Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 1 agosto 1990 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 25 febbraio 1996 |
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- 1. Disposizioni per la tutela della ceramica artistica e di qualitàhttps://www.brocardi.it/
- 2. Finanziaria 2007 - Interventi per lo sviluppo e la ricercaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 3 ottobre 2006
Giurisprudenza • 0
Versioni del testo
- Art. 1. Finalita' della legge (( 1. La tutela della denominazione di origine delle produzioni di ceramica artistica e tradizionale, ai fini della difesa e della conservazione delle loro caratteristiche tecniche e produttive, viene attuata con l'apposizione del marchio "ceramica artistica e tradizionale", in conformita' ad un disciplinare-tipo approvato dal Consiglio nazionale ceramico di cui all'articolo 4. La tutela delle altre produzioni ceramiche, effettuate in conformita' all'apposito disciplinare approvato dal Consiglio nazionale ceramico, viene attuata con l'apposizione del marchio "ceramica di qualita'" )) (( 2. I decori, le forme e la qualita' della ceramica sono tutelati attraverso:
a) il Consiglio nazionale ceramico;
b) i comitati di disciplinare;
c) le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze;
d) i consorzi volontari fra produttori di ceramica artistica e tradizionale delle zone di affermata tradizione, individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 2 )) - Art. 2. Produzioni ceramiche tutelate 1. Ai fini della presente legge sono tutelate le ceramiche artistiche e tradizionali prodotte secondo forme, decori, tecniche e stili, divenuti patrimonio storico e culturale delle zone di affermata tradizione ceramica, ovvero secondo innovazioni ispirate alla tradizione.
(( 2. Tutte le altre produzioni, purche' effettuate in conformita' all'apposito disciplinare approvato dal Consiglio nazionale ceramico, sono considerate ceramica di qualita' )) 3. I marchi di cui all'articolo 1 individuano il produttore, il luogo di origine e le tipologie merceologiche dei materiali utilizzati - porcellana, gres, terracotta comune e maiolica o terraglia - in conformita' alle norme UNI. - Art. 3. Registri dei produttori di ceramica 1. Ai fini di cui agli articoli 1 e 2 vengono istituiti il "registro dei produttori di ceramica artistica e tradizionale" e il "registro dei produttori di ceramica italiana di qualita'", rispettivamente depositati presso la commissione provinciale per l'artigianato e la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, competenti per territorio.
2. La richiesta di iscrizione al registro puo' essere inoltrata da singoli produttori ceramici nonche' dai titolari o legali rappresentanti di imprese ceramiche secondo modalita' e condizioni stabilite dal Consiglio nazionale ceramico.
3. L'iscrizione al registro e' disposta dalla commissione provinciale per l'artigianato, su conforme parere del comitato di cui agli articoli 7 e 11, o dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, secondo le disposizioni del Consiglio nazionale ceramico.
(( 3-bis. Vengono altresi' istituiti, presso il Consiglio nazionale ceramico, un "registro dei produttori di ceramica artistica e tradizionale" e un "registro dei produttori di ceramica di qualita'" destinati alle iscrizioni dei produttori ceramici di Paesi membri dell'Unione europea che ne facciano espressa richiesta ))