imposte dalla legge arreca danno a terzi, è tenuto a riparare integralmente tutti i danni causati. Ed ancora l'art. 1357, con specifico riferimento ai fatti illeciti, sancisce che chi arreca ad altri un danno per atto illecito colposo è tenuto ripararlo.
Il successivo art. 1381 prevede che il diritto al risarcimento sorge dal giorno in cui il danno è stato causato e, in ordine ai danni non patrimoniali, l'art. 1391 ne riconosce la risarcibilità in caso di lesioni alla salute e all'integrità fisica. La risarcibilità delle spese mediche sostenute in conseguenza di una lesione all'integrità fisica è sancita, invece, dall'art. 1387. Il concorso di colpa del danneggiato è disciplinato dall'art. 1371, ove è previsto che se la vittima ha contribuito a titolo di dolo o di colpa a causare il danno o ad aggravarne le conseguenze, il danneggiante risponderà del danno nella misura ad egli imputabile.
In definitiva, dalla lettura delle citate disposizioni emerge che l'ordinamento rumeno riconosce il diritto al risarcimento dei danni cagionati da un fatto illecito doloso o colposo, ne prescrive l'obbligo di ristoro integrale, esteso anche ai danni non patrimoniali che siano derivati dalla lesione del diritto alla salute. Riconosce ancora, la figura del concorso colposo o doloso del danneggiato nella causazione dell'evento dannoso.
6 Tanto premesso, nel caso in valutazione è convincimento di questo giudice che l'attore abbia fornito adeguata prova documentale in ordine alla colpa esclusiva del cittadino rumeno,
, nella causazione del sinistro. CP_5
Ed invero, dal verbale di sopralluogo eseguito dalla polizia di Vrancea (datato 2.6.2017) e dal successivo rapporto del 13.6.2017, agli atti, risulta che il sinistro si è verificato per colpa di
, il quale a bordo della propria autovettura ha colpevolmente avviato una CP_5
manovra di svolta a sinistra non autorizzata, per la presenza di striscia continua longitudinale, ed avventata, non essendosi accertato dell'assenza di veicoli in transito nella corsia di sorpasso. Si tratta, tra l'altro, di una versione dei fatti confermata dallo stesso conducente del veicolo antagonista, come emerge dalla lettura del decreto di archiviazione emesso dalla competente Procura rumena il 25.1.2018 (la quale è giunta ad archiviare il giudizio penale avviato nei confronti dell'autista rumeno per l'assenza di condizioni di ubriachezza e il contenuto numero di giorni di prognosi assegnati al . Pt_1
Nessuna delle prove assunte ha lasciato trapelare profili di responsabilità in capo al Pt_1
il quale eseguiva una regolare manovra di sorpasso da destra, come risulta dal verbale di sopralluogo, sopra citato, nel quale si legge che il sorpasso nel tratto stradale interessato dal sinistro non era vietato ai motocicli privi di side car.
Neppure è emerso il mancato uso del casco da parte del motociclista, circostanza soltanto allegata dalla compagnia assicurativa convenuta e risultata del tutto indimostrata, oltre che smentita dal citato verbale di sopralluogo, ove si dà atto del rinvenimento vicino alla motocicletta di un casco insanguinato.
Le dichiarazioni rese, per iscritto, da prodotte dalla compagnia convenuta, Testimone_1
paiono a chi giudica inattendibili, sia perché contrastano nettamente con gli accertamenti compiuti dalla polizia e dalla Procura rumena sia perché rese a distanza di notevole tempo dalla data del sinistro da persona che non era stata indicata dalle forze dell'ordine straniere come testimone oculare dell'accaduto.
Tanto chiarito in ordine all'an del diritto al risarcimento del danno, è possibile procedere alla valutazione del quantum debeatur.
Sul punto, preliminarmente bisogna dare atto che le parti non hanno contestato gli esiti degli accertamenti medico legali condotti dal medico fiduciario della compagnia convenuta, dott.
7 Pertanto, in assenza di contestazioni, questo giudice ritiene di poter porre a Per_1
fondamento della decisione le conclusioni rassegnate da quel medico.
Ancora, va dato atto che è stato indennizzato, in relazione al medesimo Parte_1 evento dannoso, dall' nella misura di € 6.993,82. Tale somma andrà detratta da quella CP_3
dovuta a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, stante il disposto di cui all'art. 1393 del codice civile rumeno.
Quanto ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale, come correttamente rilevato da entrambe le parti, nell'ordinamento rumeno manca una normativa che espressamente fornisca i criteri di quantificazione del danno, essendo la relativa decisione rimessa alla valutazione equitativa del giudice.
Nella determinazione equitativa del danno, questo Tribunale ritiene opportuno fare riferimento alle tabelle di AN.
Quanto alle concrete modalità di liquidazione del danno non patrimoniale, mediante il ricorso ai criteri fissati con le cd. Tabelle di AN, la Corte di Cassazione ha chiarito quanto segue
“In tema di risarcimento del danno alla persona, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di AN, attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico-relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento (fino al 30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell'art. 138, comma 3” (cfr. Cassazione civile sez. III, 22/03/2024, n.7892).
Nel caso di specie, l'attore non ha dimostrato l'insorgenza di sofferenze di natura personale e soggettiva relazionale, che giustifichino l'aumento tabellarmente previsto per il danno morale.
8 Questo Giudice ritiene, altresì, di non poter procedere ad un incremento per cd. personalizzazione del danno, considerato che non sono state provate, conseguenze dannose anomale e peculiari, diverse da quelle normalmente connesse al danno subito secondo l'id quod plerumque accidit, non potendosi ritenere tali l'abbandono dell'attività di allenamento in palestra e l'interruzione dell'abitudine a fare escursioni in moto (cfr. sul punto Cassazione civile sez. III, n. 28988/2019, ad avviso della quale “In presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento”).
Venendo ora all'esplicazione dei calcoli che conducono alla quantificazione delle voci di danno, il danno alla salute di è stato così valutato dal medico fiduciario della Parte_1
compagnia assicurativa:
- 42% danno permanente biologico;
- 41 giorni di inabilità temporanea assoluta;
- 30 giorni di inabilità parziale al 75%;
- 60 giorni di inabilità parziale al 50%.
Pertanto, sulla base dei criteri fissati dalle tabelle in uso presso il Tribunale di AN per il
2024 vigenti al momento della liquidazione (Cass. ord. n. 19229/22; Cass. ord. n. 33770/19), il danno non patrimoniale va liquidato nell'importo complessivo di € 215.855,51
(comprensivo delle spese mediche sostenute).
Da tale ultimo importo va detratto l'ammontare dell'indennizzo corrisposto dall' CP_3 nella misura di € 6.993,82 nonché l'acconto già pagato dalla compagnia assicurativa nella misura di euro 40.000,00. In definitiva, l'importo dovuto a a titolo di danno Parte_1 non patrimoniale è pari ad € 172.382,50.
Non meritano di essere risarcite, invece, le ulteriori spese sanitarie sostenute per mancanza di prova in ordine al nesso di derivazione causale dal sinistro de quo e di congruità delle stesse.
9 Poiché la somma complessivamente liquidata a titolo di risarcimento del danno costituisce debito di valore, liquidato all'attualità, la convenuta va condannata al pagamento della somma sopra indicata, devalutata alla data del sinistro e, quindi, annualmente rivalutata in base agli indici Istat e sulla somma annualmente rivalutata competeranno gli interessi legali sino alla pubblicazione della sentenza. Dalla pubblicazione della sentenza al saldo competeranno sulla somma complessiva come sopra determinata i soli interessi legali.
Sulla base dei criteri di causalità e soccombenza, la società convenuta va condannata alla rifusione, in favore dell'attore delle spese del presente giudizio, liquidate sulla base dei valori medi, previsti dal DM n. 55/2014, aggiornato al DM n. 147 del 13.08.2022, per lo scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00, individuato in ragione del decisum.
Alla liquidazione delle spese per l'intero si provvede come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina Greco, definitivamente pronunciando nella causa proposta da Parte_1
contro , nella qualità di mandataria per l'Italia della compagnia
[...] CP_1
estera di assicurazioni così provvede: Controparte_2
- accoglie la domanda risarcitoria dell'attore e, per l'effetto, condanna la Parte_1
convenuta, nella qualità anzidetta, al pagamento a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale in favore di , della somma di € 172.382,50, oltre interessi legali Parte_1
e rivalutazione da computarsi sulla somma così liquidata secondo le modalità indicate in parte motiva;
- condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, delle spese processuali del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 15.344,00 di cui euro 1.241,00 per spese ed euro 14.103,00 per competenze, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Brindisi, 24.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
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